Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 3391
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SENATO DELLA REPUBBLICA
  XIII LEGISLATURA
N. 3391
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro degli affari esteri
(DINI)
di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
(CIAMPI)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 1998
Disposizioni in materia di finanziamenti del Ministero degli affari esteri alle iniziative di cooperazione allo sviluppo svolte da università e da organizzazioni non governative
ONOREVOLI SENATORI. - Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, pone alle Amministrazioni pubbliche il divieto "di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi".
La Ragioneria generale dello Stato, in risposta a un quesito della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, ha osservato che la norma in parola ha espressamente abrogato tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, in contrasto con il divieto di cui si tratta. Essa, pertanto, ha escluso la possibilità di concedere anticipi su finanziamenti e contributi del Ministero degli affari esteri per la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo anche nel quadro di apposite convenzioni in favore di università e di organizzazioni non governative.
Tali iniziative rappresentano una componente significativa della politica di cooperazione allo sviluppo sotto il profilo della qualità degli interventi. Il divieto di concedere anticipi comporta di fatto una paralisi delle attività di cooperazione affidate dal Ministero degli affari esteri a tali soggetti, perché in tal modo viene loro preclusa la possibilità di avviare le attività stesse essendo essi privati delle risorse finanziarie necessarie e non disponendo di fonti alternative.
Vi sono numerosi soggetti colpiti dal divieto in questione, ma la proposta di emendamento si limita a tutelare solo alcune tipologie, che sono meritevoli di particolare attenzione in ragione dell'importanza del loro ruolo nella politica di cooperazione e dell'impossibilità per esse di accedere al credito bancario. Esse sono le università e le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
Si sottolinea che il disegno di legge mira solo ad evitare il blocco delle attività suddette e non comporta alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato. Si tratta infatti di finanziamenti a valere su risorse di bilancio disponibili. Anche l'erogazione degli anticipi puó essere effettuata attingendo alle disponibilità di cassa già esistenti e non comporta quindi alcuna richiesta aggiuntiva di cassa.
Qualora il presente disegno di legge venisse approvato in tempi brevi, l'esborso per gli anticipi (35 per cento) in favore di organizzazioni non governative per programmi affidati sarebbe, per l'esercizio finanziario 1998, dell'ordine di 7,8 miliardi, mentre gli anticipi in favore delle università non supererebbero i due miliardi. Per il 1999 si possono prevedere cifre analoghe.
| DISEGNO DI LEGGE |
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Art. 1. 1. All'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, dopo il comma 1 é inserito il seguente: "1 -bis . Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai finanziamenti che vengono erogati dal Ministero degli affari esteri, ai sensi degli articoli 7 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attività nel settore della cooperazione allo sviluppo, in favore di università e di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, salvo quanto disposto dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Ai soggetti sopraindicati potranno essere concessi anticipi nella misura del 35 per cento del finanziamento in ragione d'anno". |