Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 4832
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Onorevoli Senatori. La prima guerra mondiale, che lItalia combatté vittoriosamente dal 24 maggio 1915 al 4 novembre 1918, fu teatro di ripetute e logoranti battaglie. Il territorio di frontiera, dalle Alpi al mare Adriatico, fu disseminato di ridotte, di forti, di piazzeforti, di trincee e fortificazioni campali, sia per resistere agli attacchi del nemico di allora, sia per dare maggiore slancio e forza alle nostre controffensive.
A tal fine, fu immane limpiego di risorse umane tecniche e materiali speso sugli impervi versanti delle Alpi, nelle valli, e più giù nella pianura, a ridosso dei centri abitati, e lungo i fiumi, fino al mare.
A oltre ottanta anni da quella grande guerra, le tracce delle opere militari affiorano ancora dal terreno. Alcune sono maestose e impressionanti, altre appena visibili, nonostante lazione erosiva del tempo e la depredazione delluomo.
Spontaneamente, e in particolare verso le isolate ridotte e le fortificazioni, scavate su i versanti dei monti, negli ultimi lustri, si è sviluppata una corrente turistica di visitatori, provenienti dallItalia e da altre nazioni europee. I discendenti dei popoli un tempo nemici, oggi comuni cittadini dellUnione europea, amano recarsi in quei luoghi, dimostrando vivo interesse e grande attenzione, sia per quelle opere, che spesso suscitano sorpresa per larditezza delle soluzioni di ingegneria e limpervietà della dislocazione, sia per ogni altro reperto e cimelio.
Tale situazione si è determinata, in verità, perché si è diffusa innanzi tutto nelle popolazioni locali unamorosa e lodevole sensibilità per la valorizzazione e la conservazione di quei resti di una lontana guerra, nel convincimento che essi possano suscitare, non lo spirito nazionalistico, ma quello di fratellanza e lamore per la pace. In altre parole, si avverte la necessità di non perdere le testimonianze e il ricordo della grande guerra, affinché la memoria del sacrificio di sangue, versato dai soldati italiani e di tutte le altre nazioni belligeranti per le patrie di allora, alimenti in particolare lamore per la più grande patria europea, che è e deve restare la casa libera e sicura di tutti i suoi popoli.
Da anni, volontari, associazioni e istituzioni locali, e in primo piano lAssociazione nazionale degli alpini, hanno ricorrentemente promosso numerose iniziative per la conservazione di cimeli e di reperti bellici, nonchè per la tutela delle più significative infrastrutture, realizzando talvolta a proprie spese interventi di ripristino e restauro. In tali azioni si sono distinte persino le Forze armate dei paesi che in quelle contrade o si affrontarono su opposti fronti, o combatterono come alleate. Di fronte a tanto impegno e fervore, alla fine, sono rimaste coinvolte anche le istituzioni regionali, che ora hanno in corso coordinati interessamenti.
È evidente che lemergere del pubblico interesse, nella esposta questione, chiama in causa lintera collettività nazionale e, quindi, lintervento dello Stato, per concretizzare sotto la tutela di regole certe, cioè della legge, la protezione, la conservazione e la valorizzazione, ad insegnamento delle future generazioni, del patrimonio storico della grande guerra del 1915-1918, ereditato non solo dallItalia.
A tal fine, si provvede con il presente disegno di legge. In particolare, questa iniziativa si propone di far intervenire lo Stato con un misurato intervento a sostegno delle iniziative locali, per altro già da tempo in atto, e, quando necessario, a integrazione, conservando al Ministero per i beni e le attività culturali solo la facoltà di intervenire con lo strumento del vincolo, ove opportuno e necessario. Si è altresì reputato di dover impedire la dispersione del patrimonio.
Tutto ciò premesso si illustrano gli articoli, che compongono liniziativa.
Larticolo 1 riconosce il valore storico e culturale della vestigia della prima guerra mondiale e ne individua le fattispecie.
Larticolo 2 indica le regioni nel cui territorio sono dislocate le vestigia stabilite dallarticolo 1 e ne assegna la proprietà allo Stato, che a sua volta ne affida la custodia ai comuni competenti per territorio.
La ricerca, la catalogazione, il restauro, la conservazione e la valorizzazione è affidata alla responsabilità delle regioni di cui al comma 1.
Larticolo 3 detta le regole per la salvaguardia delle vestigia e, in particolare, dei reperti mobili, disponendo la punibilità dei soggetti eventualmente responsabili della loro indebita appropriazione.
Larticolo 4 indica i soggetti legittimati a condurre attività di ricerca, catalogazione, restauro, conservazione e valorizzazione delle vestigia.
Larticolo 5 dispone lassegnazione delle risorse di bilancio da destinare allattuazione delle finalità della legge al Ministro per i beni e le attività culturali, il quale per il tramite delle regioni competenti le assegna alle singole province interessate.
Larticolo 6 dispone per lemanazione del regolamento di attuazione della legge a cura del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della difesa.
Assegna alle regioni interessate la responsabilità del controllo di legittimità delle spese effettuate per le attività stabilite dallarticolo 2.
Istituisce, inoltre, la commissione tecnico-scientifica presso la sovrintendenza di ciascuna regione interessata con il compito di coordinare, controllare e approvare i progetti presentati per lattuazione degli interventi di cui al comma 1 dellarticolo 2.
Larticolo 7 detta la norma che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano a concordare lelaborazione di progetti comuni per la realizzazione delle attività di cui al comma 1 dellarticolo 2 nelle zone contigue dei rispettivi territori di competenza, e a destinare ulteriori stanziamenti per lo loro attuazione.
Larticolo 8 riguarda la clausola finanziaria e stanzia un fondo di 1500 milioni di lire per lanno 2000 e di 2 miliardi di lire annue, per ciascuno degli anni dal 2001 al 2015.
Larticolo 9 infine, stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.