Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 3851
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SENATO DELLA REPUBBLICA
  XIII LEGISLATURA
N. 3851
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(D'ALEMA)
e dal Ministro del tesoro, del bilancio
(CIAMPI)
(V. Stampato Camera n. 5594 )
approvato dalla Camera dei deputati il 2 marzo 1999
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7, recante disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1. 1. Il decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7, recante disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti, é convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. |
ALLEGATO
All'articolo 1, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole:
"quale importo complessivo degli interventi realizzabili ai sensi del presente articolo".
Decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 1999. | |
TESTO DEL DECRETO-LEGGE |
TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI |
Disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA EMANA il seguente decreto legge:
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Disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti |
Articolo 1. | Articolo 1. |
(Garanzia dei crediti concessi dalla Banca d'Italia) |
(Garanzia dei crediti concessi dalla Banca d'Italia) |
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica puó concedere la garanzia per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi del cambio, su linee di credito attivate dalla Banca d'Italia a favore dei Paesi membri del Fondo monetario internazionale (FMI) che rispettino le condizioni previste dai programmi di risanamento economico approvati dal Fondo stesso, qualora si verifichino circostanze impreviste sul piano internazionale che richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle messe a disposizione dal FMI, nel limite massimo di 2.500 miliardi di lire. |
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica puó concedere la garanzia per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi del cambio, su linee di credito attivate dalla Banca d'Italia a favore dei Paesi membri del Fondo monetario internazionale (FMI) che rispettino le condizioni previste dai programmi di risanamento economico approvati dal Fondo stesso, qualora si verifichino circostanze impreviste sul piano internazionale che richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle messe a disposizione dal FMI, nel limite massimo di 2.500 miliardi di lire quale importo complessivo degli interventi realizzabili ai sensi del presente articolo . |
2. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione alle apposite unità previsionali 3.1.2.17 "garanzie di cambio" e 3.2.2.2 "garanzie dello Stato", iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 e corrispondenti per gli esercizi successivi. | 2. Identico. |
Articolo 2. (Entrata in vigore) 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. SCÁLFARO | |