Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 3851

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 3851


DISEGNO DI LEGGE




presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(D'ALEMA)

e dal Ministro del tesoro, del bilancio

e della programmazione economica


(CIAMPI)

(V. Stampato Camera n. 5594 )

approvato dalla Camera dei deputati il 2 marzo 1999

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 3 marzo 1999



Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7, recante disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti





DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7, recante disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti, é convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .






ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 25 GENNAIO 1999, N. 7



All'articolo 1, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "quale importo complessivo degli interventi realizzabili ai sensi del presente articolo".




Decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 1999.


TESTO DEL DECRETO-LEGGE


TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare in via immediata la grave crisi finanziaria riguardante il Brasile, predisponendo peraltro uno strumento giuridico che consenta anche in analoghe situazioni, e secondo gli impegni internazionali dell'Italia, la tempestiva concessione della garanzia dello Stato ai prestiti erogati dalla Banca centrale per le esigenze di intervento dello stesso tipo nei confronti di altri Paesi aderenti al FMI;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legge:

Disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti


Articolo 1.


Articolo 1.

(Garanzia dei crediti concessi dalla Banca d'Italia)

(Garanzia dei crediti concessi dalla Banca d'Italia)

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica puó concedere la garanzia per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi del cambio, su linee di credito attivate dalla Banca d'Italia a favore dei Paesi membri del Fondo monetario internazionale (FMI) che rispettino le condizioni previste dai programmi di risanamento economico approvati dal Fondo stesso, qualora si verifichino circostanze impreviste sul piano internazionale che richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle messe a disposizione dal FMI, nel limite massimo di 2.500 miliardi di lire.

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica puó concedere la garanzia per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi del cambio, su linee di credito attivate dalla Banca d'Italia a favore dei Paesi membri del Fondo monetario internazionale (FMI) che rispettino le condizioni previste dai programmi di risanamento economico approvati dal Fondo stesso, qualora si verifichino circostanze impreviste sul piano internazionale che richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle messe a disposizione dal FMI, nel limite massimo di 2.500 miliardi di lire quale importo complessivo degli interventi realizzabili ai sensi del presente articolo .

2. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione alle apposite unità previsionali 3.1.2.17 "garanzie di cambio" e 3.2.2.2 "garanzie dello Stato", iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 e corrispondenti per gli esercizi successivi.

2. Identico.


Articolo 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addí 25 gennaio 1999.

SCÁLFARO


D'ALEMA - CIAMPI
Visto, il Guardasigilli : DILIBERTO