Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 3125

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 3125


DISEGNO DI LEGGE




presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(NAPOLITANO)

col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

e col Ministro della difesa

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 1998

Finanziamento della Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite per l'istituzione di una Corte penale internazionale






ONOREVOLI SENATORI. - L'Italia ha ritenuto di offrire nel 1994 ospitalità alla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite per l'istituzione di una Corte penale internazionale. La decisione italiana, ribadita negli anni seguenti in occasione di tutte le Assemblee Generali delle Nazioni unite, ha contribuito in modo decisivo all'accelerazione dei lavori del Comitato preparatorio della Conferenza stessa ed a fissare la data per il prossimo 15 giugno-17 luglio.
Il periodo eccezionalmente lungo, cinque settimane, é da una parte collegato all'estrema complessità delle tematiche che verranno affrontate, che incideranno direttamente sulla sovranità degli Stati Parte e che toccheranno da vicino i poteri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, e dall'altra parte é all'origine di un notevole esborso finanziario per il Governo italiano che, grazie ad una intesa con la FAO, ne ha drasticamente ridotto l'ammontare.
Per dare un'idea dell'ordine di grandezza della Conferenza, cui saranno invitati a partecipare i 185 paesi aderenti alle Nazioni unite, si segnala come siano da attendersi circa 1000 delegati (essendo ogni delegazione composta da almeno cinque esperti) e la stampa, durante i lavori, di 4 milioni di pagine, mentre 136 saranno i funzionari delle Nazioni unite provenienti da New York e Ginevra e 70 impiegati locali che la FAO dovrà assumere per l'occasione mentre ben 70 saranno gli Uffici che la FAO dovrà attrezzare per i fabbisogni del Segretariato delle Nazioni unite che coordinerà i lavori della Conferenza.
Come indicato nella relazione tecnica il paese che ospita una Conferenza delle Nazioni unite é tenuto da una parte a garantire l'esistenza dei servizi necessari al viaggio ed alla presenza dei delegati nonché ad accordare ad essi le immunità ed i privilegi previsti dagli accordi internazionali per le Nazioni unite, e dall'altra, ad assumere l'onere della differenza del costo per l'organizzazione dell'evento con il costo che esso avrebbe avuto se tenuto nella sede dell'ONU.
Sulla base di quanto fatto per altre Conferenze delle Nazioni unite tenutesi in Italia é in fase avanzata di negoziato un Accordo con le Nazioni unite e la FAO, che specifica in dettaglio gli obblighi reciproci.
L'Accordo in questione specificherà i mezzi e i servizi che l'Italia mette a disposizione, direttamente e tramite la FAO, nonché i costi da rimborsare al Segretariato delle Nazioni unite per la trasferta a Roma del personale e delle attrezzature necessarie e quelli da rimborsare alla FAO per il personale locale e le attrezzature necessarie per adeguare i propri locali alle esigenze della Conferenza.
La FAO ha accettato di mettere a disposizione gratuitamente i locali, nonché le altre diverse prestazioni che la propria struttura le permette di fornire. L'Italia é tenuta a rimborsare alla FAO solo specifici costi emergenti, ben dettagliati nell'Accordo. Peraltro, le norme che regolano la FAO non consentono a quest'ultima alcuna anticipazione di denaro per attività non istituzionali, né le consentono di sottoscrivere impegni di spesa con terzi se non quando sarà in possesso dei mezzi finanziari per farvi fronte.
Si rende necessario, pertanto, un disegno di legge di autorizzazione alla spesa che, nelle more della finalizzazione dell'Accordo con le Nazioni unite e la FAO e della successiva ratifica, consenta di anticipare alla FAO le spese aggiuntive che dovrà affrontare per organizzare la Conferenza nella sua sede. Uguale discorso vale per le Nazioni unite che non possono anticipare spese che sono a carico del Paese ospitante un loro evento.
Per quanto riguarda gli aspetti logistici relativi alle delegazioni, il loro trasporto ed alloggio sono a carico delle delegazioni stesse. L'impegno per l'Italia si limita alle usuali disposizioni da parte delle amministrazioni competenti per la sicurezza (che, peraltro, non dovrebbero comportare un impegno straordinario di uomini e mezzi e, quindi, non dovrebbero implicare oneri aggiuntivi, non assorbibili nel normale bilancio delle amministrazioni competenti), nonché ad un minimo di accoglienza ed orientamento dei delegati che giungono a Roma.
Per tale assistenza, per la locazione delle vetture e pulmini necessari al Segretariato delle Nazioni unite, per gli eventi conviviali e per quanto altro sarà a diretto carico del Governo italiano, si rendono necessari l'istituzione di un apposito Segretariato e lo stanziamento dei fondi necessari al suo funzionamento.






RELAZIONE TECNICA

Al fine di consentire l'attuazione della Risoluzione 52/160 del 15 dicembre 1997 dell'Assemblea Generale delle Nazioni unite, che prevede lo svolgimento a Roma, dal 15 giugno al 17 luglio 1998, della Conferenza diplomatica per l'istituzione di una Corte penale internazionale, viene chiesto all'Italia, che aveva offerto la propria disponibilità, di ospitare detta Conferenza presso i locali della FAO.
Per tali finalità é in corso di definizione un Accordo dell'Italia con la FAO ed il Segretariato generale delle Nazioni unite secondo il quale la FAO mette a disposizione le proprie strutture, uffici, sale conferenze, talune attrezzature, il personale di supporto tecnico, la riproduzione di documenti, le utenze per acqua, elettricità e comunicazioni telefoniche, nonché gli altri servizi occorrenti per lo svolgimento della Conferenza, i cui costi, compresi la manutenzione e l'adeguamento di alcuni impianti, dovranno essere sostenuti da parte italiana e che sono specificati nell'allegato 1.
Pertanto viene quantificata una spesa di dollari USA 2.040.000 corrispondenti a lire 3.672 milioni, in relazione al rapporto di cambio di lire 1800 per dollaro.
Inoltre, ai sensi della Risoluzione delle Nazioni unite n. 47/202 del 22 dicembre 1992, il Governo italiano é tenuto a rimborsare alle Nazioni unite tutti quei costi che il Segretariato Generale dovrà affrontare per organizzare la Conferenza al di fuori della sua sede di New York. Tali costi che saranno oggetto dell'Accordo tripartito includono il trasferimento a Roma del personale e degli interpreti dalle sedi di Ginevra e New York e, quindi, le relative spese di viaggio, diarie, comunicazioni, nonché i costi di assicurazione e di trasporto dei documenti ed altri materiali necessari per la Conferenza e che sono specificati nell'allegato 2. Viene, quindi, quantificata una spesa di dollari USA 1.570.000 corrispondenti a lire 2.826 milioni, tenuto conto del menzionato rapporto lira-dollaro.
Allo scopo di assicurare, altresí, lo svolgimento delle attività e dei servizi connessi all'organizzazione della Conferenza diplomatica vengono previsti gli oneri di cui all'allegato 3 da imputare al costituendo Segretariato che dovrà assicurare la locazione di vetture, l'assistenza alle delegazioni, gli eventi conviviali e le spese diverse. connesse alla Conferenza, quali stampa di inviti, dèpliants, acquisti di cancelleria e noleggio di attrezzature informatiche, compensi straordinari per personale comandato ed altro, per i quali viene quantificata una spesa di 636 milioni e 400 mila lire.
Pertanto l'onere complessivo da porre a carico dei bilancio dello Stato ammonta alla somma di 7.134 milioni e quattrocento mila lire, in cifra tonda a lire 7.150 milioni, che verrà interamente gestita dal Ministero degli affari esteri.



ALLEGATO 1

Costi da rimborsare alla FAO



La FAO mette gratuitamente a disposizione tutti i locali necessari per la Conferenza - sia l'aula per l'Assemblea plenaria (che dovrà essere fornita di apparecchiatura per la votazione elettronica che ora non esiste) che le aule per le Commissioni - nonché la predisposizione di 60 uffici per il Segretariato delle Nazioni unite.
I costi possono essere cosí suddivisi per grandi categorie, fatta salva l'esatta indicazione che recherà l'Accordo in via di definizione:

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ALLEGATO 2

Costi da rimborsare alle Nazioni Unite



Tali costi si possono suddividere in due grandi categorie: rimborso dei biglietti aerei e diarie giornaliere per 136 persone.
Per ogni singola categoria di personale nell'Accordo verrà stabilito il costo del biglietto aereo e l'ammontare della diaria.
Al momento attuale del negoziato, non disponendosi ancora delle tabelle definitive si é proceduto con una media di dollari USA 2.300 A/R da New York e di dollari USA 1.200 da Ginevra. Mentre per la diaria giornaliera il calcolo é stato fatto sulla base di 225 dollari USA.

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ALLEGATO 3



Costi che il Governo italiano deve direttamente affrontare

per lo svolgimento delle attività e dei servizi connessi

all'organizzazione della Conferenza



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DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. Per lo svolgimento in Roma della Conferenza diplomatica delle Nazioni unite per l'istituzione di una Corte penale internazionale é autorizzata la spesa:

a) del controvalore in lire italiane di dollari USA 2.040.000 a titolo di contributo italiano per il finanziamento dei costi sostenuti dalla FAO per l'organizzazione della Conferenza;
b) del controvalore in lire italiane di dollari USA 1.570.000, quale contributo italiano per il finanziamento dei costi previsti dal Segretariato ONU della Conferenza, per il trasferimento a Roma del personale e dei documenti necessari allo svolgimento della Conferenza stessa;
c) di lire 637 milioni per assicurare i servizi della delegazione italiana presso la Conferenza.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 7.150 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1998 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .