Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 3728
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SENATO DELLA REPUBBLICA
  XIII LEGISLATURA
N. 3728
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro degli affari esteri
(DINI)
di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
(CIAMPI)
col Ministro della pubblica istruzione
(BERLINGUER)
col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
(BERSANI)
col Ministro della sanità
(BINDI)
col Ministro per i beni e le attività culturali
(MELANDRI)
e col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
(ZECCHINO)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GENNAIO 1999
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione nel settore dell'istruzione, della cultura e della scienza tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina, fatto a Kiev l'11 novembre 1997
ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di collaborazione nel settore dell'istruzione, della cultura e della scienza tra Italia e Ucraina, firmato a Kiev l'11 novembre 1997, rientra nella linea politica cui si ispira il Ministero degli affari esteri, volta a valorizzare le capacità di proiezione internazionale e di cooperazione bilaterale offerte da tale strumento di politica estera.
L'Accordo in esame si inserisce nel dinamico scenario ove diversi Paesi dell'ex Unione Sovietica, divenuti indipendenti, presentano favorevoli ed ampi spazi di sviluppo per la cultura italiana. L'Accordo sostituirà - aggiornandolo significativamente - quello del 9 febbraio 1960 con l'URSS, estendendolo altresí alla collaborazione nel settore scientifico.
Esso rappresenta una componente primaria del rafforzamento dei legami tra Italia ed Ucraina, Paese - quest'ultimo - che é il secondo in Europa per dimensioni (dopo la Russia) e che svolge un ruolo di ponte tra l'Europa centrale e la Russia.
La specifica importanza politica dell'Ucraina in quell'area geografica e le potenzialità di espansione dei rapporti economico-commerciali con l'Italia hanno costituito precisi termini di riferimento nel corso del negoziato per l'Accordo culturale in questione.
In effetti nelle aree est-europee la dimensione culturale é anche fattore di propulsione degli scambi commerciali, ivi inclusa l'Ucraina il cui mercato possiede notevoli prospettive.
Piú in generale, i rapporti bilaterali con quel Paese sono ormai maturi per valorizzare quella identità culturale che l'Ucraina sta oggi riscoprendo, nel recuperare il proprio patrimonio del passato con l'ausilio delle culture dei maggiori Paesi europei.
Particolarmente qualificante, in tale quadro, potrà risultare una adeguata diffusione della lingua italiana e una piú ampia collaborazione nel campo della ricerca scientifica. In Ucraina vi é una precisa "domanda d'Italia", della sua cultura e della sua scienza, onde riannodare legami del passato oggi ancora visibili nell'architettura e financo rintracciabili in una piccola comunità di origine italiana localizzata in Crimea, ricordo di una nutrita presenza di genovesi e veneziani insiediatasi nel Mar Nero.
L'Accordo determina i principi ed i settori attraverso i quali dovrà operare la collaborazione culturale e scientifica tra i due Paese.
L'articolo 1 assume nel primo paragrafo un carattere essenzialmente preambolare. Nel secondo paragrafo dello stesso articolo, invece, viene regolato il settore prioritario dell'insegnamento della lingua, con il reciproco impegno a sostenere le iniziative che, nel rispetto delle legislazioni interne, promuovano la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altro Paese.
L'articolo 2 disciplina il settore prioritario della cooperazione accademica mediante l'incoraggiamento dello scambio di docenti, ricercatori e personalità della cultura e l'intensificazione dei rapporti tra istituti scientifici e studiosi. Un naturale corollario per il funzionamento della collaborazione accademica in esame sarà costituito dallo scambio di informazioni, pubblicazioni e risultati delle ricerche effettuate.
L'articolo 3 prevede l'eventuale ricorso, di comune accordo, ad organismi internazionali per il finanziamento o l'attuazione di programmi o di progetti previsti nell'Accordo in esame o in altri accordi da esso derivati.
L'articolo 4 concerne il campo dei rapporti artistico-culturali tra i due Paesi e tende allo sviluppo della collaborazione nella musica, danza, teatro e cinema attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche ed altre manifestazioni. In tale quadro le Parti assumono l'impegno a scambiarsi mostre di alto livello, in grado di esprimere significativamente il proprio patrimonio artistico e culturale.
L'articolo 5 garantisce l'attività sul territorio di ciascuna delle due Parti contraenti delle istituti culturali dell'altro Paese, quali istituzioni di cultura, associazioni culturali ed istituzioni scolastiche.
L'articolo 6 disciplina il settore prioritario dello studio della lingua e della letteratura dell'altra Parte contraente nelle università e negli altri istituti superiori per mezzo di cattedre e lettorati, collegandosi al secondo paragrafo dell'articolo 1.
L'articolo 7 prevede la possibilità che le Parti giungano ad accordi per il regolamento ai soli fini scolastici dei titoli di studio rilasciati dalle istituzioni scolastiche statali e legalmente riconosciute dall'altro Paese e per il riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati da università o istituti universitari, purché vi sia corrispondenza tra i programmi di studio.
Gli articoli 8 e 9 regolano il settore prioritario della cooperazione scientifica, tecnologica e della protezione ambientale attraverso una dettagliata elencazione di specifici campi di attività in tali materie (articolo 8) e di azioni effettive mediante le quali concretizzare tale genere di collaborazione (articolo 9).
In particolare si incoraggierà, tra l'altro, sanità, medicina, agricoltura, biotecnologie, informazione, comunicazione, energia, ricerca industriale, genio civile, architettura, urbanistica, monumenti, scienze umane e sociali.
Tra le azioni si prevedono scambi di professori, ricercatori, esperti, personale tecnico, documentazioni e informazioni, organizzazione di seminari, conferenze e simposi, concessione di borse di studio, messa in opera di centri, laboratori, gruppi di ricerca, progetti e programmi di ricerca.
L'articolo 10 riguarda l'importante campo della collaborazione archeologica che si intende favorire per mezzo di scambi di informazioni, simposi, seminari, ricerche comuni e missioni operanti nel territorio dell'altra Parte.
L'articolo 11 costituisce un fondamentale mezzo di supporto per il conseguimento dei diversi obiettivi culturali del presente Accordo. Esso, infatti, regolamenta la reciproca offerta di borse di studio a studenti universitari, laureati ed accademici ricercatori per studi e ricerche.
L'articolo 12 ordina il settore prioritario della collaborazione scolastica attraverso lo studio dei rispettivi sistemi scolastici, nell'ottica di una maggiore conoscenza reciproca di questi ultimi. Lo strumento principale di tale rilevante terreno di cooperazione é rappresentato dallo scambio di esperti.
Gli articoli 13, 14, 16 e 17 completano il quadro della cooperazione culturale tra i due Paesi, ponendo l'accento sulla collaborazione nei settori dello sport, gioventú, vita politica, economica, culturale e sociale, archivi, biblioteche, radiotelevisione.
L'articolo 15 é espressione dell'esigenza, che si é ritenuto di far valere in tutti i recenti accordi culturali, di stabilire una piú stretta collaborazione per combattere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore dell'altro Paese.
L'articolo 18 prevede infine la costituzione di una Commissione mista culturale e di una Commissione mista scientifica che dovranno tradurre in norme precise (attraverso programmi esecutivi a carattere pluriennale) i principi accolti dall'Accordo. Tali Commissioni miste si riuniranno alternativamente nelle rispettive capitali.
L'Accordo, che entrerà in vigore dalla data dell'ultima notifica che confermi l'adempimento delle procedure interne necessarie (articolo 19), avrà durata illimitata (articolo 20), salvo denuncia di una delle due parti con un preavviso di tre mesi (articolo 20). Quest'ultima costituisce una clausola formale che viene di regola inserita in tutti gli accordi culturali.
RELAZIONE TECNICA
L'attuazione dell'Accordo di collaborazione nei settori dell'istruzione, della cultura e della scienza, tra l'Italia e l'Ucraina, comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli:
Articoli 2-9a-12-14 e 16:
Allo scopo di migliorare la cooperazione culturale e scientifica, viene previsto lo scambio di esperti, di docenti e ricercatori universitari tra i due Paesi. Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa é cosí suddivisa:
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Sempre in relazione ai suddetti scambi per la cooperazione culturale e scientifica di docenti, ricercatori ed esperti (articoli 2, 9 a, 16), si prevede che l'Italia possa inviare in Ucraina quindici unità: tredici docenti, ricercatori ed esperti, un archivista e un bibliotecario. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono cosí quantificabili:
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Per favorire, inoltre, la collaborazione accademica tra i due Paesi (articolo 2), si prevede di finanziare annualmente le attività di cooperazione tra gli Istituti scientifici nei settori di interesse comune. La relativa spesa é cosí quantificata:
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Articolo 4:
Allo scopo di promuovere le iniziative nei settori della musica, della danza, del teatro e del cinema, si prevede il seguente onere annuo:
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Articoli 5 e 6:
Al fine di incrementare le iniziative rivolte allo sviluppo della conoscenza della lingua e della cultura italiana in Ucraina, si prevede l'assunzione di un lettore per un anno, lo svolgimento di un apposito corso di formazione per docenti locali, la costituzione di due cattedre di italiano per docenti locali, l'acquisto di libri e materiale audiovisivo. I relativi oneri sono cosí suddivisi:
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Articolo 9, commi b-c
: Allo scopo di migliorare la cooperazione scientifica e tecnologica, sono previste apposite conferenze.
I relativi oneri sono cosí ripartiti:
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Articolo 9d
: Allo scopo di favorire la cooperazione scientifica e tecnologica, viene prevista la concessione di indennità mensili per consentire la partecipazione di professori, ricercatori ed esperti, ai soggiorni scientifici e tecnologici.
La relativa spesa annua é cosí quantificabile:
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Articolo 10:
Al fine di migliorare la collaborazione nel settore archeologico e del restauro, vengono previsti appositi interventi, i cui oneri sono cosí suddivisi:
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Articolo 11:
Relativamente alla concessione di borse di studio a studenti della Ucraina, si prevede che l'Italia possa assegnare ogni anno otto borse di studio per un periodo di sei mesi; la relativa spesa é cosí quantificabile:
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Articolo 18:
Per l'esame dei programmi operativi vengono costituite due Commissioni miste, che si riuniranno alternativamente in Ucraina ed in Italia. Nell'ipotesi dell'invio in missione di quattro funzionari per un periodo di cinque giorni, la relativa spesa viene cosí quantificata:
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Pertanto, l'onere complessivo da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e delle altre Amministrazioni per i seguenti importi:
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a decorrere dal 1999, e per ciascuno degli anni successivi, é il seguente:
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Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente allo scambio di esperti e docenti, alla concessione delle borse di studio, alle riunioni e loro durata, nonché alle iniziative per lo sviluppo della lingua italiana in Ucraina, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.
| DISEGNO DI LEGGE |
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Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione nel settore dell'istruzione, della cultura e della scienza tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina, fatto a Kiev l'11 novembre 1997. |
| Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione é data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso. |
| Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 546 milioni per l'anno 1999, in lire 526 milioni per l'anno 2000 e in lire 546 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. |
| Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |