Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 4832

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–    XIII LEGISLATURA    ———–

N. 4832
 


DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PALOMBO, MACERATINI, CUSIMANO, PEDRIZZI, MANTICA, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, CURTO, DANIELI, DE  CORATO, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MARRI, MEDURI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PASQUALI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, RECCIA, SERVELLO, SPECCHIA, TURINI, SERENA, VALENTINO e ZAMBRINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 OTTOBRE 2000

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Protezione e conservazione del patrimonio storico
della guerra 1915-1918

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    Onorevoli Senatori. – La prima guerra mondiale, che l’Italia combatté vittoriosamente dal 24 maggio 1915 al 4 novembre 1918, fu teatro di ripetute e logoranti battaglie. Il territorio di frontiera, dalle Alpi al mare Adriatico, fu disseminato di ridotte, di forti, di piazzeforti, di trincee e fortificazioni campali, sia per resistere agli attacchi del nemico di allora, sia per dare maggiore slancio e forza alle nostre controffensive.

    A tal fine, fu immane l’impiego di risorse umane tecniche e materiali speso sugli impervi versanti delle Alpi, nelle valli, e più giù nella pianura, a ridosso dei centri abitati, e lungo i fiumi, fino al mare.
    A oltre ottanta anni da quella grande guerra, le tracce delle opere militari affiorano ancora dal terreno. Alcune sono maestose e impressionanti, altre appena visibili, nonostante l’azione erosiva del tempo e la depredazione dell’uomo.
    Spontaneamente, e in particolare verso le isolate ridotte e le fortificazioni, scavate su i versanti dei monti, negli ultimi lustri, si è sviluppata una corrente turistica di visitatori, provenienti dall’Italia e da altre nazioni europee. I discendenti dei popoli un tempo nemici, oggi comuni cittadini dell’Unione europea, amano recarsi in quei luoghi, dimostrando vivo interesse e grande attenzione, sia per quelle opere, che spesso suscitano sorpresa per l’arditezza delle soluzioni di ingegneria e l’impervietà della dislocazione, sia per ogni altro reperto e cimelio.
    Tale situazione si è determinata, in verità, perché si è diffusa innanzi tutto nelle popolazioni locali un’amorosa e lodevole sensibilità per la valorizzazione e la conservazione di quei resti di una lontana guerra, nel convincimento che essi possano suscitare, non lo spirito nazionalistico, ma quello di fratellanza e l’amore per la pace. In altre parole, si avverte la necessità di non perdere le testimonianze e il ricordo della grande guerra, affinché la memoria del sacrificio di sangue, versato dai soldati italiani e di tutte le altre nazioni belligeranti per le patrie di allora, alimenti in particolare l’amore per la più grande patria europea, che è e deve restare la casa libera e sicura di tutti i suoi popoli.
    Da anni, volontari, associazioni e istituzioni locali, e in primo piano l’Associazione nazionale degli alpini, hanno ricorrentemente promosso numerose iniziative per la conservazione di cimeli e di reperti bellici, nonchè per la tutela delle più significative infrastrutture, realizzando talvolta a proprie spese interventi di ripristino e restauro. In tali azioni si sono distinte persino le Forze armate dei paesi che in quelle contrade o si affrontarono su opposti fronti, o combatterono come alleate. Di fronte a tanto impegno e fervore, alla fine, sono rimaste coinvolte anche le istituzioni regionali, che ora hanno in corso coordinati interessamenti.
    È evidente che l’emergere del pubblico interesse, nella esposta questione, chiama in causa l’intera collettività nazionale e, quindi, l’intervento dello Stato, per concretizzare sotto la tutela di regole certe, cioè della legge, la protezione, la conservazione e la valorizzazione, ad insegnamento delle future generazioni, del patrimonio storico della grande guerra del 1915-1918, ereditato non solo dall’Italia.
    A tal fine, si provvede con il presente disegno di legge. In particolare, questa iniziativa si propone di far intervenire lo Stato con un misurato intervento a sostegno delle iniziative locali, per altro già da tempo in atto, e, quando necessario, a integrazione, conservando al Ministero per i beni e le attività culturali solo la facoltà di intervenire con lo strumento del vincolo, ove opportuno e necessario. Si è altresì reputato di dover impedire la dispersione del patrimonio.
    Tutto ciò premesso si illustrano gli articoli, che compongono l’iniziativa.
    L’articolo 1 riconosce il valore storico e culturale della vestigia della prima guerra mondiale e ne individua le fattispecie.
    L’articolo 2 indica le regioni nel cui territorio sono dislocate le vestigia stabilite dall’articolo 1 e ne assegna la proprietà allo Stato, che a sua volta ne affida la custodia ai comuni competenti per territorio.
    La ricerca, la catalogazione, il restauro, la conservazione e la valorizzazione è affidata alla responsabilità delle regioni di cui al comma 1.
    L’articolo 3 detta le regole per la salvaguardia delle vestigia e, in particolare, dei reperti mobili, disponendo la punibilità dei soggetti eventualmente responsabili della loro indebita appropriazione.
    L’articolo 4 indica i soggetti legittimati a condurre attività di ricerca, catalogazione, restauro, conservazione e valorizzazione delle vestigia.
    L’articolo 5 dispone l’assegnazione delle risorse di bilancio da destinare all’attuazione delle finalità della legge al Ministro per i beni e le attività culturali, il quale per il tramite delle regioni competenti le assegna alle singole province interessate.
    L’articolo 6 dispone per l’emanazione del regolamento di attuazione della legge a cura del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della difesa.
    Assegna alle regioni interessate la responsabilità del controllo di legittimità delle spese effettuate per le attività stabilite dall’articolo 2.
    Istituisce, inoltre, la commissione tecnico-scientifica presso la sovrintendenza di ciascuna regione interessata con il compito di coordinare, controllare e approvare i progetti presentati per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1 dell’articolo 2.
    L’articolo 7 detta la norma che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano a concordare l’elaborazione di progetti comuni per la realizzazione delle attività di cui al comma 1 dell’articolo 2 nelle zone contigue dei rispettivi territori di competenza, e a destinare ulteriori stanziamenti per lo loro attuazione.
    L’articolo 8 riguarda la clausola finanziaria e stanzia un fondo di 1500 milioni di lire per l’anno 2000 e di 2 miliardi di lire annue, per ciascuno degli anni dal 2001 al 2015.
    L’articolo 9 infine, stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. Lo Stato riconosce il valore storico e culturale delle vestigia del fronte terrestre italiano della prima guerra mondiale.

    2. Tali vestigia sono: le ridotte, i forti, le piazzeforti, le fortificazioni campali, le trincee, le gallerie, i camminamenti, le strade e i sentieri militari; i cimiteri di guerra; i reperti mobili e i cimeli; gli archivi documentali pubblici e privati.

Art. 2.

    1. Lo Stato e le regioni Veneto, Lombardia, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, nel contesto delle rispettive competenze, promuovono la ricerca, la catalogazione, il restauro, la conservazione e la valorizzazione delle vestigia di cui al comma 1 dell’articolo 1.

    2. I reperti mobili e i cimeli rinvenuti sul fronte terrestre italiano della prima guerra mondiale appartengono allo Stato, che li assegna per la custodia ai comuni sul cui territorio furono rinvenuti.
    3. Le regioni indicate al comma 1, per quanto di loro competenza, disciplinano con legge:

        a) la promozione e il coordinamento delle iniziative di ricerca, catalogazione, restauro, conservazione e valorizzazione delle vestigia di cui all’articolo 1;

        b) le attività di ricerca e raccolta dei reperti e dei cimeli.

Art. 3.

    1. Chiunque possegga o rinvenga fortuitamente reperti e cimeli di cui al comma 2 dell’articolo 2 ha l’obbligo di consegnarli al comune competente per territorio.

    2. L’alterazione delle caratteristiche materiali e storiche delle vestigia indicate all’articolo l sono vietate, anche agli effetti degli articoli 118, comma 1, lettera a), e 131 del testo unico delle disposizioni legislative sui beni culturali e ambientali, approvato con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
    3. Chiunque, senza averne titolo secondo quanto stabilito nell’articolo 2, si impossessa di vestigia di cui all’articolo 1, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma non inferiore a lire 300.000 e non superiore a lire 6.000.000. Il fatto non è punibile quando è di minima rilevanza avuto riguardo sia alle dimensioni del reperto, sia al valore della sua conservazione sul luogo e al suo rilievo documentario. A questo proposito il comune si avvale del parere espresso dalla commissione tecnico – scientifica regionale di cui al comma 3 dell’articolo 6.

Art. 4.

    1. Sono autorizzati a effettuare direttamente ricerche ricognitive, catalogazione, restauro, conservazione e valorizzazione delle vestigia: persone private, singolarmente o associativamente; i comuni, le province e gli altri enti pubblici; le regioni Veneto, Lombardia, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, nonché le province autonome di Trento Bolzano.

Art. 5.

    1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Consiglio per i beni culturali e ambientali attribuisce alle regioni interessate i finanziamenti di cui nell’articolo 8, in rapporto ai relativi interventi di competenza, finalizzati all’attuazione delle attività stabilite dal comma 1 dell’articolo 2. Tali interventi sono attuati, su delega delle regioni, a cura delle province territorialmente coinvolte. Queste ultime possono al riguardo avvalersi delle associazioni combattentistiche, d’arma e di volontariato.

Art. 6.

    1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione della medesima, recante i relativi criteri e le modalità di attuazione, è adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della difesa, sentite anche le Regioni competenti per territorio.

    2. Il controllo delle spese effettuate dalle province per le attività di cui al comma 1 dell’articolo 2 è di competenza delle Regioni interessate, cui spetta la vidimazione e la conservazione di copia della documentazione amministrativa e contabile in proposito prodotta ed esibita dalle stesse province.
    3. Presso ogni sovrintendenza delle regioni territorialmente interessate è istituita una commissione tecnico-scientifica, composta di otto membri: quattro rappresentanti della Regione, scelti eventualmente anche tra i componenti della commissione regionale per i beni e le attività culturali di cui all’articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e quattro esperti, di cui due nominati dal Ministero della difesa e due dallo stesso sovrintendente regionale.
    4. La commissione tecnico-scientifica è presieduta dal sovrintendente regionale; i suoi membri, escluso il presidente, restano in carica per un triennio e non possono essere riconfermati per il successivo triennio. L’istituzione della commissione tecnico-scientifica non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La commissione ha il compito di coordinare, controllare e approvare i progetti presentati, per gli interventi di cui al comma 1 dell’articolo 2, dalle amministrazioni provinciali interessate, d’intesa con i comuni e le comunità montane dei rispettivi territori.

Art. 7.

    1. Ai fini della ricerca, catalogazione, restauro, conservazione e valorizzazione delle vestigia definite e indicate all’articolo 1, le regioni Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, nonché le province autonome di Trento e Bolzano, possono concordare progetti integrativi per l’attuazione delle attività di cui al comma 1 dell’articolo 2, relativamente alle zone contigue dei rispettivi territori, che furono teatro della grande guerra, e destinare ulteriori stanziamenti per la loro attuazione.

Art. 8.

    1. Per l’anno 2000, all’attuazione degli interventi stabiliti dalla presente legge è destinato un contributo di un miliardo e 500 milioni di lire. È altresì autorizzato un impegno quindicennale pari a due miliardi di lire annue a decorrere dal 2001.

    2. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a lire 1500 milioni per l’anno 2000 e a lire due miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2015, si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità revisionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
    3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.