Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 2971
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SENATO DELLA REPUBBLICA
  XIII LEGISLATURA
N. 2971
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(PRODI)
e dal Ministro per la solidarietà sociale
(TURCO)
di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio
(CIAMPI)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 1997
Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438, recante proroga di termini per assicurare il finanziamento di progetti in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze
- RELAZIONE
- ALLEGATO ALLA RELAZIONE TECNICA
- DISEGNO DI LEGGE
- Decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 1997.
ONOREVOLI SENATORI. - Il presente provvedimento consente la proroga dei termini ed il mantenimento dei fondi in bilancio.
L'articolo 1, modificando l'articolo 1, comma 13, della legge 28 marzo 1997, n. 26, di sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge in materia di prevenzione dalle tossicodipendenze, proroga al 1998 la gestione e rendicontazione dei progetti (finanziati con il fondo antidroga) degli enti locali, delle regioni, dello Stato e delle associazioni, cooperative e comunità del privato sociale relativi all'esercizio finanziario 1994. Ha lo scopo, pertanto, di permettere lo svolgimento di migliaia di progetti già finanziati su tutto il territorio nazionale per la prevenzione ed il recupero di soggetti tossicodipendenti.
Tali progetti, generalmente annuali o addirittura biennali, sono stati da poco avviati, ed in qualche caso (comunità) debbono ancora esserlo, non per colpa dei soggetti beneficiari ma per difficoltà di ordine normativo (decadenza di vari decreti-legge che regolavano la materia e varo della legge di sanatoria soltanto nell'anno in corso) e di ordine amministrativo (esame di circa 7.000 progetti da parte della Commissione istruttoria per gli anni 1994 e 1995) che hanno ritardato l'erogazione dei fondi relativi a tali progetti che ne hanno beneficiato soltanto a partire dalla fine dell'estate 1997 per la parte pubblica e dalla fine dell'anno 1997 per la parte privata.
C'é da dire che ove tale proroga non fosse accordata, peraltro per un solo esercizio finanziario, rischierebbero di rimanere incompiuti i progetti di prevenzione e di recupero dei tossicodipendenti già avviati, soprattutto quelli di parte pubblica, e rischierebbero la non attivazione quelli di parte privata che stanno per ottenere i benefíci dal Fondo dopo circa tre anni di attesa (dal novembre 1995).
Ció con grave pregiudizio per il settore che già é in difficoltà finanziarie, con il rischio di chiusura dell'attività socio-riabilitative di alcune comunità del privato sociale. Per tali comunità il Comitato dei Ministri per l'azione antidroga ha soltanto di recente, il 20 novembre 1997, deliberato la possibilità di concessione dei finanziamenti 1994 e 1995.
Si ribadisce che trattasi di risorse finanziarie che non vengono stanziate ex-novo ma derivano dalle disponibilità degli esercizi finanziari considerati e che sono stati impegnati e, nel caso degli enti pubblici, addirittura erogati. Per il privato l'erogazione é prossima. Se non se ne prorogasse la possibilità d'impiego scatterebbero anche profili di responsabilità politica e amministrativa per possibili danni sociali ed erariali.
La disposizione contenuta nell'articolo 1 del presente decreto-legge non comporta oneri aggiuntivi.
L'articolo 2 dispone il mantenimento in bilancio di quelle disponibilità finanziarie esistenti al 31 dicembre 1997, finalizzate al perseguimento degli obiettivi che si intendono realizzare nel campo della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze.
ALLEGATO
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)
TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE
Articolo 1 della legge 28 marzo 1997, n. 86
Art. 1. - (Omissis) . - 13. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui all'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato le somme accreditate in contabilità speciale ai prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'esercizio 1993, residui 1992, possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995. Tenuto conto della particolare natura dei progetti, in deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato, per le somme accreditate ai funzionari delegati ai sensi del presente articolo, la gestione e la rendicontazione delle somme relative all'esercizio finanziario 1993 sono prorogate per i quattro anni successivi all'esercizio medesimo e quelle relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995 sono prorogate per i tre anni successivi agli esercizi considerati. (Omissis) .
| DISEGNO DI LEGGE |
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Art. 1. 1. É convertito in legge il decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438, recante proroga di termini per assicurare il finanziamento di progetti in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze. |
Decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 1997.
Proroga di termini per assicurare il finanziamento di progetti in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che, al fine di assicurare il pieno utilizzo delle somme stanziate per la lotta alla droga, stabiliscano il differimento del termine di utilizzo dei finanziamenti dei progetti per la prevenzione ed il recupero dalle tossicodipendenze ed il mantenimento in bilancio delle somme, non impegnate ed esistenti al 31 dicembre 1997, del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto legge:
Articolo 1.
1. All'articolo 1, comma 13, della legge 28 marzo 1997, n. 86, le parole: "e quelle relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995 sono prorogate per i tre anni successivi agli esercizi considerati." sono sostituite dalle seguenti: "e quelle relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995 sono prorogate fino alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998.".
Articolo 2.
1. Le disponibilità esistenti al 31 dicembre 1997 sul capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario possono esserlo, per gli stessi fini, in quelli successivi.
Articolo 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addí 19 dicembre 1997.
PRODI - TURCO - CIAMPI
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