Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 4832

Art. 4.

    1. Sono autorizzati a effettuare direttamente ricerche ricognitive, catalogazione, restauro, conservazione e valorizzazione delle vestigia: persone private, singolarmente o associativamente; i comuni, le province e gli altri enti pubblici; le regioni Veneto, Lombardia, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, nonché le province autonome di Trento Bolzano.