Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 456
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SENATO DELLA REPUBBLICA
  XIII LEGISLATURA
N. 456
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro
(DINI)
e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e
(ARCELLI)
di concerto col Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
(BARATTA)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 1996
Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 274, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli
- RELAZIONE
- RELAZIONE TECNICA
- DISEGNO DI LEGGE
- Decreto-legge 17 maggio 1996, n. 274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1996
ONOREVOLI SENATORI. - Si premette che a seguito delle decisioni 89/218/CECA e 94/259/CECA sono cessate l'attività siderurgica e l'attività svolta dall'ex ETERNIT nell'area industriale di Bagnoli.
L'area, a grave crisi produttiva ed occupazionale rilevata anche nei protocolli di intesa del 5 novembre 1993 e 9 marzo 1994, sottoscritti dai Ministri interessati, dal presidente della regione Campania, dal comune di Napoli e dall'IRI, é oltretutto un'area ad elevato rischio ambientale per la presenza di amianto nei siti industriali dismessi.
Il testo normativo é volto a dare immediato avvio al risanamento ambientale dell'area utilizzando, tra l'altro, personale in cassa integrazione, ció in linea con le intese sottoscritte con le parti sociali nel marzo 1994.
Le aree sulle quali devono effettuarsi gli interventi di bonifica sono di proprietà di società partecipate al 100 per cento o a prevalente partecipazione dell'IRI e gli impianti sono di proprietà dell'ILVA o di società collegate nei cui organici é presente il personale in cassa integrazione da utilizzare in via prioritaria.
L'ILVA procederà a proprie spese ad interventi di bonifica sui propri terreni, per cui le risorse finanziarie di cui al comma 3 dell'articolo 1 costituiscono un concorso alle complessive attività di risanamento.
In particolare tali attività saranno svolte sulla base del progetto denominato "Piano di recupero ambientale - Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli", approvato dal CIPE con delibere del 13 aprile 1994 e del 20 dicembre 1994, delle prescrizioni tecniche ambientali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1995 e dello specifico piano di risanamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 21 dicembre 1995. É inoltre previsto il conferimento all'IRI di risorse pubbliche per un totale di lire 261.540 milioni, che saranno destinate, in un criterio di unitarietà dell'intervento di risanamento, alle singole azioni necessarie per la bonifica delle aree, secondo modalità di erogazione definite in un'intesa, prevista al comma 3 dell'articolo 1, sottoscritta dalle Amministrazioni pubbliche interessate e dall'IRI. In tale intesa, viene regolata la ripartizione delle risorse finanziarie da destinare alle operazioni di risanamento compresi i conferimenti di società del Gruppo IRI, ed eventuali economie delle risorse pubbliche possono destinarsi a risanamento ambientale dell'area demaniale marittima adiacente ai siti industriali oggetto degli interventi.
In considerazione della circostanza che le aree interessate e gli impianti ivi insistenti sono di società partecipate dall'IRI, lo stesso Istituto é autorizzato a provvedere alle opere di bonifica e di risanamento dei siti industriali direttamente o per il tramite delle società partecipate e, quando occorra, di società specializzate.
Viene costituito un Comitato di coordinamento e di alta vigilanza delle attività di risanamento, del quale fanno parte componenti designati, oltre che dalle Amministrazioni centrali interessate, anche dalla regione Campania, dalla provincia di Napoli e dal comune di Napoli nei cui territori sono ricomprese le aree da risanare. Il Comitato potrà funzionare anche come conferenza di servizi al fine di accelerare al massimo la definizione delle procedure amministrative necessarie per la realizzazione degli interventi di risanamento.
Al fine di evitare un aggravio di oneri per le Amministrazioni che concorrono alle spese di risanamento, viene introdotta con il comma 5 la disposizione per cui in caso di acquisizione delle aree oggetto di risanamento ambientale da parte di Amministrazioni dello Stato o di enti territoriali, anche mediante procedura espropriativa, il valore dell'area agli effetti dell'indennizzo o del prezzo della cessione volontaria é decurtato dell'incremento di valore dell'area conseguente alle operazioni di bonifica e di risanamento effettuate.
RELAZIONE TECNICA
Le risorse finanziarie di lire 261.540 milioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 sono previste a titolo di concorso pubblico per la spesa complessiva di lire 343.136 milioni derivante dall'attuazione degli interventi relativi al progetto di bonifica e di risanamento dei siti industriali dismessi di Bagnoli, approvato dal CIPE con le deliberazioni del 13 aprile 1994 e del 20 dicembre 1994.
La differenza fra i predetti importi, pari a lire 81.596 milioni, rappresenta l'apporto finanziario che l'IRI direttamente o tramite le società partecipate assicura per l'attuazione dei lavori di smontaggio, smantellamento e rottamazione dell'ex centro siderurgico di competenza della società ILVA.
L'onere relativo agli interventi previsti nel progetto di bonifica che non sono di competenza dell'IRI é valutato complessivamente nel predetto importo di lire 261.540 milioni.
Alla copertura finanziaria del predetto onere, che rappresenta comunque la quota fissa ed invariabile di finanziamento pubblico, concorrono:
per lire 171.540 milioni le disponibilità dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80, recante il finanziamento dei piani regionali di sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980 e del 1981, che risultano già trasferite alla regione Campania e da quest'ultima iscritte nel proprio bilancio per l'anno 1995 al capitolo 2450 dello stato di previsione della spesa;
per lire 90.000 milioni le disponibilità di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, concernente il finanziamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale. Il predetto importo viene imputato per lire 85.000 milioni allo stanziamento del capitolo 7099 dello stato di previsione del Ministero del bilancio per l'anno 1995 e per lire 5.000 milioni allo stanziamento del capitolo 7705 per l'anno 1996 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.
Al fine di assicurare il trasferimento delle citate risorse per stati di avanzamento all'IRI e per consentire il coordinamento a livello centrale della spesa del progetto, a cura del Servizio per l'attuazione della programmazione economica del Ministero del bilancio e della programmazione economica, il comma 6 prevede, infine, che le predette risorse siano assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.
| DISEGNO DI LEGGE |
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Art. 1. 1. É convertito in legge il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 274, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli. |
Decreto-legge 17 maggio 1996, n. 274, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1996 Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il risanamento ambientale dell'area industriale di Bagnoli;
Considerato che con la cessazione dell'attività già svolta dall'ETERNIT, in attuazione delle decisioni CECA 89/218 e 94/259, il predetto intervento riveste carattere di priorità per l'elevato rischio ambientale e la grave crisi produttiva ed occupazionale della citata area, come rilevato nei protocolli di intesa del 5 novembre 1993 e 9 marzo 1994 sottoscritti dai Ministri interessati, dal presidente della regione Campania, dal comune di Napoli e dall'IRI;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente;
EMANA
il seguente decreto legge:
Articolo 1.
1. L'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), direttamente o per il tramite di società partecipate e quando occorra di società specializzate, provvede al risanamento ambientale dei sedimi industriali interessati di società del Gruppo, sulla base del progetto del "Piano di recupero ambientale - Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli" di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 13 aprile 1994 e del 20 dicembre 1994, pubblicate, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 184 dell'8 agosto 1994 e n. 46 del 24 febbraio 1995, e sulla base dello specifico piano di risanamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 21 dicembre 1995, predisposto secondo le prescrizioni tecniche per l'attuazione del progetto del Ministero dell'ambiente approvate con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1995, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1995.
2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1 viene utilizzato in via prioritaria personale in cassa integrazione dell'ILVA e delle società collegate di cui alle intese con le parti sociali sottoscritte in data 9 e 12 marzo 1994.
3. In attuazione dell'intesa di programma in ordine alle risorse finanziarie da destinare agli interventi ed alle modalità di erogazione, sottoscritta in data 30 marzo 1996, tra il Ministro del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'ambiente, il Ministro del tesoro, la regione Campania, la provincia di Napoli, il comune di Napoli e l'IRI, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, é autorizzato il conferimento, per stati di avanzamento, all'IRI dei seguenti importi:
a)
lire 171.540 milioni a carico dei fondi di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80, già trasferiti alla regione Campania;b) lire 85.000 milioni a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 7099 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1995;
c) lire 5.000 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305.
4. Nel termine di cinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'ambiente, é costituito un Comitato di coordinamento e di alta vigilanza delle attività di cui al comma 1, composto da sette funzionari responsabili del settore, designati uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica con funzioni di presidente, uno dal Ministro dell'ambiente, uno dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro della sanità, uno dal presidente della regione Campania, uno dal presidente della provincia di Napoli, uno dal sindaco di Napoli. Compete al Comitato la nomina di una commissione di esperti per il controllo ed il monitoraggio delle attività di cui al comma 1 e dei relativi stati di avanzamento. Il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza svolge, ove occorra opportunamente integrato, anche funzioni di conferenza dei servizi ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, deliberando con la presenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate agli specifici argomenti da trattare.
5. In caso di acquisizione delle aree oggetto di risanamento ambientale di cui al comma 1 da parte di amministrazioni dello Stato o di enti territoriali, anche mediante procedura espropriativa, il valore dell'area agli effetti dell'indennizzo o del prezzo della cessione volontaria é decurtato dell'incremento di valore dell'area conseguente alle operazioni di bonifica e di risanamento effettuate.
6. Le somme di cui al comma 3, lettera a), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, capo XXIV, capitolo 3655 e sono riassegnate, unitamente a quelle di cui al medesimo comma 3, lettera c), ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per essere corrisposte all'IRI.
7. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addí 17 maggio 1996.
DINI - ARCELLI - BARATTA
Visto, il Guardasigilli : CAIANIELLO