Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 4832

Art. 7.

    1. Ai fini della ricerca, catalogazione, restauro, conservazione e valorizzazione delle vestigia definite e indicate all’articolo 1, le regioni Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, nonché le province autonome di Trento e Bolzano, possono concordare progetti integrativi per l’attuazione delle attività di cui al comma 1 dell’articolo 2, relativamente alle zone contigue dei rispettivi territori, che furono teatro della grande guerra, e destinare ulteriori stanziamenti per la loro attuazione.