Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 2781
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
  XIII LEGISLATURA
N. 2781
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori ELIA, BEDIN, AGOSTINI, ANDREOLLI, ANDREOTTI, BO, CECCHI GORI, COVIELLO, DIANA Lino, ERROI, FANFANI, FOLLIERI, FUSILLO, GIARETTA, LAVAGNINI, LO CURZIO, MONTAGNINO, MONTICONE, PALUMBO, POLIDORO, RESCAGLIO, ROBOL, TAVIANI, VERALDI, ZECCHINO e ZILIO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 1997
Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo
- RELAZIONE
- DISEGNO DI LEGGE
- Art. 1. (Finalità)
- Art. 2. (Attività di cooperazione allo sviluppo)
- Art. 3. (Modalità di attuazione)
- Art. 4. (Indirizzi politici)
- Art. 5. (Comitato parlamentare permanente)
- Art. 6. (Fondo unico per l'APS)
- Art. 7. (Competenze del Ministro degli affari esteri)
- Art. 8. (Consulta per la cooperazione allo sviluppo)
- Art. 9. (Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)
- Art. 10. (Organi dell'Agenzia)
- Art. 11. (Presidente)
- Art. 12. (Consiglio di amministrazione)
- Art. 13. (Collegio dei revisori)
- Art. 14. (Comitato consultivo per la ricerca e la formazione)
- Art. 15. (Emolumenti degli organi dell'Agenzia)
- Art. 16. (Direttore generale dell'Agenzia)
- Art. 17. (Personale dell'Agenzia)
- Art. 18. (Attestato di fine servizio)
- Art. 19. (Struttura organizzativa e regolamento dell'Agenzia)
- Art. 20. (Mediocredito centrale)
- Art. 21. (Annullamento di crediti concessi dall'Italia a titolo di aiuto)
- Art. 22. (Agevolazioni fiscali ed esenzioni tributarie)
- Art. 23. (Organizzazioni non governative)
- Art. 24. (Volontariato internazionale)
- Art. 25. (Diritti dei volontari internazionali)
- Art. 26. (Doveri dei volontari internazionali)
- Art. 27. (Assistenza ai volontari rientrati)
- Art. 28. (Cooperazione decentrata)
- Art. 29. (Norme transitorie e finali)
ONOREVOLI SENATORI. - La mutazione del quadro delle relazioni internazionali ed il crescente impegno della Repubblica italiana per il raggiungimento degli obiettivi di integrazione europea ripropongono con forza la necessità di una profonda revisione della legge che attualmente regola l'Aiuto pubblico allo sviluppo (APS); non é, infatti, possibile per una Repubblica come l'Italia - grande potenza industriale ed animatrice dei piú importanti consessi internazionali - non fare della cooperazione con i Paesi meno favoriti un impegno ed un'opportunità.
All'indubbio ruolo strategico rivestito dalle attività di cooperazione nell'ambito della politica estera dell'Italia deve, tuttavia, corrispondere uno strumento normativo in grado di consentire una interpretazione efficace ed efficiente di tale ruolo, con la riaffermazione in primo luogo dei relativi princípi etici ispiratori.
La crisi della cooperazione italiana, progressivamente aggravatasi negli ultimi anni, pur inquadrabile nella crisi di ben piú ampie proporzioni registrata a livello mondiale per la difficoltà di declinare, in regime di generalizzata riduzione delle risorse, nuovi modelli di APS piú rispondenti alle attuali istanze provenienti dai Paesi meno avanzati, ha assunto peculiarità tali da indurre in larga parte dell'opinione pubblica italiana serie riserve sulla opportunità di continuare a destinare ad essa fondi del bilancio statale.
Appare urgente, pertanto, da parte del Parlamento operare una vasta ed articolata azione di sostegno al principio che ogni nazione, intenzionata ad affacciarsi con forza e dignità sulla scena internazionale, non puó sottrarsi all'obbligo di sostenere la promozione della pace, la piena realizzazione dei diritti umani e delle libertà democratiche nonché il primato della solidarietà e della giustizia in favore delle popolazioni piú deboli e meno favorite.
La legge 26 febbraio 1987, n. 49, che tuttora regola lo svolgimento dell'APS italiano e - piú in particolare - la cooperazione italiana con i Paesi in via di sviluppo (PVS), oltre ad essere parzialmente superata in quanto concepita in un quadro di riferimento profondamente mutato nei trascorsi dieci anni, é stata anche in larga misura disattesa e non regolamentata con proprietà, al punto da generare zone di incertezza applicativa, prime responsabili - tra l'altro - delle deviazioni largamente evidenziate nelle sedi parlamentari.
Gli emendamenti e gli altri provvedimenti intervenuti successivamente sul testo della legge n. 49 del 1987, hanno purtroppo contribuito definitivamente a confondere l'impianto legislativo che pur regolamenta una materia delicata ed importante come l'APS.
Per queste ragioni é indispensabile che il Parlamento ponga mano ad una significativa riforma dell'attuale disciplina della cooperazione con i PVS, perseguendo al contempo il difficile equilibrio fra due fondamentali categorie di bisogni che inducono le società maggiormente dotate di risorse da un lato a trasferire parte della propria ricchezza verso le società piú svantaggiate, obbedendo all'imperativo morale dell'aiuto al piú debole, e dall'altro a modulare tale spinta - fino ad azzerarla - in relazione alle proprie necessità di sicurezza e di benessere.
Il disegno di legge che presentiamo risponde alle necessità sopra richiamate, peraltro con un impianto di contenuti assai innovativi, frutto anche della larga consultazione e partecipazione di rappresentanti degli operatori della cooperazione allo svilup po, delle organizzazioni di volontariato e di cooperazione internazionale senza fini di lucro, di studiosi ed esperti del settore.
Il testo che presentiamo riafferma innanzitutto i princípi etici cui deve ispirarsi la cooperazione internazionale, sancendone al contempo l'integrazione nella politica estera dell'Italia; esso pone, cioé, al centro dell'attività di solidarietà il soddisfacimento dei bisogni primari dei PVS ed in primo luogo la salvaguardia della vita umana, l'autosufficienza alimentare e la lotta contro la povertà e lo sfruttamento dei piú deboli.
Per le risorse economiche destinate all'APS, viene altresí definito l'obiettivo tendenziale dello 0,7 per cento del prodotto interno lordo, al fine di mantenere l'Italia in linea con i parametri convenuti internazionalmente e, piú in particolare, a livello comunitario. Un primo carattere chiaramente innovativo del nostro disegno di legge risiede nella affermazione che, seppur facente parte di essa, in alcun modo la cooperazione italiana é condizionata dalla politica estera del Paese né dalle sue necessità di espansione commerciale (articolo 1). A tale proposito, é necessario richiamare - con grande chiarezza - l'insufficienza dell'attuale impianto legislativo a sostegno degli interessi commerciali dell'Italia, che richiede un'urgente opera di revisione ed aggiornamento da parte del Parlamento, affinché la nostra imprenditoria, esclusa opportunamente dai benefíci del presente disegno di legge, non si trovi in condizioni di piú accentuato disagio nella competizione internazionale.
L'indispensabile efficacia dell'azione della pubblica amministrazione, poi, é supportata dalla netta separazione tra il momento di indirizzo politico e di controllo da quello proprio della fase attuativa; il primo, infatti, é demandato al Governo che - su proposta del competente Ministro degli affari esteri - assume annualmente la diretta responsabilità dell'ammontare degli stanziamenti e della loro ripartizione tra canali e strumenti, della scelta delle aree prioritarie e dei settori e/o temi ai quali dedicare prevalenza di interventi nonché del sostegno da dare ad azioni dettate da emergenze o calamità naturali (articolo 4).
Inoltre, il compito di verificare, controllare e formulare indirizzi al Governo é affidato alle Commissioni affari esteri di Senato e Camera e ad un istituendo Comitato parlamentare permanente, previsto nell'ambito delle stesse due Commissioni: é dunque al Parlamento che spettano, com'é logico, il compito e la responsabilità della massima valutazione degli indirizzi dati e dei risultati ottenuti annualmente dall'Italia con l'APS (articolo 5).
Viene cosí chiaramente delineato l'insieme di poteri e responsabilità in un delicato settore dell'attività pubblica con forte impatto internazionale: il controllo e la verifica sono, infatti, affidati al livello piú alto istituzionale (il Parlamento); l'indirizzo operativo é marcato dalle decisioni dell'Esecutivo che garantisce in tal modo la piena coerenza delle azioni di cooperazione internazionale con quelle piú generali di politica estera e - infine - il momento attuativo é affidato ad uno specifico, nuovo organismo, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.
Quest'ultimo, affiancato dalle competenze del Mediocredito centrale (articolo 20) nel settore economico-finanziario, deve garantire - insieme al puntuale rispetto degli indirizzi formulati dal Governo - i risultati programmati con l'APS, con un elevato standard tecnico e la piú puntuale trasparenza degli atti posti in essere; all'Agenzia é dunque affidato il compito unitario di promuovere e coordinare gli interventi di cooperazione internazionale, curandone l'attuazione sul piano bilaterale, multibilaterale e multilaterale.
L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico con piena capacità di diritto privato; essa é dotata di autonomia patrimoniale e gestionale ed opera secondo criteri di efficienza ed economicità (articolo 9); la scelta di un unico soggetto per la promozione e l'attuazione degli interventi di coo perazione allo sviluppo risponde prioritariamente a criteri di efficienza, economicità e responsabilità proprie di una struttura al passo con la complessità proposta dai problemi di solidarietà internazionale. L'ipotesi di una molteplicità di strutture dedicate a questo settore non sembra garantire a sufficienza - tra l'altro - la definizione integrata dei programmi e delle iniziative che devono coinvolgere nel modo piú esteso possibile anche i Paesi beneficiari. In piú, la gestione unitaria permette di affrontare la pianificazione degli interventi evitando competizioni tra diversi organismi pubblici e privilegiando - nel rispetto prioritario del buon esito dell'iniziativa - la scelta dello strumento di finanziamento piú idoneo, a valle di una realistica ricognizione delle strutture locali e con l'accordo del Paese beneficiario.
L'unicità della responsabilità e del coordinamento dei programmi e delle iniziative é solo uno dei due capisaldi necessari a garantire il successo dell'azione di cooperazione internazionale; l'altro é rappresentato dalla certezza dei finanziamenti e dalla loro pronta disponibilità.
Proprio per questo fine é introdotto l'istituto del Fondo unico per l'APS, definito su base triennale con scorrimenti annuali ed é alimentato dagli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria, dai conferimenti provenienti da organismi internazionali e da Paesi terzi, da risorse eventualmente messe a disposizione da enti locali (regioni, province, comuni) ed in generale da qualunque ulteriore apporto come lasciti, donazioni e liberalità. Esso é costituito presso il Mediocredito centrale che lo gestisce esclusivamente su ordinativi dell'Agenzia (articolo 6).
Il meccanismo di copertura finanziaria introdotto nel disegno di legge che presentiamo, svincolato dalle attuali rigidezze dei capitoli di bilancio, consente un piú flessibile uso delle risorse a disposizione degli indirizzi politici, sensibili agli eventi internazionali, e di una programmazione attenta ai bisogni ed alle finalità della cooperazione allo sviluppo.
Il recupero delle risorse già allocate dalla legge n. 49 del 1987, e non utilizzate, permette l'avvio immediato della nuova disciplina e la cadenza triennale - con aggiornamenti annuali - degli stanziamenti disposti con la legge finanziaria consente di avviare iniziative pluriennali, assai frequenti nel settore della cooperazione, con la certezza di non dover inseguire con provvedimenti speciali la copertura di obblighi pur contratti a livello internazionale.
Nel Fondo unico non confluiscono le risorse destinate alla copertura dei contributi obbligatori verso gli organismi internazionali nonché alla partecipazione finanziaria al capitale di banche e fondi di sviluppo che, rese disponibili dal Ministero del tesoro, sono affidate alla gestione politica del Ministero degli affari esteri. Si completa in tal modo il ruolo di responsabilità complessiva dell'APS affidata al Ministero degli affari esteri la cui direzione competente é la Direzione generale per l'aiuto pubblico allo sviluppo (articolo 7).
A sostegno dell'azione dell'Agenzia nei settori della formazione e della ricerca é prevista la costituzione di uno specifico Comitato consultivo la cui operatività é sostanzialmente orientata alla definizione delle linee guida della attività di cooperazione ed al sostegno tecnico scientifico delle iniziative e dei programmi bilaterali e multilaterali a rilevante componente di formazione e ricerca (articolo 14).
All'Agenzia é, infatti, affidato il delicato compito della formazione; in una moderna visione della cooperazione non é possibile diversificare il momento della formazione e della ricerca da quello piú propriamente operativo: sarà compito precipuo di questo organismo coinvolgere il vasto patrimonio di istituzioni e di strutture, esistenti nel nostro Paese, ad elevata competenza nel settore della cooperazione internazionale.
Una particolare attenzione é rivolta al vasto movimento del volontariato che costituisce in Italia strumento collaudato ed effica ce quanto nei piú avanzati Paesi europei: l'utilizzazione di tale risorsa per fini di solidarietà internazionale richiede, tuttavia, una precisa normativa di legge che consenta non solo certezza agli operatori ma possibilità di integrazione dell'intervento italiano con gli analoghi originati in altri Paesi, con particolare riferimento a quelli europei.
Nel nostro disegno di legge sono, infatti, prima di tutto definite la figura del volontario e le modalità con cui gli é assegnato un contratto per un intervento di cooperazione internazionale; all'Agenzia spetta, quindi, il compito di fissare i limiti economici del rapporto e di mantenere la registrazione dell'attribuzione della qualifica di volontario ad ogni operatore che ne abbia i requisiti e ne faccia richiesta. Sono, altresí, definiti i trattamenti assicurativi e previdenziali cosí come gli obblighi posti in capo all'organizzazione da cui dipende l'operatore, relativi soprattutto al mantenimento del posto di lavoro ed alla valutazione dell'attività svolta ai fini della carriera negli organismi pubblici (articolo 24).
Il ruolo delle organizzazioni non governative assume nel disegno di legge un'importanza centrale: da un lato come soggetti tradizionalmente utilizzatori dei volontari e, dall'altro, come promotori di attività di cooperazione internazionale e beneficiari di sostegno economico nell'ambito dell'APS italiano. L'Agenzia é tenuta al mantenimento di un registro delle organizzazioni non governative in base al quale sono individuati i soggetti titolati sia a ricevere cofinanziamenti fino al limite massimo del 75 per cento dei costi stimati, sia ad accedere - con le condizioni previste per i crediti d'aiuto - ad una riserva non inferiore al 3 per cento del Fondo per la concessione di microcrediti fiduciari nei PVS (articolo 23).
E previsto, infine, lo sviluppo della cooperazione decentrata ovvero dell'attività di solidarietà internazionale cui le regioni, le province ed i comuni possono devolvere risorse umane ed economiche proprie. Tali soggetti possono, altresí, accedere a finanziamenti previsti nel Fondo unico sempreché le loro iniziative siano comprese nei programmi-Paese che l'Agenzia predispone (articolo 28).
Sono identificati i meccanismi che consentono la transizione dalla precedente normativa a quella contenuta nel presente disegno di legge nonché le modalità di avvio di quest'ultima e degli organismi di cui in essa é prevista la costituzione (articolo 29).
| DISEGNO DI LEGGE |
|
Art. 1. (Finalità) 1. La cooperazione allo sviluppo é parte integrante della politica estera dell'Italia ed ha come obiettivi, nel rispetto dei princípi sanciti dalla Costituzione in materia di politica estera ed in armonia con le direttive dell'Unione europea, la promozione della pace, della giustizia e della solidarietà tra i popoli e la piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo. |
| Art. 2. (Attività di cooperazione allo sviluppo) 1. Sono definite attività di cooperazione allo sviluppo e rientrano nell'ambito della presente legge tutte quelle atte al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1. |
| Art. 3. (Modalità di attuazione) 1. La cooperazione allo sviluppo si attua, secondo gli indirizzi politici di cui all'articolo 4, mediante attività da svolgere in Italia ed all'estero per la realizzazione di iniziative a valenza nazionale, sub-nazionale o regionale a favore dei PVS e ad economia di transizione, e prioritariamente laddove risultino piú bassi gli indici di sviluppo e piú svantaggiate ed a rischio le popolazioni. a) i governi centrali e le amministrazioni locali dei PVS;b) le rappresentanze dirette delle popolazioni e delle comunità locali nonché i soggetti pubblici e privati, rappresentanti interessi collettivi, a seguito di accordo con i governi centrali o locali competenti; c) direttamente, le popolazioni e le comunità locali se oggetto di specifico intervento di sostegno a livello internazionale o di previsione nei programmi-Paese, ovvero se i rispettivi governi rientrino nei casi di cui al comma 5. 5. Non possono essere destinatari di interventi di cooperazione i governi che: a) si rendano responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o delle libertà democratiche sanzionate da specifiche risoluzioni internazionali. In tal caso, deve essere sospeso ogni intervento di cooperazione eventualmente già in corso;b) destinino al bilancio militare o di polizia risorse ritenute eccessive, rispetto a quelle destinate ai bisogni primari della popolazione, dal Comitato parlamentare permanente di cui all'articolo 5. 6. In mancanza di accordo con i Paesi beneficiari o di conformità con gli indirizzi politici di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a), b) e c) , le iniziative di cooperazione non possono essere ammesse ai benefíci della presente legge, ad eccezione di quelle promosse da soggetti privati e realizzate con risorse diverse da quelle dell'APS italiano, purché rispondenti alle finalità di cui all'articolo 1. |
| Art. 4. (Indirizzi politici) 1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, gli indirizzi politici dell'APS sono stabiliti dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri che si avvale a tal fine anche dell'Agenzia di cui all'articolo 9, tenuto conto degli indirizzi concordati e degli orientamenti emersi in sede di Unione europea. a) gli obiettivi generali e specifici dell'attività di cooperazione;b) le aree geografiche ed i Paesi prioritari in esse ricadenti destinatari di iniziative da attuare nell'ambito dei programmi-Paese; c) i settori di intervento e le tematiche nei quali deve prioritariamente svilupparsi l'attività di cooperazione, con eventuale ri ferimento a specifici aree geografiche o Paesi; d) per ciascuna area geografica prioritaria, le quote percentuali di ripartizione delle risorse finanziarie con riferimento ai canali bilaterale, multilaterale e multibilaterale nonché la proporzione di utilizzazione degli strumenti del dono e del credito di aiuto; e) la quota percentuale delle risorse finanziarie destinate alla concessione di contributi obbligatori ad organismi multilaterali ed alla partecipazione alla ricostituzione del capitale di banche e fondi di sviluppo rispetto al totale complessivo delle risorse destinate all'APS; f) la quota percentuale delle risorse finanziarie destinate al Fondo unico per l'APS di cui all'articolo 6 rispetto al totale complessivo delle risorse destinate all'APS; g) la quota percentuale di riserva finanziaria rispetto al totale delle risorse finanziarie destinate al Fondo unico per l'APS di cui all'articolo 6 per il sostegno di interventi di emergenza, comunque non superiore al 10 per cento della quota riservata ai finanziamenti a dono, per il sostegno di interventi non programmabili, di cui all'articolo 3, comma 3, e per il sostegno di interventi promossi dai soggetti di cui agli articoli 23 e 28; h) le condizioni di concessionalità ed i parametri di agevolazione dei crediti di aiuto nel rispetto dei limiti e dei vincoli concordati dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE); i) i criteri e le condizioni di vincolo dei finanziamenti dell'APS alla fornitura di beni e servizi di origine italiana; l) l'ammontare delle risorse finanziarie complessive necessarie all'attuazione delle attività di APS nel triennio. 4. Il documento di indirizzo politico é approvato dal Parlamento, sulla base della valutazione effettuata dalle Commissioni competenti, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, entro il successivo mese di luglio. |
| Art. 5. (Comitato parlamentare permanente) 1. I compiti di controllo e valutazione del complesso delle politiche e dell'attività della cooperazione italiana allo sviluppo sono attribuiti alle Commissioni competenti in materia di affari esteri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, di seguito denominate "Commissioni affari esteri". Per l'espletamento di tali compiti, esse si avvalgono di un apposito Comitato parlamentare permanente, di seguito denominato "Comitato" istituito nel loro ambito. a) procedono alla valutazione del documento di indirizzo politico di cui all'articolo 4, comma 2;b) approvano, entro sessanta giorni dalla loro sottoposizione, acquisito il parere del Comitato, i programmi-Paese di cui all'articolo 9, comma 9, ed i loro eventuali aggiornamenti. 4. Il Comitato: a) vigila sull'efficienza e l'efficacia dell'insieme delle attività poste in essere in applicazione della presente legge con particolare riferimento al beneficio da esse indotto sulle popolazioni destinatarie;b) emette pareri su temi inerente la cooperazione allo sviluppo che il Governo ritenga di sottoporre alle Commissioni affari esteri e che da queste siano ad esso delegate. 5. Il Ministro degli affari esteri riferisce periodicamente alle Commissioni affari esteri sulla politica di cooperazione allo sviluppo; il presidente dell'Agenzia di cui all'articolo 9 riferisce periodicamente al Comitato sulle attività di competenza dell'Agenzia stessa. |
| Art. 6. (Fondo unico per l'APS) 1. É istituito presso il Mediocredito centrale il Fondo unico per l'APS costituito da tutti i mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge, ad eccezione di quelli relativi ai contributi obbligatori ad organismi multilaterali ed alla partecipazione alle risorse finanziarie di banche e fondi di sviluppo, di cui all'articolo 7, comma 3, e di quelli autonomamente stanziati dagli enti locali, di cui all'articolo 28, commi 4 e 5. a) gli stanziamenti approvati annualmente dal Parlamento nell'ambito della legge finanziaria per l'attuazione del programma triennale di attività di cui all'articolo 9, comma 5, a valere su apposito capitolo di bilancio del Ministero del tesoro;b) gli eventuali apporti conferiti, in qualsiasi valuta, dagli stessi PVS o da altri Paesi ovvero da enti ed organismi internazionali; c) le restituzioni di crediti di aiuto da parte di Paesi beneficiari anche se concessi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge; d) i fondi raccolti per le finalità della cooperazione allo sviluppo dalle regioni e dagli enti locali, eventualmente devoluti al Fondo unico per l'APS; e) qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività dell'Agenzia di cui all'articolo 9, comprese le restituzioni comunitarie; f) gli interessi e qualsiasi provento derivante dalla gestione finanziaria del Fondo, nei limiti di quanto previsto al comma 5; g) donazioni, lasciti, legati e liberalità debitamente accettati. 3. In sede di prima applicazione della presente legge il Fondo unico per l'APS é alimentato dalle disponibilità di bilancio previste dalle preesistenti disposizioni di legge sull'aiuto pubblico allo sviluppo, ivi comprese le somme non impegnate e non erogate nei precedenti esercizi e quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nel Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, come modificato dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 48. |
| Art. 7. (Competenze del Ministro 1. Il Ministro degli affari esteri garantisce l'autonomia della politica di cooperazione allo sviluppo rispetto agli altri aspetti della politica estera italiana, e l'armonizza con essi. a) alla gestione dei rapporti politici a carattere bilaterale, multibilaterale e multilaterale con gli altri Paesi donatori, con gli organismi internazionali, con i Paesi beneficiari della cooperazione allo sviluppo;b) all'elaborazione del documento di indirizzo politico dell'APS di cui all'articolo 4 e degli eventuali aggiornamenti del documento precedente; c) all'esame, ai fini dell'emissione del visto di conformità agli indirizzi politici di cui all'articolo 4, dei documenti di cui all'articolo 9, commi 6 e 9 ed all'elaborazione delle relative relazioni di verifica che ne accompagnano la presentazione agli organi preposti all'approvazione; d) alla predisposizione, alla negoziazione ed alla stipula degli accordi bilaterali e multilaterali derivanti dall'attuazione della presente legge; e) alla valutazione in itinere ed ex post delle iniziative di cooperazione allo sviluppo poste in essere in attuazione della presente legge. 3. É attribuita alla competenza del Ministro degli affari esteri la cura delle relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale ai fini della partecipazione finanziaria per la costituzione e ricostituzione del capitale di detti organismi nonché ai fini della concessione dei contributi obbligatori agli altri organismi multilaterali di aiuto allo sviluppo. A tal fine il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro, presenta annualmente al Comitato per l'approvazione, contestualmente ai documenti di cui all'articolo 9, commi 6 e 9, una relazione programmatica sull'attività e sulle partecipazioni previste nel triennio successivo alla presentazione. Sugli esiti dell'attività svolta in attuazione della programmazione approvata il Ministro degli affari esteri presenta annualmente al medesimo Comitato una relazione consuntiva riferita all'anno precedente. |
| Art. 8. (Consulta per la cooperazione 1. Al fine di promuovere e garantire la piú ampia e responsabile partecipazione della società civile in ogni fase dell'attività di cooperazione allo sviluppo attuata ai sensi della presente legge, é istituita con carattere permanente la Consulta per la cooperazione allo sviluppo, di cui fanno parte tutte le organizzazioni con o senza fine di lucro, i soggetti della cooperazione decentrata, enti con finalità statutarie di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale compatibili con quelle stabilite all'articolo 1 e che ne facciano richiesta. |
| Art. 9. (Agenzia italiana per la cooperazione 1. Per lo svolgimento delle attività di APS di cui alla presente legge é istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata "Agenzia", con sede in Roma. a) di dettagliata relazione sull'attività da svolgere in Italia ed all'estero, contenente specifiche indicazioni sulla tipologia delle iniziative ordinarie e di emergenza da attuare in via bilaterale, multilaterale e multibilaterale in favore dei singoli Paesi e popolazioni beneficiari dell'APS;b) del bilancio preventivo dell'esercizio finanziario del primo anno di vigenza del programma stesso. 7. Entro il mese di aprile di ogni anno l'Agenzia, previa delibera del consiglio di amministrazione, presenta al Ministro degli affari esteri il rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente, redatto sulla base del rendiconto fornito dal Mediocredito centrale, ai sensi dell'articolo 20, e certificato da un organismo di verifica contabile riconosciuto a livello internazionale, corredato di dettagliata relazione consuntiva dell'attività svolta nel medesimo periodo. a) identifica, formula e sottopone ad istruttoria le singole iniziative di cooperazione, nel rispetto delle modalità di attuazione della cooperazione, come definita all'articolo 3;b) approva, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo unico di cui all'articolo 6, gli stanziamenti necessari per la realizzazione di ciascuna iniziativa; c) emette le disposizioni e gli ordinativi di cui all'articolo 20, comma 3, per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti concessi a dono o a credito d'aiuto, ivi compresi quelli in favore di Stati, banche centrali o enti statali dei Paesi beneficiari dell'APS italiano, per l'esecuzione di attività previste nell'ambito del programma-Paese definito ed approvato secondo le modalità della presente legge; d) gestisce e controlla l'attività degli enti, denominati enti esecutori, incaricati di stipulare i contratti, nonché di provvedere al coordinamento e monitoraggio delle relative attività, con gli organismi fornitori di beni e servizi necessari per la realizzazione delle iniziative di cooperazione, denominati enti realizzatori; e) valuta per ciascuna iniziativa, sia nel corso della sua realizzazione che dopo il suo completamento, il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche al fine di acquisire utili indicazioni per la futura attività di cooperazione di propria competenza. 11. Nei casi in cui si rende necessario il coordinamento delle iniziative da parte degli uffici dell'Agenzia all'estero, nonché nei casi di interventi di emergenza, di cui all'articolo 2, e in altri casi particolari, l'Agenzia puó operare anche in qualità di ente esecutore, in particolare aggiudicando, stipulando ed amministrando direttamente i contratti con gli enti realizzatori. a) fornisce a titolo gratuito servizi di informazione e di supporto specialistico ai promotori di tali iniziative;b) partecipa, secondo criteri e modalità predefiniti, al finanziamento di tali iniziative; c) promuove il coordinamento e la sinergia tra le iniziative. 13. L'Agenzia coordina e promuove, anche attraverso accordi quadro con istituzioni di ricerca e formazione italiane o nell'ambito dell'Unione europea, nonché attraverso apposite iniziative a livello nazionale, la formazione e l'aggiornamento di persone di cittadinanza italiana o degli Stati membri dell'Unione europea o di Paesi beneficiari dell'APS residenti nell'Unione europea, che si dedichino od intendano dedicarsi ad attività di cooperazione allo sviluppo. A tal fine l'Agenzia puó concedere, nel contesto di piú articolate iniziative di cooperazione, apposite borse di studio per la realizzazione di specifiche attività di formazione e ricerca da attuarsi nei Paesi beneficiari dell'APS. |
| Art. 10. (Organi dell'Agenzia) 1. Sono organi dell'Agenzia: a) il presidente;b) il consiglio di amministrazione; c) il collegio dei revisori; d) il comitato consultivo per la ricerca e la formazione. |
| Art. 11. (Presidente) 1. Il presidente dell'Agenzia é nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; dura in carica tre anni e puó essere riconfermato solo per un successivo triennio. a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione; c) sovrintende all'andamento generale dell'Agenzia; d) presenta al Ministro degli affari esteri i programmi-Paese, il programma triennale di attività e la relativa relazione programmatica nonché il bilancio preventivo di cui al comma 6 dell'articolo 9; e) presenta al Ministro degli affari esteri il rendiconto consuntivo e la relazione sull'attività svolta dall'Agenzia nell'anno precedente, di cui al comma 7 dell'articolo 9. |
| Art. 12. (Consiglio di amministrazione) 1. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia é composto dal presidente e da otto membri, scelti fra persone di elevata e comprovata competenza ed esperienza almeno decennale in materia di cooperazione allo sviluppo, cosí designati: a) uno dal Ministro degli affari esteri;b) uno dal Ministro del tesoro; c) uno di concerto fra il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; d) uno dal Ministro dell'ambiente; e) due di concerto fra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro per la solidarietà sociale e il Ministro per le pari opportunità; f) due di concerto fra la Conferenza dei presidenti delle regioni, l'Unione delle province d'Italia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani. 2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro degli affari esteri; essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati solo per un successivo triennio. a) delibera il programma triennale di attività dell'Agenzia corredato della relativa relazione programmatica;b) delibera i programmi-Paese; c) delibera il bilancio di previsione annuale entro il mese di febbraio dell'anno che precede ciascun esercizio, le eventuali note di variazione e il rendiconto consuntivo entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, corredato della relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato d'avanzamento delle attività; d) delibera l'organizzazione interna e l'articolazione funzionale dell'Agenzia; e) stabilisce le procedure relative al funzionamento dell'Agenzia; f) approva le iniziative di cooperazione finanziate, anche parzialmente, attraverso il fondo unico per l'APS; g) delibera gli impegni di spesa; h) delibera l'attribuzione delle deleghe al presidente, al vice presidente, al direttore dell'Agenzia; i) nomina il direttore dell'Agenzia; l) nomina i dirigenti dell'Agenzia su proposta del direttore; m) delibera l'apertura degli uffici periferici dell'Agenzia; n) delibera in merito ad ogni questione che il presidente ritenga opportuno sottoporre alla sua attenzione. 7. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri sugli argomenti di cui al comma 6, lettere a), b) ed i) . |
| Art. 13. (Collegio dei revisori) 1. Il collegio dei revisori é composto da tre membri effettivi e tre supplenti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dei quali un revisore effettivo, con funzioni di presidente, e un revisore supplente designati dal Ministro del tesoro. a) provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri contabili e delle scritture contabili ed effettua le verifiche di cassa;b) redige una relazione sul rendiconto consuntivo. |
| Art. 14. (Comitato consultivo per la ricerca 1. Il comitato consultivo per la ricerca e la formazione é composto dal presidente dell'Agenzia e da dieci membri, scelti fra persone di elevata professionalità e comprovata esperienza nei settori della ricerca e della formazione riferiti all'attività di cooperazione allo sviluppo, cosí designati: a) tre di concerto fra il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;b) due dal Ministro della sanità; c) due dal Ministro dell'ambiente; d) uno dal Ministro per le politiche agricole; e) uno dal presidente dell'Accademia nazionale dei Lincei; f) uno dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche. 2. I membri del comitato consultivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro degli affari esteri; essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati solo per un successivo triennio. a) collabora alla definizione delle linee guida dell'attività di cooperazione allo sviluppo con particolare riferimento agli aspetti della formazione e della ricerca nei settori di competenza dei suoi membri;b) esprime pareri in merito alle iniziative ed ai programmi bilaterali e multilaterali a rilevante componente di formazione e ricerca interamente o parzialmente finanziati dall'Agenzia; c) esprime pareri in merito alle attività di cui all'articolo 9, commi 13 e 14, e ad ogni altra questione che il presidente ritenga opportuno sottoporre ad esso. 6. I pareri del comitato consultivo sono assunti a maggioranza semplice. |
| Art. 15. (Emolumenti degli organi dell'Agenzia) 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati gli emolumenti del presidente, dei membri del consiglio di amministrazione, dei componenti del collegio dei revisori dell'Agenzia e dei membri del comitato consultivo per la ricerca e la formazione. |
| Art. 16. (Direttore generale dell'Agenzia) 1. Il direttore generale dell'Agenzia é nominato dal consiglio di amministrazione ed é scelto fra persone di elevata e comprovata competenza ed esperienza almeno decennale in materia di cooperazione allo sviluppo e di significativa esperienza nei settori gestionale, amministrativo e della organizzazione del personale; dura in carica quattro anni e puó essere riconfermato solo per un successivo quadriennio. Il licenziamento, la revoca della nomina o la sospensione del mandato sono disposti dal consiglio di amministrazione. a) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzione consultiva e con facoltà di iniziativa e proposta;b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; c) predispone lo schema del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo da sottoporre al consiglio di amministrazione; d) sovrintende all'attività dell'Agenzia e ne é responsabile nei confronti del consiglio di amministrazione; e) esercita ogni altro compito inerente alla gestione dell'Agenzia che gli sia attribuito dal consiglio di amministrazione e non sia riservato ad altro organo dell'Agenzia stessa. |
| Art. 17. (Personale dell'Agenzia) 1. Ai fini dell'espletamento dei compiti ad essa affidati dalla presente legge, l'Agenzia si avvale di proprio personale dipendente. a) personale dipendente dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali, di enti pubblici non economici, nonché docenti universitari, docenti delle scuole di ogni ordine e grado, magistrati;b) personale di cittadinanza italiana o degli Stati membri dell'Unione europea o di Paesi beneficiari dell'APS ai sensi della presente legge, assunto mediante contratto di diritto privato a termine sulla base di criteri e parametri stabiliti dal consiglio di amministrazione tenuto conto dei criteri e parametri osservati al riguardo dall'Unione europea. 8. I criteri per la messa a disposizione del personale di cui al comma 7, lettera a) , ivi inclusi il trattamento economico, assicurativo, previdenziale ed assistenziale, la durata, i limiti dell'incarico e l'equiparazione del servizio prestato all'estero a quello di istituto, sono stabiliti con apposito decreto dei Ministri competenti. |
| Art. 18. (Attestato di fine servizio) 1. Al termine del servizio l'Agenzia, su richiesta degli interessati, provvede a rilasciare al personale che ha prestato servizio di cooperazione ai sensi degli articoli 17 e 25 un apposito attestato da cui risultino la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato. a) nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici;b) nell'ammissione agli impieghi privati, compatibilmente con le disposizioni generali sul collocamento. 3. Il periodo di servizio é computato per l'elevazione del limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi. |
| Art. 19. (Struttura organizzativa 1. La struttura organizzativa ed il regolamento che disciplina il funzionamento dell'Agenzia sono deliberati dal consiglio di amministrazione entro due mesi dall'approvazione dello statuto di cui all'articolo 29, comma 6. a) un servizio di informazione e comunicazione, che assicuri tra l'altro l'accesso pubblico alla documentazione ed alla banca dati dell'Agenzia, collegato in rete telematica tanto con la struttura interna quanto con gli uffici dell'Agenzia all'estero;b) un servizio a supporto delle attività di cooperazione decentrata; c) un servizio di valutazione e controllo interni della efficienza e qualità tecnico-amministrativa dell'azione dell'Agenzia, a supporto dell'attività del consiglio di amministrazione. |
| Art. 20. (Mediocredito centrale) 1. Al Mediocredito centrale é attribuita la competenza della gestione finanziaria e contabile del Fondo unico per l'APS che esso esercita in applicazione del regolamento di cui all'articolo 6, comma 6, e di una convenzione stipulata con l'Agenzia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento. |
| Art. 21. (Annullamento di crediti concessi dall'Italia a titolo di aiuto) 1. I crediti vantati dall'Italia nei confronti dei PVS a piú basso reddito e maggiormente indebitati, concessi a titolo di aiuto allo sviluppo ai sensi delle leggi 24 maggio 1977, n. 227, 9 febbraio 1979, n. 38, 3 gennaio 1981, n. 7, e 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere annullati. |
| Art. 22. (Agevolazioni fiscali 1. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati da persone fisiche o giuridiche in favore delle organizzazioni non governative di cui all'articolo 23 sono deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui al titolo II del medesimo testo unico, nella misura massima del 2 per cento di detto reddito. a) essere costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile ed avere come finalità statutarie l'effettuazione del commercio equo e solidale nonché il perseguimento della solidarietà internazionale e della cooperazione allo sviluppo;b) dimostrare di aver svolto attività di commercio equo e solidale da almeno tre anni e di non aver alcun collegamento con soggetti italiani e stranieri aventi finalità di lucro; c) dimostrare che il numero dei soci lavoratori é superiore a quello dei lavoratori non soci e che al loro interno non vi siano soci sovventori. |
| Art. 23. (Organizzazioni non governative) 1. Le organizzazioni non governative, attive nel settore della cooperazione internazionale con i PVS, possono proporre iniziative ricadenti nelle finalità della presente legge ed essere ammesse a fruire dei relativi benefíci a condizione che: a) siano costituite con atto pubblico ai sensi degli articoli 14, 36 e 39 del codice civile ed abbiano personalità giuridica in Italia o un rappresentante legale di cittadinanza italiana;b) siano dotate di bilancio certificato e possano dimostrare la buona e corretta tenuta della contabilità; c) il loro statuto contempli come attività principale la cooperazione allo sviluppo o la solidarietà internazionale a favore delle popolazioni dei PVS, oltre alla formazione e all'educazione allo sviluppo. Rientrano in tale ambito la realizzazione di progetti e programmi a termine nei PVS; iniziative di credito rotativo fiduciario per attività di autosviluppo; interventi di emergenza; la promozione del commercio equo e solidale e di risparmio etico per il credito fiduciario nei PVS; ogni altra attività atta a promuovere le finalità di cui all'articolo 1; d) non perseguano finalità di lucro; non siano in alcun modo collegate a soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri, aventi scopo di lucro; non ricevano da uno stesso donatore o da piú donatori finanziariamente collegati contributi o donazioni in denaro, beni e servizi eccedenti il 10 per cento del loro bilancio; e) prevedano l'obbligo statutario di destinare tutti i proventi, anche quelli commerciali ovvero discendenti da una qualunque forma di autofinanziamento, alle finalità statutarie che le abilitano ad essere soggetti di attività di cooperazione internazionale con i PVS; f) siano in grado di dimostrare almeno un triennio di attività di cooperazione allo sviluppo nei PVS con esperienza operativa diretta e con una soddisfacente capacità organizzativa. 2. Le organizzazioni non governative in possesso dei requisiti di cui al comma 1 sono, a loro richiesta, iscritte in un apposito albo presso l'Agenzia per una durata di tre anni, rinnovabile in costanza di requisiti. Esse possono accedere ad uno o piú dei seguenti benefíci di legge: a) il finanziamento completo delle attività, a valere sul Fondo unico per l'APS di cui all'articolo 6, fino al limite massimo di lire 500 milioni annue, eventualmente aggiornabile in sede di definizione della programmazione triennale dell'Agenzia, per interventi e progetti di piccola portata ivi compresi quelli per la formazione e l'infor mazione sulla cooperazione allo sviluppo in Italia, con i limiti e le modalità previste in questo settore dall'Unione europea e sempreché le organizzazioni stesse possano dimostrare di aver operato con successo nei PVS in tre degli ultimi cinque anni;b) il cofinanziamento, a valere sul Fondo unico per l'APS, per la realizzazione di iniziative di cooperazione internazionale da loro promosse fino al limite massimo del 75 per cento dei costi previsti, sempreché il soggetto proponente assicuri il finanziamento di almeno il 15 per cento dei costi diretti; c) l'accesso, alle condizioni previste per i crediti d'aiuto, ad una riserva non inferiore al 3 per cento del Fondo unico per l'APS per la concessione di microcrediti fiduciari nei PVS, secondo i criteri stabiliti dall'Agenzia e le procedure indicate da Mediocredito centrale; d) le esenzioni fiscali di cui all'articolo 22. 3. Le organizzazioni non governative beneficiarie di un contributo o di un credito, ai sensi del comma 2, lettere, b) e c) , devono dimostrare a consuntivo l'intero valore dell'iniziativa e documentare la copertura dei relativi costi dichiarando i contributi pubblici e privati, la compartecipazione di partner ed i propri apporti in denaro, beni e servizi purché certificati. Il contributo é erogabile secondo le seguenti modalità: a) il primo rateo dietro presentazione del programma completo di utilizzo dei fondi e di parametri accertabili per la valutazione del conseguimento dei risultati della iniziativa di cooperazione;b) i ratei successivi, a seguito della presentazione di una relazione informativa sullo stato di avanzamento delle attività, della documentazione contabile giustificativa dell'intero ammontare del contributo già ricevuto e della documentazione contabile od altra idonea giustificazione dell'intero costo delle iniziative già poste in essere. 4. Le variazioni di utilizzazione del contributo rispetto a quanto originariamente stabilito devono essere esplicitamente approvate dall'Agenzia; l'approvazione si intende comunque concessa decorsi tre mesi dalla relativa richiesta formulata dall'organizzazione non governativa. |
| Art. 24. (Volontariato internazionale) 1. Ai sensi della presente legge, sono considerati volontari internazionali i cittadini maggiorenni italiani ovvero cittadini di uno dei Paesi membri dell'Unione europea, in possesso di idonei requisiti fisici e professionali, che abbiano contratto l'obbligazione di svolgere attività di volontariato con un soggetto di cooperazione non governativa nei PVS o in Paesi ad economia di transizione, nell'ambito di progetti di sviluppo e di solidarietà internazionale, comunque finanziati e riconosciuti dall'Agenzia conformi alle finalità di cui all'articolo 1. |
| Art. 25. (Diritti dei volontari internazionali) 1. Il titolare della qualifica di volontario internazionale, di cui all'articolo 24, ha diritto: a) al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendente da amministrazione od ente pubblico, nell'ambito di specifici contingenti determinati per una durata triennale dai Ministri competenti. Il periodo trascorso in aspettativa é produttivo di effetti ai fini della progressione della carriera, degli scatti di anzianità e del trattamento di quiescenza e di previdenza;b) al rilascio, da parte dell'Agenzia, dell'attestato per il servizio di volontariato prestato che costituisce, a parità di altre condizioni, titolo preferenziale di valutazione nella definizione di graduatorie per concorsi pubblici e per l'ammissione agli impieghi privati, fatte salve le disposizioni in materia di collocamento; c) ad un periodo di ferie ordinario pari a trenta giorni per ogni anno di servizio prestato, compatibilmente con le esigenze della attività affidata al volontario e previa autorizzazione dell'organizzazione non governativa, nonché ad un periodo straordinario di durata massima pari a venti giorni in caso di gravi e comprovate motivazioni familiari, di salute, per matrimonio ovvero per l'esercizio dei diritti politici. I periodi di ferie ordinarie e straordinarie devono essere considerati utili ai fini del computo della durata del servizio prestato dal volontario; d) alla conservazione del posto di lavoro, secondo le disposizioni relative ai lavoratori chiamati alle armi per il servizio di leva, qualora benefici del rinvio del servizio militare ai sensi della presente legge; e) al rinvio del servizio militare, qualora soggetto all'obbligo di leva ed arruolato, che viene concesso dal Ministero della difesa, in tempo di pace, per la durata dell'attività di cooperazione internazionale in un PVS; f) alla dispensa definitiva dall'obbligo di leva qualora la durata della prestazione, nell'ambito di un progetto di cooperazione internazionale in un Paese in via di sviluppo, risulti uguale o superi quella fissata per il servizio civile degli obiettori di coscienza. 2. L'Agenzia provvede a segnalare al Ministero della difesa i rinvii ed a richiede re le dispense, secondo condizioni e criteri definiti con decreto dal Ministro della difesa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
| Art. 26. (Doveri dei volontari internazionali) 1. L'attività dei volontari internazionali, impegnati in programmi di cooperazione finanziati ai sensi della presente legge, é sottoposta al controllo ed alla vigilanza della rappresentanza diplomatica e dell'ufficio dell'Agenzia competenti territorialmente, cui compete inoltre l'obbligo di registrare l'inizio e la conclusione della prestazione dei volontari stessi. a) quando amministrazioni, istituti, enti od organismi per i quali presta la sua opera in un determinato Paese cessino la loro attività ovvero la riducano al punto da non essere piú in grado di trarre giovamento dalla prestazione prevista;b) quando le condizioni del Paese nel quale presta la propria opera mutino in modo da impedire la prosecuzione od il regolare svolgimento dell'attività. 3. Le organizzazioni non governative possono risolvere anticipatamente il contratto con un volontario, disponendone il rimpatrio, in caso di grave inadempienza degli impegni assunti, previa autorizzazione dell'Agenzia. |
| Art. 27. (Assistenza ai volontari rientrati) 1. L'Agenzia, anche attraverso specifici accordi con soggetti esterni, assicura un servizio di orientamento e di reinserimento nel mondo del lavoro dei volontari internazionali rientrati in Italia. |
| Art. 28. (Cooperazione decentrata) 1. Le regioni, le province ed i comuni, singolarmente, in consorzio tra loro ovvero in collegamento con amministrazioni omologhe di Paesi dell'Unione europea, possono promuovere e finanziare, a valere su specifico capitolo del proprio bilancio, nell'ambito di quanto previsto dalla presente legge e dagli accordi e relazioni internazionali cui aderisce lo Stato italiano, iniziative di cooperazione decentrata e di solidarietà internazionale per favorire l'interscambio con amministrazioni periferiche ed agenzie locali nei PVS. Tali iniziative sono inquadrate nei programmi predisposti dall'Agenzia per le attività di cooperazione e solidarietà internazionali. |
| Art. 29. (Norme transitorie e finali) 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Presidenti delle Commissioni affari esteri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati provvedono alla nomina dei membri del Comitato parlamentare di cui all'articolo 5. a) la legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni;b) il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177; c) l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116; d) la legge 28 marzo 1991, n. 106; e) la legge 29 agosto 1991, n. 288; f) l'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412; g) la legge 6 febbraio 1992, n. 180; h) l'articolo 19 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e successive modificazioni; i) la legge 16 luglio 1993, n. 255; l) l'articolo 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559; m) il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, e la relativa legge di conversione 17 febbraio 1994, n. 121; n) il comma 4 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373; o) il comma 3 dell'articolo 1 e gli articoli 4, 9 ed 11 del decreto-legge 1º luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426. 18. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |