Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 3122

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 3122


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa del senatore SPECCHIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 1998

Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi radiotelevisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione






ONOREVOLI SENATORI. - Con questa proposta di legge intendo portare alla vostra attenzione l'assurda situazione nella quale si trovano ad operare i radiotecnici e i riparatori di apparecchi ed impianti radiotelevisivi.
Questi lavoratori per poter eseguire le riparazioni, ovviamente, trattengono presso di loro gli apparecchi custodendoli per un certo periodo.
Ebbene, ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223, in base all'assunto che questi lavoratori utilizzano il monoscopio per tarare gli apparecchi riparati, ed in considerazione del fatto che detengono gli apparecchi televisivi (anche se solo per il tempo necessario alla riparazione) nei loro laboratori, sono tenuti al pagamento del canone RAI.
Entrambe le motivazioni a sostegno dell'obbligo del pagamento del canone sono superate ed assurde.
Superate in quanto attualmente le operazioni di riparazione e taratura avvengono tramite strumenti particolari e sofisticati, senza utilizzare quindi il segnale e i programmi della RAI, assurde in quanto il trattenimento in deposito temporaneo di apparecchi televisivi per la loro riparazione non puó essere considerato possesso valido ai fini del pagamento del canone.
Il presente disegno di legge tende ad eliminare questa assurda situazione, consentendo ai radiotecnici ed ai riparatori TV di essere esonerati dal pagamento del canone.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, é aggiunto il seguente:

"2- bis . Chi detiene uno o piú apparecchi televisivi in ragione della sua professione e sia professionalmente abilitato alla riparazione dei medesimi, avendo acquisito le necessarie autorizzazioni amministrative, é esonerato dal pagamento del canone di abbonamento di cui al presente articolo".

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.