Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 3489
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SENATO DELLA REPUBBLICA
  XIII LEGISLATURA
N. 3489
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori MELE, DONISE, DE MARTINO Guido e BERNASCONI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1998
Norme per lo sviluppo del telelavoro
- RELAZIONE
- DISEGNO DI LEGGE
- Art. 1. (Definizioni)
- Art. 2. (Princípi generali)
- Art. 3. (Obiettivi)
- Art. 4. (Strumenti e organi per lo sviluppo del telelavoro)
- Art. 5. (Istituzione e organizzazione della COSTEL)
- Art. 6. (Presentazione dei progetti alla COSTEL)
- Art. 7. (Importo dei finanziamenti)
- Art. 8. (Telelavoro nella pubblica amministrazione)
- Art. 9. (Sperimentazione di centri di telelavoro)
- Art. 10. (Copertura finanziaria).
ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge propone una normativa di incentivazione al telelavoro da parte dello Stato italiano.
Non é nell'intento dei proponenti la regolamentazione di tale tipo di attività, anche se si tenta di darne una definizione funzionale.
Le esperienze di cui si dispone nell'ambito del telelavoro sono limitate a pochi casi formalizzati e, quindi, si ritiene che impianti normativi di dettaglio finirebbero inevitabilmente per ostacolare l'autonomia delle parti sociali.
Il telelavoro é una forma di lavoro svolta per conto di un imprenditore o un cliente, effettuata da una località diversa dal posto di lavoro tradizionale, utilizzando tecnologie informatiche e le telecomunicazioni.
Il lavoro a distanza puó rappresentare un'importante occasione di crescita occupazionale per il nostro Paese.
Lo sviluppo del telelavoro costituiva uno degli obiettivi prioritari del Rapporto Bangemann sulla società dell'informazione (si tratta di scopi assai ambiziosi: 20.000 nuovi telelavoratori entro il 1995; conversione del 2 per cento degli impieghi da tradizionali a distanza entro il 1996 e, infine, dieci milioni di nuovi posti di telelavoro entro il 2000). Allo stesso tempo il Libro Bianco di Delors vedeva nell'espansione della base occupazionale il pre-requisito per lo sviluppo e il benessere delle nazioni aderenti all'Unione europea. Si tratta di due illustri interventi, che verrebbe naturale affiancare per sposare in maniera compiuta la costruzione della società dell'informazione e la coesione socio-economica europea.
A nostro avviso, le politiche attive per il lavoro debbono compiere un salto di qualità. Si tratta di investire nelle moderne infrastrutture telematiche, nelle nuove tecnologie informatiche, innanzitutto nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del Paese.
La relativa arretratezza del sud d'Italia, ricco peró di capitale umano, puó, se corretta da una adeguata politica, tramutarsi in una risorsa per l'innovazione, in una risorsa per la società dell'informazione.
L'innovazione non significa necessariamente delocalizzazione, tagli dei posti di lavoro, precarizzazione. Si puó per esempio affrontare la questione relativa all'espansione della base occupazionale tramite il lavoro a distanza e in rete.
La possibilità di svolgere l'attività lavorativa senza spostarsi dalla propria abitazione, oppure in "centri di telelavoro" adiacenti all'abitazione stessa o ancora presso "telecentri multiscopo" (palazzi intelligenti), mette in grado piú imprese di ricorrere al telelavoro; ció comporta vantaggi pratici di evidente portata, specie nelle grandi realtà urbane. Attraverso tali modalità lavorative si consente all'impresa una gestione semplificata e flessibile del personale, una riduzione complessiva dei costi, collegata anche alla diminuzione del problema dell'assenteismo, ed una piú efficace allocazione delle risorse logistiche.
Ma é soprattutto in termini di accresciuta produttività che il telelavoro offre i suoi vantaggi piú rilevanti. In molti casi, l'incremento produttivo si colloca su valori molto elevati per addetto, ed é questa la ragione per la quale i telelavoratori negli Stati Uniti sono già oltre 9 milioni.
Il decongestionamento del traffico metropolitano, e quindi il conseguente abbattimento del tasso di inquinamento, specie nelle grandi aree urbane, rappresenta un ulteriore merito nella scelta verso il telelavoro.
Il pendolarismo in Italia é ancora un grave prezzo che centinaia di migliaia di lavoratori sono costretti a pagare quotidianamente, essenzialmente in termini di ore occupate, spesa economica sostenuta per il trasferimento, stress dovuto ai continui ritardi dei mezzi di trasporto pubblico. Tutto ció potrebbe essere notevolmente ridimensionato con la creazione di una moderna rete di lavoro a distanza.
I rischi provenienti dal telelavoro, se non regolamentati da accordi corretti tra le parti sociali, sono quelli dell'emarginazione del lavoratore dal mondo aziendale, con conseguente perdita di identità professionale.
La riduzione delle relazioni sociali nel luogo di lavoro, cui porterebbe un'implementazione del telelavoro, costituisce un rischio paventato da tutte le parti sociali. Ma bisognerebbe valutare, anche in questo caso, quanto le suddette relazioni pesino realmente nella vita delle singole persone, dal momento che il lavoro ha perso la sua antica centralità e molti cercano la propria realizzazione in altri ambiti sociali.
In secondo luogo, si rende necessario fare delle distinzioni tra categorie forti e categorie deboli di telelavoratori.
Per i professionisti e per i manager l'eliminazione dei contatti sociali nel luogo di lavoro non é cosí importante come generalmente si sostiene: essi, infatti, sono fortemente identificati nella loro professione e tendono ad apprezzare l'aumento di conoscenze relative al proprio ambito professionale, anche al di fuori della stretta cerchia aziendale.
Queste categorie di lavoratori sanno già scegliere autonomamente come e quando lavorare in casa, come organizzare con efficienza il proprio lavoro tra casa e ufficio e come crescere sul piano professionale e aziendale. In questa situazione ovviamente non si pongono problemi di isolamento sociale.
Per i lavoratori che si trovano a livelli inferiori sono piú reali i pericoli di isolamento dall'azienda, di riduzione dei contatti professionali, di perdita dell'influenza sulla pianificazione e sulle decisioni relative ai processi lavorativi in cui sono coinvolti. Meno forti, invece, sono i pericoli di isolamento sociale quando si abita in aree culturali dove ancora forte é la convivialità, la solidarietà, la vita civile.
I settori di attività piú interessati a tale dinamica lavorativa sono quelli relativi ad un esplicito contenuto comunicativo e di programmazione, come la consultazione o l'aggiornamento degli archivi, e i rapporti telefonici con la clientela.
Alcune importanti imprese del nostro Paese hanno già avviato rapporti di lavoro a distanza con i loro dipendenti, come l'IBM ITALIA, l'ITALTEL, la TELECOM e la DBK (DUN & BRADSTREET KOSMOS).
In alcuni di questi casi il telelavoro ha rappresentato un utile argine al rischio di emorragia occupazionale.
É nostra opinione, invece, che utilizzando il telelavoro sia possibile creare attività aggiuntive. Ció potrà avvenire seguendo un doppio binario: da una parte puntando sull'utilizzo ed il potenziamento delle reti di comunicazioni esistenti (come ad esempio Internet ) quali media per la redistribuzione del lavoro; dall'altra privilegiando una modalità di intervento pubblico che favorisca la creazione di telecentri - posti cioé attrezzati per il lavoro a distanza tramite tecnologie della comunicazione, dell'informazione - e di palazzi intelligenti - ovvero edifici ad alta tecnologia ove sia possibile telelavorare, apprendere, fare ricerca e ottenere consulenze altamente specializzate.
Alla base del presente disegno di legge vi é la volontà di reperire fondi, in modo certo ed organico, per incentivare tale iniziativa occupazionale. Tali fondi saranno gestiti per l'impianto di progetti tesi alla creazione di nuovi posti in telelavoro, alla costituzione di telecentri multiscopo, che mettano in grado piú imprese di ricorrere al lavoro a distanza, ed alla soluzione delle difficoltà di inserimento nel mondo del la voro degli handicappati, dando priorità alle aree depresse del Paese.
Il lavoro in casa costituisce una grossa chance per persone portatrici di gravi impedimenti motori o per i non vedenti. Applicazioni di telelavoro in loro favore sono state già realizzate in Francia. Ad esempio, l'IBM ha impiegato alcuni handicappati collegandoli telematicamente all'impresa centrale e affidando loro alcune mansioni amministrative. Sempre in Francia sono state istituite due scuole, una a Parigi e l'altra a Lione, per la formazione di persone handicappate che lavoreranno in casa. Anche in America esiste una compagnia, la LIFTIN, senza scopo di lucro, che promuove corsi di formazione al telelavoro per disabili.
Visto il recente affacciarsi del telelavoro, l'ordinamento giuridico italiano, dalla Costituzione della Repubblica al codice civile e alle leggi speciali, non contiene alcuna disposizione che lo concerna ex professo.
Tuttavia, trattandosi di fenomeno dagli effetti rilevanti per l'ordinamento stesso, esso, per quanto nuovo e imprevisto, non puó considerarsi sottratto ad ogni disciplina giuridica. Secondo la Costituzione italiana (articolo 35, primo comma), "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni". Nell'articolo 2060 dei codice civile tale principio é cosí affermato: "Il lavoro é tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali".
Il presente disegno di legge é composto di dieci articoli, che definiscono e disciplinano il telelavoro. L'articolo 1 definisce il telelavoro, stabilendo, alla lettera a) , le modalità della sua effettuazione e del rapporto con il datore di lavoro, mentre alla lettera b) , si definisce il "centro di telelavoro" indicandone la dotazione tecnologica e le modalità per la sua utilizzazione.
Gli articoli 2 e 3 contengono rispettivamente i princípi generali e gli obiettivi del telelavoro.
In particolare, con l'articolo 2 si impegna lo Stato a promuovere lo sviluppo del telelavoro come strumento per l'aumento dell'occupazione e con l'articolo 3 ad intervenire per la creazione di nuovi posti di lavoro tramite il telelavoro.
L'articolo 4 indica le modalità per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 3, mediante istituzione di una Commissione per lo sviluppo del telelavoro (COSTEL). Tale Commissione ha il compito di valutare e selezionare progetti di sperimentazione ed é autorizzata ad effettuare spese per studi, progetti, consulenze e quanto altro necessario per ottenere gli scopi prefissati, sempre nell'ambito delle disponibilità ad essa attribuite.
All'articolo 5 sono disciplinate la istituzione, la composizione e l'organizzazione della COSTEL.
All'articolo 6 sono stabilite le modalità di presentazione di progetti alla COSTEL, nonché, al comma 2, le priorità nell'accoglimento dei progetti, con particolare attenzione alle aree depresse del Paese.
All'articolo 7 si individuano le modalità dei finanziamenti per i progetti ritenuti ammissibili dalla COSTEL.
Con l'articolo 8 si impegna il Ministro per la funzione pubblica ad effettuare una verifica delle attività della pubblica amministrazione che possono essere svolte tramite telelavoro.
All'articolo 9 si prevede che la COSTEL promuova la costituzione di consorzi misti per la sperimentazione di centri di telelavoro, dando priorità alle aree depresse del Paese.
L'articolo 10 disciplina la copertura finanziaria.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1. (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) "telelavoro" ogni forma di lavoro svolto per conto di un imprenditore o di un cliente da un lavoratore dipendente, da un lavoratore autonomo o da un lavoratore a domicilio, che sia effettuata regolarmente e per una quota consistente del tempo di lavoro in una o piú località diverse dal posto di lavoro tradizionale, utilizzando tecnologie informatiche o delle telecomunicazioni;b) "centro di telelavoro" un edificio, o parte di esso, dotato di apparecchiature informatiche e di telecomunicazione, predisposto per il telelavoro, i cui posti di lavoro siano concessi in locazione alle imprese per i propri dipendenti o lavoratori autonomi. |
Art. 2. (Princípi generali) 1. Lo Stato italiano promuove lo sviluppo del telelavoro come strumento per l'aumento dell'occupazione, l'inserimento ed il mantenimento nel mercato del lavoro delle fasce deboli della popolazione, in particolare nelle aree depresse del Paese, per una crescita economica ecocompatibile e per la riduzione dell'inquinamento dovuto al traffico automobilistico. |
Art. 3. (Obiettivi) 1. Lo Stato adotta le misure necessarie a: a) promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro tramite il telelavoro;b) potenziare la competitività industriale incentivando l'adozione del telelavoro nelle imprese private e nella pubblica amministrazione; c) aumentare le competenze e le capacità professionali dei lavoratori tramite meccanismi tradizionali ed innovativi di formazione ed orientamento; d) promuovere nuove forme di organizzazione del lavoro basate sul telelavoro nel settore privato e pubblico; e) aumentare, tramite il telelavoro, l'efficienza e l'efficacia dei servizi pubblici erogati ai cittadini e alle imprese. |
Art. 4. (Strumenti e organi per lo sviluppo 1. Ai fini di cui all'articolo 3, é istituita la Commissione per lo sviluppo del telelavoro (COSTEL), disciplinata dall'articolo 5. La Commissione ha il compito di: a) presiedere alla valutazione e selezione dei progetti di sperimentazione, adozione e diffusione del telelavoro presentati da imprese, cooperative, associazioni, istituti e consorzi, anche senza scopo di lucro, dalle associazioni di volontariato e dagli enti pubblici, per i quali sia richiesto un contributo statale, nell'ambito dei fondi disponibili. A tale scopo la COSTEL approva un regolamento contenente le disposizioni per la presentazione dei progetti stessi;b) monitorare, anche con il concorso degli uffici periferici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il buon andamento dei progetti cui sia stato attribuito un finanziamento statale; c) approfondire, tramite studi e ricerche svolti autonomamente o in collaborazione con enti e istituti di ricerca, l'impatto del telelavoro sotto il profilo sia dello sviluppo economico sia della accettabilità sociale; d) predisporre annualmente, sentite le associazioni sindacali e imprenditoriali, una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge; e) svolgere attività consultiva, di indirizzo e di supporto informativo sul telelavoro a favore di imprese, cooperative, associazioni, istituti e consorzi, anche senza scopo di lucro, e associazioni di volontariato, nonché favorire la conoscenza delle iniziative intese allo sviluppo del telelavoro mutuate dagli Stati membri dell'Unione europea. 2. La COSTEL, al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo, é autorizzata, nell'ambito delle disponibilità ad essa attribuite, ad effettuare spese per studi, progetti, consulenze, iniziative, interventi, partecipazioni, infrastrutture, attrezzature, impianti, servizi, centri di gestione dei servizi e quanto altro necessario per conseguire i predetti obiettivi. |
Art. 5. (Istituzione e organizzazione 1. La COSTEL é istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed é composta da tredici membri compreso il presidente, non necessariamente dipendenti della pubblica amministrazione, di riconosciuta competenza in materia di telelavoro e di nuove tecnologie, esperti in diritto del lavoro, sociologia, ingegneria, urbanistica, scienza dell'educazione e scienza delle comunicazioni. |
Art. 6. (Presentazione dei progetti alla COSTEL) 1. Le domande di finanziamento devono essere presentate alla COSTEL dai proponenti dei progetti, corredate, oltre che di quanto previsto dal regolamento di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4, dei seguenti documenti: a) nel caso di progetti di creazione di nuovi posti di telelavoro o di trasformazione di lavori tradizionali in telelavoro, di una relazione tecnica illustrativa del progetto e del numero dei centri di telelavoro che si intendono attivare, della durata dell'esperienza qualora si tratti di sperimentazione a termine, e dei benefici attesi sotto il profilo sociale e della pubblica utilità;b) nel caso di corsi di alfabetizzazione informatica e di formazione al telelavoro, di una relazione sulla tipologia e sul numero dei frequentatori del corso e sul programma dello stesso; c) del preventivo di spesa; d) della dichiarazione di accettazione del telelavoro da parte dei lavoratori coinvolti nella sperimentazione; e) per le imprese con oltre quindici dipendenti, di copia dell'accordo sindacale sul telelavoro stipulato con le organizzazioni sindacali aziendali o territoriali maggiormente rappresentative. L'accordo deve contenere i seguenti punti: durata; numero di lavoratori coinvolti; criteri di ammissione al telelavoro; criteri di rescissione dal telelavoro; diritti specifici applicabili ai telelavoratori. 2. La COSTEL dà priorità: a) ai progetti tesi alla creazione di nuovi posti in telelavoro, anche se a tempo parziale, nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni;b) ai progetti tesi a costruire telecentri multiscopo che mettano in grado le imprese di ricorrere al telelavoro; c) ai progetti finalizzati alla soluzione delle difficoltà di inserimento o mantenimento nel mondo del lavoro di portatori di handicap , di soggetti svantaggiati e di lavoratori e lavoratrici a rischio di espulsione dal mercato del lavoro e comunque compresi in liste di mobilità; d) ai progetti presentati da imprese o cooperative ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, e della legge 24 maggio 1977, n. 227. 3. I progetti approvati dalla COSTEL sono ammessi al finanziamento entro un mese dall'inizio della sperimentazione. |
Art. 7. (Importo dei finanziamenti) 1. I progetti ritenuti ammissibili dalla COSTEL sono finanziati secondo le seguenti modalità: a) per la creazione di nuova occupazione attraverso il telelavoro, ovvero in ag giunta all'organico aziendale, é concesso un finanziamento iniziale pari al 50 per cento della spesa relativa alle attrezzature necessarie per il telelavoro e comunque non superiore al limite massimo stabilito dalla COSTEL per l'anno in corso per ciascun progetto di trasformazione di lavoro tradizionale in telelavoro. Il secondo e il terzo anno, qualora l'esperienza di telelavoro sia ancora in corso, é attribuito un finanziamento a parziale rimborso delle spese di telecomunicazione sino all'importo massimo stabilito annualmente dalla COSTEL;b) per la trasformazione di posti di lavoro tradizionali in telelavoro é concesso un finanziamento iniziale pari al 50 per cento del maggior costo dovuto alle attrezzature aggiuntive indispensabili per poter svolgere il telelavoro e comunque non superiore al limite massimo stabilito dalla COSTEL per l'anno in corso per ciascun progetto di trasformazione di lavoro tradizionale in telelavoro. Il secondo e il terzo anno, qualora l'esperienza di telelavoro sia ancora in corso, é attribuito un finanziamento a parziale rimborso delle spese sino ad un importo massimo pari al 50 per cento di quello stabilito alla lettera a); c) per la realizzazione di progetti tesi a costruire telecentri multiscopo che mettano in grado piú imprese di ricorrere al telelavoro é corrisposto un contributo iniziale pari al 50 per cento della spesa ritenuta congrua dalla COSTEL, visti anche gli importi di spesa previsti nel progetto per ciascuna postazione di lavoro realizzata, oltre ad un contributo accessorio per i primi due anni pari a quello stabilito alla lettera a), per ciascun lavoratore che utilizza con regolarità e per almeno cinquanta giorni all'anno il telecentro; d) per l'istituzione di corsi di alfabetizzazione telematica e di formazione al telelavoro é previsto un finanziamento in ragione di lire 3.000 per ciascuna ora di lezione sino ad un massimo di lire 30 milioni per ciascun corso. A decorrere dal 1º gennaio 1999 gli importi sono rivalutati annualmente dalla COSTEL tenendo conto degli indici ISTAT dei prezzi al consumo. 2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi, con la sola esclusione di quelli previsti per i contratti di solidarietà espansivi e per i contratti di formazione e lavoro. |
Art. 8. (Telelavoro nella 1. Il Ministro per la funzione pubblica, di intesa con la COSTEL e con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, procede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una verifica delle attività della pubblica amministrazione che possono essere utilmente svolte attraverso il telelavoro, sia presso l'abitazione dei dipendenti che presso appositi telecentri multiscopo. a) alla predisposizione, da parte del Ministro per la funzione pubblica con l'assistenza della COSTEL, dei progetti di telelavoro che riguardano gli enti pubblici;b) alla sottoscrizione, da parte delle pubbliche amministrazioni e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, di accordi sindacali nazionali che identifichino i criteri di selezione dei dipendenti ammessi a domanda al telelavoro, nonché la durata minima e massima del programma di sperimentazione nella pubblica amministrazione e il tempo minimo di permanenza presso la sede tradizionale dell'ufficio; c) alla predisposizione dei mezzi tecnici per il telelavoro o dei contratti di affitto delle postazioni di telelavoro utilizzate dai dipendenti. 3. Gli enti locali che avviano sperimentazioni di telelavoro per i propri dipendenti considerate ammissibili dalla COSTEL pos sono usufruire, in aggiunta ai finanziamenti previsti all'articolo 7, di ulteriori finanziamenti il cui importo é stabilito dalla COSTEL. |
Art. 9. (Sperimentazione di centri di telelavoro) 1. Nel corso del primo anno di attività la COSTEL concorre al finanziamento di un programma di sperimentazione finalizzato alla realizzazione di cinque centri di telelavoro. A tale scopo é bandito un concorso per la presentazione, da parte delle amministrazioni comunali, dei progetti di massima per la realizzazione di tali centri, che devono essere di proprietà di consorzi composti da soggetti pubblici e privati. Nella valutazione dei progetti é data precedenza a quelli intesi ad incrementare i livelli occupazionali dell'area prescelta o a delocalizzare attività lavorative verso i territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni. |
Art. 10. (Copertura finanziaria). 1. Per il finanziamento dei progetti di cui alla presente legge é attribuito alla COSTEL un finanziamento di lire 15 miliardi per l'anno 1998, 30 miliardi per il 1999 e 40 miliardi per il 2000. |