Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 4832
Azioni disponibili
Art. 1.
1. Lo Stato riconosce il valore storico e culturale delle vestigia del fronte terrestre italiano della prima guerra mondiale.
2. Tali vestigia sono: le ridotte, i forti, le piazzeforti, le fortificazioni campali, le trincee, le gallerie, i camminamenti, le strade e i sentieri militari; i cimiteri di guerra; i reperti mobili e i cimeli; gli archivi documentali pubblici e privati.