Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 4057
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SENATO DELLA REPUBBLICA
  XIII LEGISLATURA
N. 4057
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(D'ALEMA)
e dal Ministro per le politiche comunitarie
(LETTA)
di concerto col Ministro degli affari esteri
(DINI)
col Ministro di grazia e giustizia
(DILIBERTO)
e col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
(CIAMPI)
(V. Stampato Camera n. 5619 )
approvato dalla Camera dei deputati il 26 maggio 1999
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999
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DISEGNO DI LEGGE
| CAPO I
SUI PROCEDIMENTI
PER L'ADEMPIMENTO
DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione 1. Il Governo é delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. |
| Art. 2. (Criteri e princípi direttivi generali 1. Salvi gli specifici princípi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti princípi e criteri generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse; c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire 200 milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno, del tipo di quelli tutelati dagli arti coli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 50.000 e non superiore a lire 200 milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonchè del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puó recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime; d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresí il disposto dell'articolo 11- ter , comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362; e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si procederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata; f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; g) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e l'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ció non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. |
| Art. 3. (Attuazione di direttive comunitarie 1. Il Governo é autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o piú regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi a princípi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere b), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2. |
| Art. 4. (Pubblicazione per l'attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa) 1. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e successive modificazioni, é aggiunto, in fine, il seguente comma: "3- quater . Al fine di agevolare la conoscenza delle direttive delle Comunità europee attuate o da attuare in via amministrativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone l'elenco di tali direttive per la pubblicazione, a titolo informativo, nella Gazzetta Ufficiale , unitamente alla legge comunitaria annuale". |
| Art. 5. (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie) 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, é delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. |
| Art. 6. (Riordinamento normativo nelle materie 1. Il Governo é autorizzato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici compilativi delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie coordinando le norme legislative vigenti nelle stesse materie con le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa. DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO, CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA |
| Art. 7. (Attuazione della direttiva 97/63/CE e modifiche alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, in materia di fertilizzanti) 1. Nella legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modificazioni, le parole: "conci mi CEE" e "concime CEE", ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "concimi CE" e "concime CE". |
| Art. 8. (Ammissione provvisoria di materiali forestali di propagazione controllati ai sensi della direttiva 66/404/CEE, modificata dalla direttiva 75/445/CEE) 1. All'articolo 7, primo comma, della legge 22 maggio 1973, n. 269, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 1), la lettera a) é abrogata;b) al numero 4), le parole: "dagli articoli 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 7 -bis ". 2. Il terzo comma dell'articolo 15 della legge 22 maggio 1973, n. 269, come sostituito dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, é sostituito dal seguente: "Per un periodo di durata non superiore a dieci anni, qualora dai risultati delle prove comparative si possa desumere che determinati materiali di base soddisferanno, al termine degli esami, i requisiti richiesti per l'ammissione di cui agli articoli 7 -bis e 7 -ter , tali materiali potranno essere usati come base per la produzione di materiale di propagazione controllato". |
| Art. 9. (Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, di attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, concernente l'igiene dei prodotti alimentari) 1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, é sostituito dal seguente: " 3. Il responsabile dell'industria alimentare che esercita attività di trasporto, distribuzione, vendita e somministrazione diretta di prodotti alimentari al consumatore deve tenere a disposizione dell'autorità competente preposta al controllo, anche in assenza dei manuali di cui all'articolo 4, un documento contenente l'individuazione, da lui effettuata, delle fasi critiche di cui al comma 2 e delle procedure di controllo che intende adottare al riguardo, nonchè le informazioni concernenti l'applicazione delle procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici e i relativi risultati". 2. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, dopo la parola: "comunitarie" sono aggiunte le seguenti: ", su richiesta motivata del responsabile dell'industria alimentare o del rappresentante di associazione dei produttori". "Art. 3- bis. - (Semplificazione delle procedure di autocontrollo per il responsabile delle industrie minori). - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, con proprio provvedimento, le industrie alimentari con meno di cinque addetti che, per dimensioni o caratteristiche di altra natura, possono sostituire la procedura di cui al comma 2 dell'articolo 3 con l'invio agli uffici delle competenti aziende unità sanitarie locali di una denuncia dell'attività esercitata in cui siano indicate sinteticamente le sole fasi ritenute critiche per la sicurezza degli alimenti. 4. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, é sostituito dal seguente: " 2. L'Autorità incaricata del controllo deve indicare nel verbale di accertamento le carenze riscontrate e le prescrizioni di adeguamento necessarie per assicurare il rispetto delle norme contenute nel presente decreto. La stessa Autorità procede con separato provvedimento ad applicare le sanzioni di cui al comma 1 qualora risulti che il responsabile dell'industria alimentare non ha provveduto ad adeguarsi alle prescrizioni impartite a seguito del primo controllo, entro un termine prefissato, comunque non inferiore a centoventi giorni dalla data del verbale del primo accertamento". 5. Il provvedimento delle regioni e delle province autonome di cui al comma 1 dell'articolo 3- bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, introdotto dal comma 3 del presente articolo, é adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
| Art. 10. (Vendita delle carni equine) 1. All'articolo 30, secondo comma, del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, sono soppresse le parole: ", escluse le equine, che devono essere sempre vendute in spacci a parte". |
| Art. 11. (Modifica all'articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128) 1. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128, é sostituito dal seguente: " 2. La prestazione di servizi soggetta ad autorizzazione generale, ove non sia stata presentata o inviata la prescritta dichiarazione, é punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma: a) da lire un milione a lire sei milioni, nel caso di servizi il cui avvio puó essere contestuale alla dichiarazione;b) da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, nel caso di servizi il cui avvio puó avvenire dopo quattro settimane dalla dichiarazione". |
| Art. 12. (Modifica dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128) 1. L'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, é sostituito dal seguente: "Art. 53. (Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità). - 1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, il Ministero per le politiche agricole é l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attività di controllo di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 é svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministro per le politiche agricole, previo parere espresso dalle regioni e dalle province autonome nel cui territorio ricadono le produzioni interessate al controllo. a) conformità alla norma europea EN 45011 del 26 giugno 1989;b) disponibilità di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo; c) adeguatezza delle relative procedure. 3. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i requisiti di cui al comma 2.4. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di: a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da parte degli organismi privati autorizzati sia da parte di organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente avvalsi;b) violazione della normativa comunitaria in materia; c) mancanza dei requisiti in capo agli organismi privati e agli organismi terzi, accertata successivamente all'autorizzazione in forza di silenzio-assenso ai sensi del comma 13. 5. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato puó riguardare anche una singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attività il Ministero per le politiche agricole si avvale delle strutture del Ministero stesso e degli enti vigilati.6. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni registrate ai sensi degli articoli 5 e 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero per le politiche agricole. 7. É istituito presso il Ministero per le politiche agricole un albo degli organismi privati che soddisfino i requisiti di cui al comma 2, denominato "Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), la indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificità (STG)". 8. La scelta dell'organismo privato é effettuata tra quelli iscritti all'Albo di cui al comma 7: a) dai soggetti proponenti le registrazioni, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92;b) dai soggetti che abbiano svolto, in conformità alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di controllo e di vigilanza, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92. In assenza dei suddetti soggetti la richiesta é presentata dai soggetti proponenti le registrazioni. 9. In assenza della scelta di cui al comma 8, le regioni e le province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorità pubbliche da designare che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, possono avvalersi di organismi terzi che, se privati, devono soddisfare i requisiti di cui al comma 2 e devono essere iscritti all'Albo.10. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di inadempienza da parte delle autorità di controllo designate. 11. Gli organismi privati autorizzati e le autorità pubbliche designate possono svolgere la loro attività per una o piú produzioni riconosciute ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. Ogni produzione riconosciuta ai sensi dei predetti regolamen ti é soggetta al controllo di uno o piú organismi privati autorizzati o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, tra loro coordinate. 12. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati é esercitata dal Ministero per le politiche agricole e dalle regioni o province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza. 13. Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro trenta giorni dalla domanda; in difetto si forma il silenzio-assenso, fatta salva la facoltà di sospensione o revoca ai sensi del comma 4. 14. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'Albo di cui al comma 7 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per il bilancio dello Stato. 15. Quando l'area geografica di produzione di una DOP o di una IGP sia interamente compresa nel territorio di una singola regione a statuto speciale o di una provincia autonoma, la regione a statuto speciale o la provincia autonoma provvedono ad emanare le norme per l'attuazione dell'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92. 16. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni. Essi sono riconosciuti dal Ministero per le politiche agricole purchè rispondano ai parametri di rappresentatività fissati dal decreto di cui al comma 18. Nello svolgimento della loro attività i consorzi di tutela: a) avanzano proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi relativi al prodotto interessato;b) possono definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato; c) possono adottare delibere con le modalità e i contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, purchè rispondano ai requisiti di cui al comma 17 del presente articolo; d) effettuano l'apposizione di marchi registrati o di contrassegni costitutivi della DOP, della IGP o della attestazione di specificità, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati dall'organismo privato autorizzato ai sensi del presente articolo. I criteri per l'effettuazione della marchiatura, i relativi costi nonchè la partecipazione finanziaria alle azioni di tutela, difesa e promozione delle denominazioni, per i produttori aderenti e non aderenti ai consorzi, sono stabiliti con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentite le regioni e le province autonome; e) svolgono le funzioni di vigilanza al fine di assicurare la tutela e la salvaguardia della DOP, della IGP o della attestazione di specificità da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attività é esplicata ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio. Agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, puó essere attribuita nei modi e nelle forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza purchè essi possiedano i requisiti determinati dall'articolo 81 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, e prestino giuramento innanzi al pretore. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. 17. Nei consigli di amministrazione dei consorzi di cui al comma 16, costituiti per la tutela e la promozione delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità relati ve ai prodotti alimentari, deve essere assicurata una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alla filiera.18. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le disposizioni relative agli statuti, ai requisiti di rappresentatività, ai criteri per lo svolgimento delle attività di collaborazione nelle funzioni di vigilanza di cui al comma 16, lettera e) , e al funzionamento dei consorzi nonchè le disposizioni per l'adeguamento, ove necessario, dei consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 19. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro un anno dalla suddetta data alle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo". |
| Art. 13. (Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409) 1. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica del Titolo IV, le parole: "cittadini italiani" sono sostituite dalle seguenti: "iscritti all'Ordine professionale";b) all'articolo 15, comma 1, la parola: "italiani" é sostituita dalle seguenti: "di Paesi membri dell'Unione europea". |
| Art. 14. (Norme in materia di domicilio 1. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale é equiparato alla residenza. |
| Art. 15. (Piante ornamentali: criteri di delega) 1. L'attuazione della direttiva 98/56/CE sarà informata ai seguenti princípi e criteri direttivi: a) individuare le autorità responsabili per le prestazioni concernenti la qualità;b) individuare organismi abilitati responsabili della conservazione del germoplasma con previsione di eventuali tariffe; c) prevedere un controllo ufficiale, effettuato almeno per sondaggio, destinato ad accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dalla direttiva stessa ed applicare le relative misure sanzionatorie; d) prevedere che i fornitori autorizzati di materiali di moltiplicazione o di piante ornamentali siano abilitati a garantire che i loro prodotti rispondano alle condizioni prescritte. |
| Art. 16. (Sistemi di pagamento e di regolamento titoli: criteri di delega) 1. L'attuazione della direttiva 98/26/CE, con riferimento alla quale il Governo dovrà avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 4 della direttiva medesima, sarà informata ai seguenti princípi e criteri direttivi: a) riduzione delle turbative al funzionamento dei sistemi di pagamento e di quelli di regolamento titoli, derivanti dalle procedure concorsuali o dalla sospensione dei pagamenti cui sia sottoposto un partecipante a tali sistemi;b) estensione della disciplina anche ai sistemi transfrontalieri operanti nell'ambito dell'Unione europea; c) irrevocabilità ed opponibilità degli ordini di trasferimento immessi in un sistema e dell'eventuale compensazione e regolamento degli stessi, nei limiti previsti dalla direttiva; d) previsione che le garanzie da chiunque fornite per assicurare l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla partecipazione ad un sistema ovvero fornite alla Banca d'Italia, alle altre banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e alla Banca centrale europea, non siano pregiudicate da una procedura concorsuale o dalla sospensione dei pagamenti nei confronti del partecipante o della controparte della Banca d'Italia, delle altre banche centrali nazionali e della Banca centrale europea e che dette garanzie possano essere realizzate al fine di soddisfare tali obbligazioni; e) previsione dell'immediata comunicazione ai sistemi, alla Banca d'Italia e agli altri Stati membri dell'Unione europea della sottoposizione ad una procedura concorsuale o della sospensione dei pagamenti di un partecipante ad un sistema; f) previsione dell'indicazione dell'ora in cui il provvedimento che dispone l'assoggettamento ad una procedura concorsuale o la sospensione dei pagamenti é stato emesso e che rispetto a tale momento il provvedimento non produce effetti retroattivi; g) coordinamento della disciplina di attuazione della direttiva, per il perseguimento delle finalità della stessa, con gli istituti previsti dall'ordinamento interno in materia di cessioni di azienda, di attività e passività e di continuazione dell'esercizio dell'impresa. |
| Art. 17. (Attuazione della direttiva 98/5/CE
di avvocato) 1. Al fine di facilitare l'attuazione dei princípi del diritto comunitario in tema di libera circolazione dei servizi professionali all'interno del territorio dell'Unione europea e in tema di diritto allo stabilimento dei professionisti cittadini di Stati membri dell'Unione europea in ogni Stato membro dell'Unione, nonchè al fine di garantire la tutela del pubblico degli utenti e il buon funzionamento della giustizia, il Governo é delegato ad emanare uno o piú decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di esercizio in Italia della professione di avvocato ai princípi e alle prescrizioni della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998. a) garantire l'informazione del pubblico, per ció che concerne la qualificazione e la collocazione professionale degli avvocati che esercitano in Italia l'attività con il proprio titolo di origine, prevedendo che l'attestato previsto dall'articolo 3, comma 2, della direttiva non sia stato rilasciato prima dei tre mesi precedenti la sua presentazione ai fini dell'iscrizione; che sia menzionata, relativamente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della direttiva, l'iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro di origine; che siano indicati, in base a quanto previsto dall'articolo 12, secondo comma, della direttiva, la forma giuridica dello studio collettivo nello Stato membro di origine e i nominativi dei suoi membri che operano in Italia;b) prevedere, ai fini del buon funzionamento della giustizia, le condizioni che consentono agli avvocati che esercitano l'attività in Italia con il loro titolo professionale di origine l'accesso alle giurisdizioni superiori in armonia con le disposizioni vigenti; c) tutelare la migliore esplicazione possibile del diritto alla difesa prevedendo che gli avvocati che esercitano l'attività in Italia con il loro titolo professionale di origine agiscano di intesa con avvocati stabiliti in Italia per ció che concerne la rappresentanza e la difesa dei clienti in giudizio, stabilendo le forme in cui l'intesa deve realizzarsi in armonia con i princípi del diritto comunitario; d) stabilire, al fine di assicurare una razionale tutela del pubblico e di garantire eque condizioni concorrenziali fra i professionisti, che gli avvocati che esercitano l'attività in Italia con il loro titolo professionale di origine possano essere soggetti all'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilità professionale ed eventualmente all'obbligo di affiliarsi a un fondo di garanzia professionale, secondo la normativa che disciplina le attività professionali esercitate in Italia e con i limiti previsti dall'articolo 6, comma 3, della direttiva; e) definire, ai fini dell'attuazione dell'articolo 11 della direttiva, quali siano le norme a tutela dei clienti e dei terzi che regolano le forme e le modalità di esercizio in comune dell'attività di rappresentanza e difesa in giudizio. In particolare l'esercizio in comune di tali attività non potrà in nessun caso vanificare la personalità della prestazione, il diritto del cliente a scegliere il proprio difensore, la responsabilità personale dell'avvocato e la sua piena indipendenza, la soggezione della società professionale a un concorrente regime di responsabilità e ai princípi di deontologia generali propri delle professioni intellettuali e specifici della professione di avvocato; f) prevedere, conseguentemente, che qualsiasi disposizione di uno Stato membro dell'Unione europea, relativa alla costituzione e all'attività di uno studio collettivo destinato a prestare attività di rappresentanza e difesa in giudizio, non sarà applicabile, per quanto previsto dall'articolo 11, punto 1), della direttiva, se in contrasto con i princípi generali indicati dalla lettera e) ; g) prevedere inoltre che, in base a quanto previsto dall'articolo 11, punto 5), ultima parte, della direttiva, sia preclusa l'apertura in Italia di filiali o agenzie di qualsiasi studio collettivo, destinato a prestare attività di rappresentanza e difesa in giudizio, costituito in base a norme contrastanti con i princípi generali indicati dalla lettera e). |
| Art. 18. (Modifiche al decreto legislativo 1º settembre 1998, n. 333, di attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento) 1. Al decreto legislativo 1º settembre 1998, n. 333, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 é abrogata;b) all'articolo 7, comma 1, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il personale che esegue le operazioni relative allo stordimento deve essere in possesso di un adeguato grado di qualificazione attestato dalla azienda unità sanitaria locale competente anche attraverso appositi corsi di formazione"; c) al comma 2 dell'articolo 9, la parola: "bovina," é soppressa. |
| Art. 19. (Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, concernente i dispositivi medici) 1. All'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini di tale aggiornamento, é necessario inviare al Ministero della sanità una dichiarazione solo in caso di variazione; per variazione si intende, in particolare, qualsiasi modifica sostanziale relativa alle tipologie di dispositivi prodotti e già comunicati al Ministero della sanità". |
| Art. 20. (Riserva di scorte petrolifere: 1. L'attuazione della direttiva 98/93/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica la direttiva 68/414/CEE, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, sarà informata ai seguenti princípi e criteri direttivi: a) modificare ed integrare le norme in materia di riserva di scorte petrolifere, nel rispetto degli obblighi dell'Accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, approvato con legge 7 novembre 1977, n. 883, anche specificando le procedure da adottare in caso di emergenza;b) adottare opportune misure per ottenere appropriate informazioni sul costo della detenzione delle scorte, al fine di garantire la trasparenza dei costi e l'accessibilità di tali informazioni alle parti interessate; c) potenziare, da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il sistema di vigilanza e controllo delle scorte, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio; d) prevedere la possibilità di dedurre dall'obbligo di mantenimento delle scorte, fino ad un massimo del 25 per cento, la parte del consumo interno coperta da prodotti derivati dal petrolio di estrazione nazionale. |
| Art. 21. (Impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati: criteri di delega) 1. L'attuazione della direttiva 98/81/CE del Consiglio, del 26 ottobre 1998, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, sarà informata ai seguenti princípi e criteri direttivi: a) classificare gli impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati in base ai rischi che comportano per la salute umana e per l'ambiente;b) assicurare il controllo sulle attività di impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati; c) definire le procedure di notifica ed autorizzazione per l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati; d) prevedere l'elaborazione di piani di emergenza relativi al rilascio accidentale nell'ambiente di agenti biologici e di microrganismi geneticamente modificati; e) prevedere misure adeguate per il controllo dell'eliminazione del materiale derivante dagli impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati; f) recepire il completamento dell'allegato II, parti B e C, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20- bis , introdotto dalla direttiva, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente; g) apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91. |
ALLEGATO A
(Articolo 1, comma 1)
98/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.
98/43/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.
98/48/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.
98/49/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea.
98/50/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1998, che modifica la direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti.
98/52/CE: direttiva del Consiglio, del 13 luglio 1998, relativa all'estensione della direttiva 97/80/CE riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
98/56/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.
98/76/CE: direttiva del Consiglio, del 1º ottobre 1998, che modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonchè il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.
98/79/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro .
98/83/CE: direttiva del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.
98/84/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato.
98/93/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica la direttiva 68/414/CEE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi.
99/2/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.
99/3/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.
ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
98/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui é stata acquistata la qualifica.
98/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.
98/27/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori.
98/30/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.
98/31/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica la direttiva 93/6/CEE del Consiglio, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.
98/32/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica, per quanto riguarda in particolare le ipoteche, la direttiva 89/647/CEE del Consiglio, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi.
98/33/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica l'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, gli articoli 2, 5, 6, 7, 8 e gli allegati II e III della direttiva 89/647/CEE relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi e l'articolo 2 e l'allegato II della direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.
98/58/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.
98/59/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi.
98/63/CE: direttiva della Commissione, del 3 settembre 1998, che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.
98/78/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo.
98/81/CE: direttiva del Consiglio, del 26 ottobre 1998, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.
98/95/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le varietà geneticamente modificate e le risorse genetiche delle piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/ CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/ CEE e 70/458/CEE concernenti la commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi - seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.
98/96/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, recante modifica, tra l'altro, per quanto riguarda le ispezioni sul campo non ufficiale, delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi - seme di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.
99/10/CE: direttiva della Commissione, del 10 marzo 1999, che introduce deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 7 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari.
ALLEGATO C
(Articolo 3)
98/35/CE: direttiva del Consiglio, del 25 maggio 1998, che modifica la direttiva 94/58/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.
99/4/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffé e agli estratti di cicoria.