Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 3829

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 3829


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori PIERONI, SARTO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI e SEMENZATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 1999

Norme per la prevenzione degli incidenti stradali






ONOREVOLI SENATORI. - La diffusione delle ultime rilevazioni ISTAT ci ha fornito, ancora una volta, il quadro spaventoso degli incidenti stradali che ogni anno, nel nostro Paese, causano la morte o comunque gravi lesioni alle persone.
Circa settemila morti in un solo anno, migliaia di persone gravemente ferite, un indice di mortalità per incidente stradale tra i piú alti in Europa, costi sociali altissimi. E si tratta di dati purtroppo non esaustivi, visto che non contemplano i danni alla salute provocati dall'inquinamento atmosferico.
L'aumento costante del numero degli incidenti non ha trovato riscontro in adeguate risposte da parte del legislatore. Le politiche nazionali privilegiano, spesso addirittura incentivano, il traffico su gomma di persone e merci, l'uso dei mezzi di trasporto privati invece di quelli pubblici. Da ció un numero spropositato di veicoli circolanti nel nostro Paese e la necessità, accanto ad iniziative volte a mutare le politiche nazionali in materia di trasporti, di rafforzare contemporaneamente la cultura della sicurezza, della prevenzione e della responsabilità personale di chi guida, per tutelare in maniera piú adeguata la salute e la vita dei cittadini.
Con il presente disegno di legge si intende appunto migliorare il quadro normativo attuale, complessivamente inadeguato a soddisfare e tutelare le suesposte necessità, affrontando, in particolare, il tema della responsabilità personale.
L'obiettivo é quello di introdurre nel nostro ordinamento giuridico una forma di responsabilità personale non assicurabile a carico di chiunque per colpa giudizialmente accertata provochi un incidente stradale o ne aggravi le conseguenze causando la morte di terzi o trasportati o procurando loro lesioni personali gravissime. Tali soggetti, oltre alle conseguenze civili e penali già previste dal nostro ordinamento, dovranno dunque versare una sorta di penale aggiuntiva, proporzionale al danno causato, ad un Fondo costituito presso il Ministero dei trasporti, al fine di sovvenzionare iniziative e attività di enti pubblici o di privati, indirizzate alla prevenzione degli incidenti stradali o comunque ad iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema.
Tale proposta discende dalla constatazione che il sistema dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile porta di fatto ad escludere ogni conseguenza economica diretta a carico di chi causa un incidente stradale; al contrario, la consapevolezza di dover sborsare somme anche considerevoli potrebbe costituire un'importante remora a porre in essere condotte di guida pericolose e dunque un ulteriore stimolo al rispetto delle norme sulla sicurezza stradale.
Ció che é importante sottolineare é che tale forma di responsabilità non andrà per nulla ad intaccare il regime dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore. Al contrario, il versamento al Fondo si configura come una sorta di contributo aggiuntivo destinato a fini sociali.
Oltre a non essere assicurabile, tale forma di responsabilità darà anche luogo alla possibilità di esecuzione forzata degli obblighi da essa derivanti, con azione anche sulle somme dovute al responsabile dell'incidente per retribuzioni o indennità relative a rapporto di lavoro subordinato nonchè per pensioni o rendite previdenziali ed assistenziali di qualsiasi natura.
In caso di concorso, il credito della vittima o dei suoi parenti per il risarcimento dei danni sarà privilegiato rispetto al credito del Fondo.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

(Istituzione del Fondo per la prevenzione degli incidenti stradali)

1. É istituito presso il Ministero dei trasporti il Fondo per la prevenzione degli incidenti stradali, di seguito denominato Fondo, al fine di sovvenzionare iniziative e attività, pubbliche o private, indirizzate alla prevenzione degli incidenti stradali. Detto Fondo é alimentato dai versamenti di cui al comma 2.
2. Chiunque per colpa accertata con sentenza passata in giudicato abbia provocato, un incidente stradale o ne abbia aggravato le conseguenze causando la morte di terzi o trasportati o procurando loro lesioni personali gravissime e venga per ció condannato al risarcimento del danno o al pagamento di una provvigionale sul riconoscimento stesso in favore delle vittime o dei loro familiari é tenuto, salva ogni altra conseguenza civile e penale, a corrispondere personalmente al Fondo di cui al comma 1 una somma pari al dieci per cento dell'importo complessivamente liquidato a titolo di risarcimento.
3. L'obbligo di cui al comma 2 non é assicurabile e il suo adempimento é suscettibile di esecuzione forzata da parte del Fondo secondo le disposizioni generali e anche, nella misura del 30 per cento, sulle somme dovute al responsabile dei sinistri di cui al comma 2 per retribuzioni ed indennità relative a rapporto di lavoro subordinato nonchè per pensioni o rendite previdenziali ed assistenziali di qualsiasi natura.
4. Nelle ipotesi di concorso, il credito della vittima o comunque del coniuge o convivente o degli ascendenti e discendenti in linea retta, da soli o in concorso tra loro per il risarcimento dei danni, é privilegiato rispetto al credito del Fondo di cui al comma 1.