Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 4832
Azioni disponibili
1. Lo Stato e le regioni Veneto, Lombardia, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, nel contesto delle rispettive competenze, promuovono la ricerca, la catalogazione, il restauro, la conservazione e la valorizzazione delle vestigia di cui al comma 1 dellarticolo 1.
2. I reperti mobili e i cimeli rinvenuti sul fronte terrestre italiano della prima guerra mondiale appartengono allo Stato, che li assegna per la custodia ai comuni sul cui territorio furono rinvenuti.
3. Le regioni indicate al comma 1, per quanto di loro competenza, disciplinano con legge:
a) la promozione e il coordinamento delle iniziative di ricerca, catalogazione, restauro, conservazione e valorizzazione delle vestigia di cui allarticolo 1;
b) le attività di ricerca e raccolta dei reperti e dei cimeli.