Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 4315

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 4315


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa del senatore SEMENZATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1999

Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare






ONOREVOLI SENATORI. - Da molti anni, in particolare dal 1979, quando Nancy Wertheimer ha compiuto una ricerca epidemiologica su 344 bambini morti di tumore, nella contea di Denver, in Colorado, i campi elettromagnetici sono balzati agli onori della cronaca e forte é la preoccupazione delle popolazioni soggette a sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
Da allora molti studi sono stati condotti sugli effetti biologici e sanitari delle radiazioni non ionizzanti.
Nell'analisi realizzata nel 1999 dall'Istituto superiore di sanità (ISS), sui principali studi che hanno esaminato il rischio di tumori e malattie neurovegetative é stata messa in luce la relazione tra elettrosmog e leucemia infantile, sclerosi laterale amiotrofica e morbo di Alzheimer per le esposizioni residenziali e lavorative a campi elettrici e magnetici a 50/60 Hertz di frequenza.
Nella seduta del 10 marzo 1999, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento medesimo sulla proposta di raccomandazione del Consiglio sulla limitazione dell'esposizione del pubblico ai campi elettromagnetici fra 0 Hz e 300 GHz, accogliendo gli emendamenti già approvati in Commissione Ambiente del Parlamento stesso sulla necessità del rispetto del principio di precauzione (in base al quale in caso di dubbio é meglio evitare rischi anche ricorrendo all'opzione) e del principio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), detto ALARA ( As Low As Reasonable Achievable ), sulla necessità di fornire le piú ampie garanzie di sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro per la popolazione potenzialmente esposta e, alla luce di questo, di fissare distanze minime di sicurezza tra i luoghi di vita e di lavoro e sorgenti di campi elettromagnetici. Oltre a questo, il Parlamento europeo ha anche approvato alcuni emendamenti in cui viene chiesto alla Commissione di rivedere entro il 2001 le direttive riguardanti la protezione dei consumatori alla luce dei rischi connessi ai campi elettromagnetici.
Anche per quanto riguarda l'installazione di antenne per cellulari poste in prossimità di zone abitate, sono ormai numerosi i comitati di cittadini che si sono e si stanno mobilitando. Si tratta di una crescente sensibilità e consapevolezza rispetto ai rischi che l'inquinamento elettromagnetico puó produrre sulla salute umana.
Le ricerche finora attuate non hanno e non possono dire una parola definitiva: il problema é che il rischio é legato alle caratteristiche di ciascuno di noi, dai meccanismi di reazione dell'organismo, meccanismi le cui caratteristiche variano con l'età, il sesso, lo stato di salute, il tipo e il grado di attività del soggetto, nonchè con le condizioni ambientali esterne, come temperatura e umidità o la contemporanea presenza di altri agenti nocivi.
I ricercatori del Centro interuniversitario sull'integrazione tra campi elettromagnetici e biosistemi (ICEMB), in una conferenza stampa svoltasi a Roma il 7 giugno 1999, hanno consigliato vivamente i "cellularedipendenti" di tenere a distanza il cellulare usando l'auricolare, per evitare, come misura precauzionale, che un oggetto che irradia onde elettromagnetiche sia costantemente a contatto con la testa. Gabriele Falciasecca, presidente della Fondazione Marconi, ha affermato che "Dobbiamo esercitare cautele sull'uso del telefonino", mentre per Gianni Mariutti, ricercatore dell'ISS, finora l'attenzione si é concentrata troppo sul rischio antenna invece che sul cellulare: il decreto in terministeriale 10 settembre 1998, n. 381, fissa infatti i limiti per i ripetitori Tv e le antenne di cellulari. "Il telefonino - ha detto Mariutti - ha emissioni molto superiori delle antenne di cui si dovrebbe tener conto. Con il decreto sulle antenne é come se si fosse regolamentato il fumo passivo e non quello attivo".
E Scotland Yard, la principale forza di polizia britannica, ha chiesto nel giugno scorso ai suoi ventisettemila agenti e dirigenti di contenere i tempi di uso del cellulare, alla luce delle incertezze sui possibili effetti dannosi che ció potrebbe comportare. L'altro consiglio riguarda l'auricolare: a tutti i dipendenti viene consigliato di usare tale dispositivo invece di avvicinare all'orecchio il potenziale pericoloso telefono cellulare e la sua antenna.
In una ricerca elaborata dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) di Renato Mannheimer, presentata il 20 ottobre 1999, oltre al dato che per il 79 per cento degli italiani il cellulare fa male, viene messo in risalto come soltanto il 7,4 per cento usa l'auricolare (in Italia ci sono circa 20 milioni di telefoni cellulari).
Di fronte ad una paura cosí consistente si scopre che le informazioni sono molto confuse: infatti, c'é anche un 17,5 per cento di italiani che crede che le onde elettromagnetiche siano emesse dagli strumenti musicali.
Nella ricerca il bisogno di informazione da parte dei cittadini emerge in maniera preponderante: infatti circa l'80 per cento degli intervistati chiede maggiore informazione.
Anche se i risultati scientifici sui campi elettromagnetici sono in parte contraddittori, e altri studi sono stati invece appena avviati, la necessità é quella di ridurre i fattori di rischio e riaffermare il principio secondo il quale, in assenza di certezza sulla nocività e sui rischi, si debba procedere in modo conservativo per salvaguardare la salute dei cittadini, considerata come un diritto fondamentale dell'individuo e della collettività. Una tale necissità é dunque l'obiettivo primario di questo disegno di legge.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge detta misure dirette ad assicurare la tutela della salute dei consumatori o degli acquirenti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione.

Art. 2.

1. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, sui contenitori immessi sul mercato interno contenenti apparecchi di telefonia mobile, deve essere indicata, ben visibile, la scritta in lingua italiana: "Puó nuocere alla salute".
2. É fatto altresí obbligo ai fabbricanti di apparecchi di telefonia mobile di inserire, ben visibile, nella prima pagina del libretto delle istruzioni allegato, oltre alla scritta "Puó nuocere alla salute", anche note informative sui campi elettromagnetici, i livelli di esposizione prodotti dall'apparecchio o dal dispositivo alla distanza di normale utilizzo, la distanza di utilizzo consigliata e le principali prescrizioni di sicurezza, compreso il dispositivo dell'auricolare.

Art. 3.

1. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli apparecchi di telefonia cellulare devono essere posti in vendita provvisti di dispositivo auricolare.

Art. 4.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 non valgono per i prodotti confezionati fino alla data del 31 dicembre 1999 che possono essere venduti fino al completo smaltimento delle scorte.
2. Nel caso dei prodotti di cui al comma 1, le indicazioni di cui all'articolo 2 devono figurare su un apposito cartello da esporre, in maniera visibile, sul banco di vendita dell'esercizio commerciale a decorrere dal 1º gennaio 2000.

Art. 5.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di tutela di cui agli articoli 2 e 3, é punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2 milioni di lire per ogni confezione che non risponda ai requisiti prescritti dalla presene legge. In caso di recidiva la sanzione é raddoppiata.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di tutela di cui all'articolo 4, é punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 6 milioni a 36 milioni di lire. In caso di recidiva la sanzione é raddoppiata.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrorate dalle autorità competenti, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .