Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 3747
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SENATO DELLA REPUBBLICA
  XIII LEGISLATURA
N. 3747
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro degli affari esteri
(DINI)
di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
(CIAMPI)
col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
(BERSANI)
col Ministro dell'ambiente
(RONCHI)
col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
(ZECCHINO)
e col Ministro per le politiche agricole
(DE CASTRO)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1999
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana, con allegato, fatto a Damasco il 23 aprile 1998
ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba siriana per la cooperazione scientifica e tecnica é stato firmato a Damasco il 23 aprile 1998 dal Sottosegretario di Stato, senatore Rino Serri. L'importanza di estendere la cooperazione nel campo della scienza e della tecnica tra l'Italia e la Siria era chiaramente emersa durante la visita effettuata nel marzo dello scorso anno a Damasco dal Presidente del Consiglio Prodi, il quale nel corso degli incontri aveva assunto impegni in tal senso.
Con l'entrata in vigore dell'Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnica tra Italia e Siria si porranno pertanto le condizioni per un rafforzamento e per lo sviluppo della collaborazione tra le istituzioni dei due Paesi anche in questo importante settore.
Il Medio oriente é considerata una delle regioni prioritarie per la politica estera italiana nel quadro delle iniziative rivolte allo sviluppo socio-economico ed alla pacificazione della regione. In questo ambito la Siria rappresenta senza dubbio un Paese chiave a livello politico, come strategico é lo sviluppo del settore scientifico e tecnologico per l'avanzamento sociale ed il dialogo tra i Paesi dell'area, Israele compreso.
In questo contesto, non vanno sottovalutare le possibili ricadute per la nostra industria che potrebbero derivare dalle iniziative congiunte nel campo delle tecnologie avanzate e del trasferimento tecnologico.
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L'Accordo in questione é formato da un preambolo, nel quale le Parti Contraenti dichiarano la volontà di intensificare i rapporti di cooperazione scientifica e tecnologica, tenuto conto dei vantaggi reciproci che potrebbero derivarne e della necessità di migliorare il coordinamento delle attuali relazioni in tutti i settori della scienza e della tecnologia, da dodici articoli e da un annesso sulla proprietà intellettuale.
L'obiettivo generale dell'Accordo, indicato nell'articolo 1, é quello di promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi nei settori di mutuo interesse, su base paritaria e nel rispetto delle leggi dei due Paesi.
In considerazione dei contenuti e delle linee strategiche confacenti alla realtà e alle prospettive delle relazioni fra i due Paesi sul piano bilaterale e multilaterale, l'articolo 2 dell'Accordo indica alcuni particolari settori nei quali le Parti dovranno promuovere la collaborazione scientifica e tecnologica, tra i quali la fisica teorica, la biotecnologia, la medicina, l'agricoltura, l'ambiente, l'energia, l'informatica, l'archeologia ed il restauro.
Per il rafforzamento dei rapporti di collaborazione e la realizzazione dei progetti, nell'ambito dell'Accordo, le Parti favoriranno la stipula di intese specifiche tra le università, i centri e gli istituti di ricerca, le imprese e le società operanti nel settore in questione dei due Paesi.
L'articolo 4 stabilisce le attività mediante le quali potrà essere attuata la collaborazione tra i due Paesi. In particolare é previsto lo scambio di personale scientifico e tecnico, lo scambio di documentazione e di informazioni, l'organizzazione congiunta di seminari e conferenze, la realizzazione di progetti di ricerca e di formazione, la concessione di borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato e per le attività di ricerca post-dottorato.
La cooperazione in campo archeologico e nel settore della conservazione e del restauro del patrimonio culturale viene regolata dall'articolo 5. A tale proposito é prevista una specifica clausola che prevede una stretta cooperazione per impedire i trasferimenti illeciti di opere d'arte e dei reperti archeologici.
L'articolo 6 prevede la promozione di progetti di ricerca congiunti che possano essere inseriti in programmi multilaterali, in particolare in quelli dell'Unione europea. A tale proposito viene specificamente menzionato il Programma MEDA come ambito privilegiato per azioni comuni di partenariato nei settori della ricerca scientifica e delle innovazioni tecnologiche.
La delicata materia relativa ai diritti sulla Proprietà intellettuale viene regolata nell'allegato 1 all'Accordo, al quale fa riferimento l'articolo 7. Nell'allegato 1 la materia viene regolata nei termini adeguati al contesto attuale per la tutela dei diritti sulla Proprietà intellettuale che possano avere origini dai rapporti di collaborazione tra ricercatori dei due Paesi.
Gli organismi dei due Paesi responsabili del coordinamento a livello nazionale per l'attuazione dell'Accordo sono indicati all'articolo 8.
Le modalità per l'attuazione della collaborazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi vengono regolate dall'articolo 9. A tale proposito é prevista la costituzione di una Commissione mista per la collaborazione scientifica e tecnologica nominata dalle istituzioni coordinatrici definite all'articolo 8. Tale Commissione, che si riunirà ogni tre anni, sarà responsabile dell'attuazione dell'Accordo attraverso la valutazione dello stato e delle prospettive della collaborazione, l'individuazione delle priorità e la definizione di un programma esecutivo.
Nei rimanenti articoli sono definite le clausole comunemente presenti in analoghi accordi bilaterali di cooperazione. In particolare all'articolo 12 viene definita la durata quinquennale dell'Accordo, tacitamente rinnovabile, con possibilità di denuncia scritta con almeno sei mesi di anticipo sulla scadenza dell'Accordo stesso.
Si fa presente che gli articoli 4, 5 e 9 dell'Accordo comportano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, che vengono quantificati nell'allegata relazione tecnica.
RELAZIONE TECNICA
L'attuazione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra l'Italia e la Siria comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli:
Articolo 4
Allo scopo di migliorare la cooperazione scientifica e tecnica, viene previsto lo scambio di docenti e ricercatori universitari tra i due Paesi. Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spese é cosí suddivisa:
Porzione di testo non disponibile
Sempre in relazione ai suddetti scambi per la cooperazione scientifica di docenti e ricercatori (articolo 4), si prevede che l'Italia possa inviare in Siria quindici docenti e ricercatori. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono cosí quantificati:
Porzione di testo non disponibile
Articolo 4-
a Allo scopo di favorire la cooperazione scientifica e tecnologica, viene prevista la concessione di indennità mensili per consentire la partecipazione di professori, ricercatori ed esperti ai soggiorni scientifici e tecnologici.
La relativa spesa é cosí quantificata:
Porzione di testo non disponibile
Articolo 4-
b-c-d Per contribuire al miglioramento delle attività di cooperazione scientifica viene previsto l'invio di pubblicazioni, lo svolgimento di apposite conferenze ed un contributo per un corso di formazione in Italia. I relativi oneri annui sono cosí suddivisi:
Porzione di testo non disponibile
Articolo 4-
e Per favorire la cooperazione scientifica e tecnica, viene prevista la concessione di borse di studi agli studenti siriani che partecipano ai corsi di formazione presso le Università e i Centri di ricerca italiani.
A tal fine, si prevede che l'Italia possa assegnare, ogni anno, sei borse di studio, ciascuna per la durata di dodici mesi. La relativa spesa é cosí suddivisa:
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Articolo 5
Per favorire la collaborazione nel settore archeologico e del restauro é prevista la seguente spesa:
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Articolo 9
Per l'esame dei programmi operativi viene costituita una Commissione mista, che si riunirà alternativamente in Siria ed in Italia. É prevista, altresí, una ulteriore riunione per la verifica della cooperazione. Nell'ipotesi dell'invio in missione di tre funzionari per un periodo di cinque giorni, la relativa spesa viene cosí quantificata:
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Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, a decorrere dal 1999 e per ciascuno degli anni successivi, é il seguente:
Porzione di testo non disponibile
Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente allo scambio di docenti ed esperti, alla concessione delle borse di studio, ai soggiorni di lunga durata, alle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.
| DISEGNO DI LEGGE |
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Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana, con allegato, fatto a Damasco il 23 aprile 1998. |
| Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione é data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso. |
| Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 512 milioni per l'anno 1999, in lire 500 milioni per l'anno 2000 ed in lire 512 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. |