Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 4832

Art. 8.

    1. Per l’anno 2000, all’attuazione degli interventi stabiliti dalla presente legge è destinato un contributo di un miliardo e 500 milioni di lire. È altresì autorizzato un impegno quindicennale pari a due miliardi di lire annue a decorrere dal 2001.

    2. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a lire 1500 milioni per l’anno 2000 e a lire due miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2015, si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità revisionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
    3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.