Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 455
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
  XIII LEGISLATURA
N. 455
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro
(DINI)
e dal Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
(BARATTA)
di concerto col Ministro della funzione pubblica e gli affari regionali
(MOTZO)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 1996
Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 271, recante disposizioni urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente
- RELAZIONE
- DISEGNO DI LEGGE
- Decreto-legge 17 maggio 1996, n. 271, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 1996.
ONOREVOLI SENATORI. - Il Ministero dell'ambiente sta procedendo a dare attuazione alla normativa che prevede la definizione delle piante organiche e ha già consegnato gli elementi necessari al Ministero per la funzione pubblica, nonché completato tutte le premesse per la definizione delle procedure previste dalla complessa normativa vigente.
Va tenuto conto che il Ministero dell'ambiente é di recente formazione rispetto agli altri Ministeri e che:
il suo funzionamento é stato finora garantito, in assenza di un'adeguato numero di personale di ruolo, da un rilevante numero di personale comandato da altre amministrazioni pubbliche o da enti pubblici economici ora trasformati in società per azioni;
il complesso dell'organico é stato determinato da piú norme sopraggiunte senza mai essere definito;
la normativa diretta al contenimento della spesa pubblica e degli organici ha necessità di essere rispettata, ma le funzioni sempre piú allargate demandata al Ministero dell'ambiente, soprattutto nel quadro internazionale attraverso l'ampliamento delle funzioni, obbligano ad una rideterminazione in aumento dell'organico, ovviamente in proporzioni contenute.
L'esame dei "carichi di lavoro" presso il Dipartimento per la funzione pubblica lascia prevedere non facile e immediata soluzione.
In questo contesto, poiché é stato riconosciuta dallo stesso Dipartimento per la funzione pubblica l'opportunità di stabilizzare in tempi rapidi il personale esistente, si é dato mandato al Ministero dell'ambiente di disporre un provvedimento di urgenza.
L'inquadramento é previsto, cosí come concordato con il Dipartimento per la funzione pubblica, per un numero massimo di 184 unità, che da tempo già hanno prestato la propria opera presso il Ministero dell'ambiente.
L'articolo 1 definisce i requisiti necessari per l'individuazione della unità da inquadrare nei ruoli, nonché il limite massimo delle unità inquadrabili e le modalità e i tempi per l'attuazione della disposizione.
Non é superfluo ribadire che il personale inquadrabile opera già da diverso tempo presso le strutture del Ministero.
Quale data di riferimento per gli inquadramenti é stata stabilita quella del 15 marzo 1995, giacché in tal modo possono essere ricomprese tutte quelle unità di personale che necessitano per il funzionamento del Ministero dell'ambiente.
All'articolo 2 prevede di poter continuare a mantenere in comando per un congruo periodo il personale comandato alla data del 15 marzo 1995 che non viene inquadrato, in modo tale da consentire al Ministero dell'ambiente, terminate le verifiche dei "carichi di lavoro" e successivamente alla definizione della dotazione organica, di poterli sostiture in via definitiva con altre unità da reperire nei modi di legge.
Con lo stesso articolo si provvede a disciplinare i casi per i quali é consentito il rimborso degli oneri alle amministrazioni di appartenenza.
Per quanto riguarda la determinazione degli oneri, nel suo quadra di insieme le norme predisposte presentano un costo zero.
L'articolo 1 prevede, infatti, che possono essere inquadrati i dipendenti di amministrazioni pubbliche ed il personale il cui onere sia comunque già a carico del Ministero dell'ambiente.
Per questa ultima categoria di personale é evidente che non ci sono spese aggiuntive.
Ad analoga conclusione deve giungersi per quel che riguarda i dipendenti di amministrazioni pubbliche, ancorché le relative spese non siano a carico del Ministero dell'ambiente, atteso che, essendo prevista una corrispondente riduzione degli organi delle amministrazioni di provenienza, si verifica, nell'ambito del complesso della finanza pubblica, una compensazione tra maggiori spese da una parte e minori spese dall'altra.
L'articolo 2 prevede poi espressamente che non possono aversi oneri aggiuntivi per quanto riguarda la proroga dei comandi.
Da quanto esposto emerge, dunque, che non appare necessario predisporre una apposita relazione tecnico-finanziaria.
| DISEGNO DI LEGGE |
|
Art. 1. 1. É convertito in legge il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 271, recante disposizioni urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente. |
Decreto-legge 17 maggio 1996, n. 271, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 1996. Disposizioni urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la funzionalità del Ministero dell'ambiente mediante l'ampliamento dell'organico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto legge:
Articolo 1.
1. Il personale di qualifica funzionale, appartenente ad amministrazioni pubbliche o il cui onere sia a carico del Ministero dell'ambiente, in posizione di comando, alla data del 15 marzo 1995, presso il Ministero dell'ambiente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, e di altre disposizioni normative successive all'istituzione del Ministero dell'ambiente, é inquadrato a domanda, nel limite massimo di n. 184 unità, nei ruoli del Ministero dell'ambiente conservando, ai soli fini del trattamento economico, l'anzianità di qualifica posseduta. L'inquadramento puó essere effettuato anche in posizione soprannumeraria riassorbibile, fermo restando il limite numerico del ruolo organico e con conseguente riduzione degli organici delle amministrazioni di provenienza, fatte salve le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.
2. La domanda deve essere presentata entro il ventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e le operazioni di inquadramento devono essere improrogabilmente definite con decreti del Ministro dell'ambiente, entro sessanta giorni dal termine di scadenza della presentazione delle domande.
3. Per il personale delle amministrazioni statali, l'inquadramento nei ruoli avviene sulla base della qualifica posseduta nell'amministrazione di provenienza; per il restante personale di cui al comma 1 l'inquadramento avviene sulla base di apposita tabella di equiparazione, tra le qualifiche esistenti nell'ordinamento di appartenenza e quelle dell'amministrazione statale, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. In ogni caso il personale inquadrato ai sensi del presente articolo segue nel ruolo il personale già inquadrato nei ruoli del Ministero.
Articolo 2.
1. Il personale in posizione di comando alla data del 15 marzo 1995 presso il Ministero dell'ambiente puó essere confermato, ovvero ricollocato, nella posizione di comando improrogabilmente fino al 31 dicembre 1997.
2. Gli oneri per il comando del personale di cui al comma 1 restano a carico del Ministero dell'ambiente ove tale onere sia già stato assunto dal Ministero medesimo prima del 15 marzo 1995.
Articolo 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addí 17 maggio 1996.
DINI - BARATTA - MOTZO
Visto, il Guardasigilli : CAIANIELLO