Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 3146

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 3146


DISEGNO DI LEGGE




presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio

e della programmazione economica


(CIAMPI)

col Ministro della pubblica istruzione e dell'università

e della ricerca scientifica e tecnologica


(BERLINGUER)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

col Ministro del commercio con l'estero

(FANTOZZI)

col Ministro della sanità

(BINDI)

col Ministro dell'ambiente

(RONCHI)

e col Ministro dei trasporti e della navigazione

(BURLANDO)

(V. Stampato Camera n. 2663 )

approvato dalla Camera dei deputati il 17 marzo 1998

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 18 marzo 1998



Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, del 1979, relativo ad un'ulteriore riduzione delle emissioni di zolfo, con annessi, fatto ad Oslo il 14 giugno 1994





DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare il Protocollo alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, del 1979, relativo ad un'ulteriore riduzione delle emissioni di zolfo, con annessi, fatto ad Oslo il 14 giugno 1994.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione é data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 del Protocollo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 408 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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