Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 4270

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 4270


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori MARINI, DEL TURCO e MANIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 1999

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui rapporti tra il KGB e alcuni cittadini italiani, nonché sul fenomeno di "tangentopoli"






ONOREVOLI SENATORI. - La documentazione di Vassili Mitrokhin ha suscitato sconcerto e preoccupazione nell'opinione pubblica, incerta nel ritenere autentico l'intero carteggio oppure uno strumento artefatto per determinare ulteriore confusione nel già difficile quadro politico italiano.
Il Parlamento, dinnanzi alle rivelazioni del signor Mitrokhin, non puó disinteressarsi ma ha il dovere di accertare la veridicità dei fatti descritti nella documentazione di cui sopra e al contempo verificare quali siano stati i rapporti reali tra cittadini italiani e il servizio del KGB e se vi sia stata dazione di denaro a partiti politici, organizzazioni sociali, organi di stampa o singoli cittadini per influenzare la politica nazionale.
Non sfuggirà lo stretto collegamento che potrebbe esistere tra l'azione di inquinamento svolta da servizi segreti di paesi esteri e gli episodi di corruzione conosciuti a seguito dell'azione giudiziaria comunemente chiamata "di mani pulite".
L'origine, le conseguenze, l'ampiezza del fenomeno di "tangentopoli", non sono stati pienamente chiariti dalle indagini giudiziarie. Pur riconoscendo che la magistratura ha svolto un lavoro meritevole e apprezzato, tuttavia non si conoscono esattamente tutti gli aspetti del grave fenomeno.
Molti rimangono i punti da chiarire che rendono necessaria una inchiesta da parte del Parlamento in grado di favorire la migliore conoscenza del problema, necessaria per adottare provvedimenti che servano ad evitare il ripetersi dei delitti di cui sopra. Non si puó escludere un intreccio tra rapporti non trasparenti di settori della politica nazionale con il mondo dell'economia e con organizzazioni di spionaggio di Paesi non alleati per fare fronte al costo della politica.
Tutto ció non puó rimanere segreto per cui appare quanto mai opportuno la istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. É istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta con il compito di:

a) verificare la veridicità dei documenti resi noti da Vassili Mitrokhin;
b) accertare eventuali comportamenti anti-nazionali di cittadini italiani;
c) accertare l'eventuale dazione di denaro da parte del KGB a partiti politici, organizzazioni sociali, organi di stampa o a singoli cittadini al fine di ricevere informazioni segrete sul nostro Paese oppure per influenzare la politica nazionale;
d) accertare l'eventuale esistenza di organizzazioni o reti clandestine operanti sul territorio nazionale;
e) accertare altresí l'esistenza o meno di collegamenti tra l'attività destabilizzante e spionistica della centrale del KGB e i fenomeni comunemente chiamati di "tangentopoli".

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, diventa indispensabile assegnare alla Commissione il compito di accertare:
a) le cause e l'estensione del finanziamento illecito dei partiti; gli episodi di falso nelle comunicazioni sociali, di corruzione, di concussione, di abuso in atti di ufficio, di peculato e di malversazione e di ogni altro tipo di illecito uso delle risorse pubbliche ad opera di soggetti pubblici, politici o amministrativi, o di imprese pubbliche e private ed il rapporto tra corruzione e criminalità organizzata;
b) gli eventuali ingiustificati e illeciti arricchimenti di persone fisiche o giuridiche ovvero di gruppi di persone in relazione alle loro funzioni pubbliche o politiche;
c) i motivi che hanno impedito di reprimere gli illeciti prima del 1992;
d) se si sono verificate lesioni del princípio di concorrenza nell'aggiudicazione di lavori a seguito di gare pubbliche o nella concessione di servizi;
e) il permanere, nonostante l'azione di repressione della magistratura, di episodi di reiterazione dei reati di cui sopra.

Art. 2.

1. La Commissione é composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari.
2. Il Presidente della Commissione é scelto, di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della commissione, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

Art. 3.

1. Prima dell'inizio dei lavori, la Commissione approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento interno.

Art. 4.

1. Nello svolgimento dell'inchiesta, la Commissione puó acquisire atti e documenti relativi ad istruttorie ed inchieste in corso presso gli organi inquirenti governativi.
2. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.
3. La Commissione puó avvalersi dell'opera di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
4. La Commissione ha il potere di:

a) ordinare la esibizione e il sequestro di atti, documenti o cose nonchè la perquisizione domiciliare;
b) ordinare l'ispezione di luoghi o di cose;
c) ordinare la perizia quando l'indagine richieda cognizioni tecniche specializzate;
d) convocare ed interrogare le persone che ritiene a conoscenza di fatti o di notizie utili ai fini dell'inchiesta e procedere ai necessari confronti.

Art. 5.

1. Non puó essere apposto alla Commissione nè il segreto di Stato, nè il segreto d'ufficio.

Art. 6.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro dieci mesi dal suo insediamento, presentando ai due rami del Parlamento una relazione sui risultati delle indagini e degli accertamenti effettuati, che comprende proprie considerazioni ed osservazioni.

Art. 7.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .