Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 3040

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 3040


DISEGNO DI LEGGE




presentato dal Ministro dei lavori pubblici

(COSTA)

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1998

Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo

acquedotto pugliese - EAAP







ONOREVOLI SENATORI. - La gestione commissariale dell'Ente autonomo acquedotto pugliese ha lo scopo di ripristinare le condizioni di normalità e pervenire al risanamento dell'Ente stesso, nonché di realizzare soluzioni che consentano all'Ente di assumere il ruolo di gestore del servizio idrico integrato e comunque un ruolo fondamentale nella gestione di tale servizio.
Da una attenta analisi ed esame dei dati essenziali della situazione patrimoniale effettuata alla data di insediamento del Commissario sono emersi particolari aspetti critici in ordine alla situazione finanziaria dell'Ente stesso tali da farla apparire ad oggi insostenibile e da generare gravi preoccupazioni, anche sul piano dall'ordine pubblico.
L'urgenza con cui detti problemi vanno affrontati e risolti impone segnali precisi e immediati che vadano inequivocabilmente nella direzione di rivitalizzare l'Ente. In tale ottica questa amministrazione si fa promotrice di un intervento straordinario teso al ripianamento delle perdite maturate a tutto il 31 dicembre 1997.
É stato cosí predisposto l'articolo 1 del presente disegno di legge con il quale viene concesso un contributo ventennale di 30 miliardi annui quale concorso dello Stato a fronte di oneri di ammortamento dei mutui che l'Ente autonomo acquedotto pugliese é autorizzato ad effettuare al fine di pervenire al risanamento economico finanziario. Al relativo onere si provvederà mediante l'utilizzo delle disponibilità finanziarie individuate nel fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dei lavori pubblici recati dalla recente legge finanziaria per l'anno 1998.
Con il successivo articolo 2 viene abrogata la disposizione di legge che prevede espressamente che il servizio di cassa dell'Ente é eseguito dal Banco di Napoli al fine di consentire, nell'ottica della trasformazione dell'Ente stesso, di avviare procedure concorsuali in linea con la normativa comunitaria e la legge nazionale di recepimento (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157) per la scelta secondo criteri di concorrenza e di economicità dell'istituto bancario che dovrà svolgere servizi bancari e finanziari per l'EAAP nei prossimi anni.






RELAZIONE TECNICA

Il limite di impegno di lire 30.000 milioni per l'anno 1999 darà luogo presumibilmente ad un volume complessivo di risorse pari a circa 300 miliardi di lire, da assumere a riferimento nell'anno 1998, con decorrenza degli oneri a partire dal 1999 fino al 2018.
Il mutuo verrà utilizzato per sanare la debitoria pregressa che, al 31 dicembre 1997 ammonta a 250 miliardi nei confronti delle imprese che gestiscono i servizi di potabilizzazione, e i servizi di fognatura e depurazione della Puglia e della Basilicata e per il resto ad altri debiti verso fornitori e a debiti derivanti da sentenze arbitrali o della magistratura relativi a contenziosi derivanti dalla costruzione di impianti acquedottistici.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. All'Ente autonomo acquedotto pugliese (EAAP) é concesso un contributo ventennale di lire 30 miliardi annui a decorrere dal 1999, quale concorso dello Stato a fronte degli oneri di ammortamento, per capitale ed interessi, derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l'Ente stesso é autorizzato ad effettuare al fine di pervenire al risanamento economico-finanziario. Al relativo onere si provvede, per gli anni 1999 e 2000, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. L'articolo 11- quater del regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365, come modificato dalla legge 13 dicembre 1928, n. 3233, é abrogato.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi bancari e finanziari da appaltarsi dall'EAAP sono affidati secondo le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ed il relativo bando deve prevedere la gratuità del servizio di cassa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.