Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 4832
Azioni disponibili
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione della medesima, recante i relativi criteri e le modalità di attuazione, è adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della difesa, sentite anche le Regioni competenti per territorio.
2. Il controllo delle spese effettuate dalle province per le attività di cui al comma 1 dellarticolo 2 è di competenza delle Regioni interessate, cui spetta la vidimazione e la conservazione di copia della documentazione amministrativa e contabile in proposito prodotta ed esibita dalle stesse province.
3. Presso ogni sovrintendenza delle regioni territorialmente interessate è istituita una commissione tecnico-scientifica, composta di otto membri: quattro rappresentanti della Regione, scelti eventualmente anche tra i componenti della commissione regionale per i beni e le attività culturali di cui allarticolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e quattro esperti, di cui due nominati dal Ministero della difesa e due dallo stesso sovrintendente regionale.
4. La commissione tecnico-scientifica è presieduta dal sovrintendente regionale; i suoi membri, escluso il presidente, restano in carica per un triennio e non possono essere riconfermati per il successivo triennio. Listituzione della commissione tecnico-scientifica non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La commissione ha il compito di coordinare, controllare e approvare i progetti presentati, per gli interventi di cui al comma 1 dellarticolo 2, dalle amministrazioni provinciali interessate, dintesa con i comuni e le comunità montane dei rispettivi territori.