Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 454

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 454

ANNESSO

per gli effetti dell'articolo 78

del Regolamento




DISEGNO DI LEGGE




presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

dal Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente

(BARATTA)

e dal Ministro dei trasporti e della navigazione

(CARAVALE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 1996

Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 270, recante modifiche al nuovo codice della strada






ONOREVOLI SENATORI. - Inderogabili esigenze di sicurezza della circolazione stradale e di tutela dell'ambiente urbano, nonché indilazionabili adeguamenti alla normativa comunitaria che consentano di garantire parità di condizione ai produttori di veicoli nazionali ed esteri, impongono la necessità di adottare il presente provvedimento.
Nello specifico si sottolinea quanto segue.
La modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introduce, limitatamente alle violazioni del divieto di accesso alle zone a traffico limitato, la possibilità di avvalersi di sistemi telematici a controllo centralizzato. Si é ritenuto cosí di conciliare l'esigenza di ridurre il personale impegnato nel controllo dei varchi di accesso avvalendosi di tecnologie avanzate che, tuttavia, garantiscono, con la presenza di un operatore addetto al servizio di polizia stradale nell'unità centrale di regia, il corretto accertamento della violazione.
La limitazione espressa dell'utilizzo di tali sistemi al controllo degli accessi é giustificata dall'esigenza di una rigorosa repressione di un tipo di violazione che mette in crisi tutto il sistema di regolamentazione della circolazione e della sosta. Per contro, una estensione ad altre violazioni finirebbe con l'introdurre ingiustificatamente un invadente sistema repressivo che risulterebbe, oltre che eccessivo, in contrasto con il generale principio della contestazione immediata della violazione.
La modifica all'articolo 23 introduce, in caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1 dello stesso articolo, la possibilità che l'organo competente diffidi il proprietario o il possessore di suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a sue spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto.
Inoltre si prevede che, nel caso in cui l'installazione dei cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade o nel caso in cui la loro ubicazione costituisca pericolo per la circolazione, l'agente accertatore disponga l'esecuzione degli interventi necessari a cura dell'ente proprietario. In seguito l'ente trasmette la nota delle spese sostenute ed il prefetto emette ordinanza di ingiunzione di pagamento.
La modifica all'articolo 61, commi 1 e 2, é dovuta alla necessità di adeguare rapidamente la normativa italiana alle disposizioni comunitarie che disciplinano la circolazione intercomunitaria. La direttiva 85/3/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984, e successive modificazioni, prevede, infatti, per i veicoli, una larghezza ed una lunghezza superiori a quelle stabilite attualmente dal codice della strada, cosí come per quanto riguarda la lunghezza massima degli autotreni e filotreni.
In particolare si fa presente che, per quanto riguarda la lunghezza massima dei veicoli ad un asse che secondo la disciplina italiana é pari a metri 7,50, la stessa é stata soppressa, in quanto non prevista dalle norme comunitarie.
Inoltre, in ordine alla possibilità per gli autobus da noleggio e gran turismo di essere dotati di strutture posteriori a sbalzo, é urgente prevedere tale possibilità per rendere concorrenziali i trasportatori italiani del settore nei confronti di quelli stranieri, che proprio nel periodo in cui il turismo é in pieno svolgimento possono dotare i veicoli delle suddette strutture applicando le rispettive normative nazionali.
La normativa di cui all'articolo 80, comma 8, é dettata dall'esigenza di limitare l'at tività di revisione a consorzi e a società consortili che siano effettivamente qualificati per svolgere congiuntamente sia l'attività di diagnosi che di riparazione del veicolo. Si ritiene, cioé, che la partecipazione di una molteplicità di soggetti riuniti in cooperative renderebbe meno puntuale il controllo sulla regolare esecuzione delle operazioni di revisione eseguite dagli autoriparatori, a scapito della sicurezza della circolazione.
La nuova formulazione dell'articolo 205 tiene conto dei princípi affermati dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 255 del 23 giugno 1994 e n. 311 del 17 luglio 1994, in ordine alla possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria direttamente nei confronti del verbale di accertamento, senza il previo esperimento del ricorso amministrativo al prefetto. Si prevede, pertanto, che l'opposizione all'autorità giudiziaria é alternativa rispetto al ricorso al prefetto previsto dall'articolo 203 e rende improcedibile quest'ultimo.
Il giudizio sull'opposizione si svolge dinanzi al pretore secondo le regole fissate dagli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il richiamo all'articolo 22 della citata legge consente di ovviare al problema della competenza ex articolo 7 del codice di procedura civile ai fini della decisione sull'opposizione, che inizialmente era stata attribuita al giudice di pace, poi sottrattagli con il decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534.
La soluzione adottata fa sí che le opposizioni in materia di codice della strada sono attribuite alla cognizione del pretore in via generale.
Le modifiche proposte all'articolo 206 introducono due importanti novità. La prima riguarda l'estensione alle sanzioni pecuniarie previste dal codice della strada della possibilità di provvedere al pagamento delle somme da iscrivere a ruolo in rate mensili non superiori a sei.
La seconda riguarda l'ammissibilità dell'opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria contro la cartella esattoriale, per il pagamento di sanzioni pecuniarie iscritte a ruolo, in considerazione del principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 437 del 21 settembre 1995. L'impugnativa, peró, é limitata ai soli casi di difetto di notifica del titolo, di pendenza di ricorso al prefetto o all'autorità giudiziaria ordinaria e, da ultimo, quando é dimostrabile l'avvenuto pagamento in misura ridotta nei termini prescritti e ció per evitare inutili aggravi procedurali per l'esercizio del diritto di difesa da parte dell'interessato.
L'articolo 213 viene integralmente sostituito per separare sul piano procedimentale il sequestro dalla confisca quale sanzione accessoria.
Il primo istituto mantiene la sua funzione di strumento cautelare diretto a conservare la cosa che potrebbe formare oggetto di confisca amministrativa; il secondo conserva la sua natura di sanzione con effetti di spoglio coatto della proprietà della cosa stessa.
Per ambedue gli istituti sono stati introdotti precisi termini e procedure, a salvaguardia degli interessi del cittadino proprietario, operando anche una semplificazione degli adempimenti connessi alla loro applicazione.
Una innovazione di rilievo é quella attinente alla possibilità di affidare allo stesso soggetto proprietario del veicolo, che ne faccia espressa richiesta, la custodia del bene sequestrato con conseguente assunzione dei relativi obblighi, la cui violazione costituisce nuova ipotesi contravvenzionale punita con l'arresto da uno a otto mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a ottocentomila.
Si é stabilito inoltre di introdurre specifiche norme per semplificare e snellire il procedimento relativo all'alienazione delle cose confiscate, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, tenuto conto che attualmente il procedimento previsto comporta una serie di defatiganti ed antieconomici adempimenti.
Entrambe le modifiche proposte sono rivolte precipuamente da una parte a ridurre i gravi oneri di custodia del bene sequestrato, che attualmente finiscono per gravare quasi integralmente sull'erario, e, allo stesso tempo, a far conseguire il maggiore ricavo possibile nel caso di vendita dei beni.
La modifica dell'articolo 234 é dettata dalla necessità di adeguare i termini in scadenza ai tempi necessari per i vari adempimenti, in particolare per la regolarizzazione delle occupazioni di suolo pubblico degli accessi e delle installazioni pubblicitarie.
La modifica all'articolo 235 soddisfa l'esigenza di consentire una graduale introduzione delle nuove norme nel settore delle macchine agricole e delle macchine operatrici, senza provocare scompensi produttivi nel settore; in particolare la scadenza del 31 marzo 1996, fissata nel codice, rappresenta un termine troppo ristretto per l'immissione in circolazione delle motoagricole già prodotte e pertanto é stata prorogata di un anno.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.


1. É convertito in legge il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 270, recante modifiche al nuovo codice della strada.

Testo da modificare in esito alle deliberazioni adottate dall'Assemblea il 19 giugno 1996 sull'articolo 1, comma 1, lettere a), b), d), e), f) e g), del decreto-legge.







Decreto-legge 17 maggio 1996, n. 270, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 1996.

Modifiche al nuovo codice della strada

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare ulteriori modifiche al nuovo codice della strada, con particolare riferimento alla disciplina della circolazione nei centri abitati, alle caratteristiche dei veicoli ed alla revisione degli stessi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente decreto legge:

Articolo 1.

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:

Soppressa ex articolo 78 del Regolamento

a) all'articolo 7, comma 10, sono aggiunti i seguenti periodi:

"Con i provvedimenti di cui al comma 9 i comuni possono altresí disporre di avvalersi di sistemi telematici a controllo centralizzato o di altre apparecchiature, debitamente omologate, le cui risultanze sono considerate fonti di prova per l'accertamento delle violazioni al divieto di accesso nelle zone a traffico limitato. Le modalità di utilizzazione di dette apparecchiature sono stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno.";

Soppressa ex articolo 78 del Regolamento

b) all'articolo 23 sono aggiunti i seguenti commi:

" 14. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'organo competente diffida il proprietario, o il possessore del suolo privato, nei modi di legge a rimuovere il mezzo pubblicitario a sue spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'organo competente provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e a custodirlo ponendo il relativo onere a carico del proprietario del suolo.
15. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'agente accertatore dispone l'esecuzione degli interventi necessari a cura dell'ente proprietario. Successivamente al compimento degli interventi, l'ente trasmette la nota delle spese sostenute ed il prefetto emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.";

c) all'articolo 61 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:
a) alla lettera a) le parole: "2,50 m." sono sostituite dalle seguenti: "2,55 m.";
b) alla lettera c) le parole: "7,50 m. per i veicoli ad un asse e" sono soppresse ed é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli autobus da noleggio e da gran turismo possono essere dotati di strutture applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima, secondo direttive stabilite con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.";

2) al comma 2 le parole: "la lunghezza massima di 18,35 m." sono sostituite dalle seguenti: "la lunghezza massima di 18,75 m.";

Soppressa ex articolo 78 del Regolamento

d) al comma 8 dell'articolo 80 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "per le revisioni periodiche dei veicoli a motore" sono inserite le seguenti: "e dei loro rimorchi";
2) l'ultimo periodo é sostituito dal seguente: "Le suddette revisioni possono essere altresí affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni. Le imprese devono essere iscritte nella o nelle sezioni per tutte le attività previste in ciascuna di esse. Esse possono partecipare ad un consorzio o società consortile esclusivamente per il numero di sezioni di propria iscrizione necessario a garantire al consorzio o società consortile la copertura delle quattro diverse sezioni del registro, senza determinare duplicazioni di competenze tra le imprese di autoriparazione partecipanti. Le imprese possono altresí partecipare ad altri consorzi solo se titolari di piú officine, ognuna autorizzata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Ciascuna di dette officine puó far parte di un solo consorzio. Le officine delle imprese iscritte nelle quattro sezioni ed au torizzate a svolgere attività di revisione non possono far parte di consorzi.";

Soppressa ex articolo 78 del Regolamento

e) l'articolo 205 é sostituito dal seguente:

"Art. 205. - (Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria). - 1. Il trasgressore e gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, nel termine di trenta giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, possono proporre opposizione all'autorità giudiziaria, in alternativa al ricorso al prefetto di cui all'articolo 203. L'opposizione all'autorità giudiziaria rende improcedibile il ricorso al prefetto. Il giudice decide sull'opposizione, determinando in caso di mancato accoglimento, la sanzione applicabile.
2. Contro l'ordinanza-ingiunzione di cui al comma 1 dell'articolo 204 gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.
3. Se l'interessato risiede all'estero il termine di cui ai commi 1 e 2 é di sessanta giorni.
4. Il giudizio di opposizione previsto dai commi 1 e 2 é regolato dalle disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il decreto di cui al secondo comma dello stesso articolo 23 é emanato entro cinque giorni dalla ricezione del ricorso in cancelleria e la notifica é eseguita entro i successivi venti giorni.";

Soppressa ex articolo 78 del Regolamento

f) all'articolo 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo le parole: "in unica soluzione" sono aggiunte le seguenti: ", salvo quanto previsto dal comma 4";
2) sono aggiunti in fine i seguenti commi:

" 4. Il prefetto competente per territorio o l'ente da cui dipende l'organo accertatore possono ammettere, previa documentata richiesta pervenuta entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, il trasgressore, che si trovi in disagiate condizioni economiche, al pagamento delle somme da iscrivere al ruolo esattoriale in rate mensili non superiori a sei. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato per il versamento delle somme, il verbale costituisce titolo esecutivo per il residuo ammontare delle stesse.
5. Avverso la cartella esattoriale é ammessa opposizione innanzi all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 205, fino al trentesimo giorno successivo alla notifica. L'opposizione é consentita esclusivamente per motivi attinenti alla notifica del titolo iscritto al ruolo, ovvero nel caso di iscrizione in pendenza di ricorso al prefetto o di opposizione all'autorità giudiziaria, ovvero quando sia tempestivamente avvenuto il pagamento in misura ridotta.";

Soppressa ex articolo 78 del Regolamento

g) l'articolo 213 é sostituito dal seguente:

"Art. 213. - (Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa). - 1. Nell'ipotesi in cui il presente codice preveda la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione, facendo menzione nel verbale di contestazione della violazione.
2. Nel termine di trenta giorni dal sequestro, l'interessato puó rivolgere istanza al prefetto affinché il veicolo o la cosa oggetto della violazione siano affidati alla sua custodia. Il prefetto decide nei dieci giorni successivi. Se non é rigettata entro questo termine l'istanza si intende accolta e il veicolo o la cosa sequestrata sono restituiti al trasgressore che ne assuma la custodia ai sensi di legge fino al provvedimento che decide sulla confisca.
3. Decorso il termine di cui al comma 1 dell'articolo 202 l'organo accertatore trasmette immediatamente al prefetto il rapporto relativo alla violazione per il quale si é proceduto al sequestro, specificando se il trasgressore si sia avvalso della facoltà del pagamento in misura ridotta.
4. Il prefetto, sentiti gli interessati, ove ne abbiano fatta richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento e non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, emette ordinanza di pagamento di una somma determinata nell'ammontare indicato dall'articolo 203, comma 3, e di confisca del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione. Qualora il trasgressore si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 202, il prefetto dispone soltanto la confisca. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 204. In caso di sequestro eseguito in relazione ad una ipotesi di reato al cui accertamento consegua la sanzione amministrativa accessoria della confisca, il giudice la applica con la sentenza di condanna, fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 221.
5. Contro l'ordinanza di cui al comma 4 gli interessati possono proporre opposizione ai sensi dell'articolo 205.
6. L'ordinanza di pagamento e di confisca, notificata all'interessato, é comunicata senza indugio dalla prefettura al competente ufficio del Ministero delle finanze ed al P.R.A., rispettivamente per la vendita o la distruzione delle cose confiscate e per l'annotazione negli appositi registri.
7. I veicoli confiscati possono essere alienati in deroga alle vigenti disposizioni di legge in materia ed alle norme sulla contabilità generale dello Stato, mediante trattativa privata a lotti oppure per singole unità, con valutazione ricavate sulla base delle quotazioni di mercato tratte direttamente da pubblicazioni specializzate e previo esperimento di adeguate forme di pubblicità.
8. I veicoli di cui al comma 7, non alienati per mancanza di acquirenti, ovvero quelli che alla data del sequestro risultino immatricolati per la prima volta da almeno dieci anni e siano privi di interesse storico e collezionistico, vengono ceduti per la rottamazione, sulla base di apposite convenzioni, anche in deroga alle norme di contabilità generale e senza oneri a carico dello Stato.
9. Il regolamento stabilisce le modalità del sequestro, della custodia e della vendita delle cose sequestrate, nonché i criteri in base ai quali il prefetto iscrive in un apposito elenco i soggetti pubblici e privati, muniti dei necessari requisiti tecnico-profes sionali e soggettivi, ai quali puó essere affidata la custodia delle cose sequestrate.
10. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo é sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso é punito con l'arresto da uno a otto mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila. Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.
11. La confisca non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso puó essere consentito mediante autorizzazione amministrativa.";

h) all'articolo 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole: "di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore delle presenti norme." sono sostituite dalle seguenti: "del 31 dicembre 1996.";

i) all'articolo 235 il comma 8 é sostituito dal seguente:
" 8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo IV, titolo III (Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici), sia in merito alle caratteristiche che alla costruzione ed omologazione, alla circolazione, alla revisione ed alla targatura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo. Le omologazioni già rilasciate entro la data di entrata in vigore dei decreti attuativi previsti nel presente articolo conservano, ai fini della immissione in circolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici, la validità fino alla scadenza temporale; per le omologazioni prive di scadenza temporale questa é fissata al compimento del quinto anno dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti attuativi. Fanno eccezione le motoagricole di cui alle previgenti disposizioni in materia, che possono essere immesse in circolazione senza necessità dei successivi adeguamenti, con la classificazione prevista dalle disposizioni citate, fino alla scadenza temporale dell'omologazione del tipo già concessa, e comunque non oltre il 31 marzo 1997. Per i complessi costituiti da trattrici e attrezzi comunque portati, di cui all'articolo 104, comma 7, lettera e) , immessi in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice, si applicano le disposizioni previgenti.".

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addí 17 maggio 1996.

SCÁLFARO


DINI - BARATTA - CARAVALE


Visto, il Guardasigilli : CAIANIELLO