Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 2781

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 2781


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori ELIA, BEDIN, AGOSTINI, ANDREOLLI, ANDREOTTI, BO, CECCHI GORI, COVIELLO, DIANA Lino, ERROI, FANFANI, FOLLIERI, FUSILLO, GIARETTA, LAVAGNINI, LO CURZIO, MONTAGNINO, MONTICONE, PALUMBO, POLIDORO, RESCAGLIO, ROBOL, TAVIANI, VERALDI, ZECCHINO e ZILIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 1997

Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo







ONOREVOLI SENATORI. - La mutazione del quadro delle relazioni internazionali ed il crescente impegno della Repubblica italiana per il raggiungimento degli obiettivi di integrazione europea ripropongono con forza la necessità di una profonda revisione della legge che attualmente regola l'Aiuto pubblico allo sviluppo (APS); non é, infatti, possibile per una Repubblica come l'Italia - grande potenza industriale ed animatrice dei piú importanti consessi internazionali - non fare della cooperazione con i Paesi meno favoriti un impegno ed un'opportunità.
All'indubbio ruolo strategico rivestito dalle attività di cooperazione nell'ambito della politica estera dell'Italia deve, tuttavia, corrispondere uno strumento normativo in grado di consentire una interpretazione efficace ed efficiente di tale ruolo, con la riaffermazione in primo luogo dei relativi princípi etici ispiratori.
La crisi della cooperazione italiana, progressivamente aggravatasi negli ultimi anni, pur inquadrabile nella crisi di ben piú ampie proporzioni registrata a livello mondiale per la difficoltà di declinare, in regime di generalizzata riduzione delle risorse, nuovi modelli di APS piú rispondenti alle attuali istanze provenienti dai Paesi meno avanzati, ha assunto peculiarità tali da indurre in larga parte dell'opinione pubblica italiana serie riserve sulla opportunità di continuare a destinare ad essa fondi del bilancio statale.
Appare urgente, pertanto, da parte del Parlamento operare una vasta ed articolata azione di sostegno al principio che ogni nazione, intenzionata ad affacciarsi con forza e dignità sulla scena internazionale, non puó sottrarsi all'obbligo di sostenere la promozione della pace, la piena realizzazione dei diritti umani e delle libertà democratiche nonché il primato della solidarietà e della giustizia in favore delle popolazioni piú deboli e meno favorite.
La legge 26 febbraio 1987, n. 49, che tuttora regola lo svolgimento dell'APS italiano e - piú in particolare - la cooperazione italiana con i Paesi in via di sviluppo (PVS), oltre ad essere parzialmente superata in quanto concepita in un quadro di riferimento profondamente mutato nei trascorsi dieci anni, é stata anche in larga misura disattesa e non regolamentata con proprietà, al punto da generare zone di incertezza applicativa, prime responsabili - tra l'altro - delle deviazioni largamente evidenziate nelle sedi parlamentari.
Gli emendamenti e gli altri provvedimenti intervenuti successivamente sul testo della legge n. 49 del 1987, hanno purtroppo contribuito definitivamente a confondere l'impianto legislativo che pur regolamenta una materia delicata ed importante come l'APS.
Per queste ragioni é indispensabile che il Parlamento ponga mano ad una significativa riforma dell'attuale disciplina della cooperazione con i PVS, perseguendo al contempo il difficile equilibrio fra due fondamentali categorie di bisogni che inducono le società maggiormente dotate di risorse da un lato a trasferire parte della propria ricchezza verso le società piú svantaggiate, obbedendo all'imperativo morale dell'aiuto al piú debole, e dall'altro a modulare tale spinta - fino ad azzerarla - in relazione alle proprie necessità di sicurezza e di benessere.
Il disegno di legge che presentiamo risponde alle necessità sopra richiamate, peraltro con un impianto di contenuti assai innovativi, frutto anche della larga consultazione e partecipazione di rappresentanti degli operatori della cooperazione allo svilup po, delle organizzazioni di volontariato e di cooperazione internazionale senza fini di lucro, di studiosi ed esperti del settore.
Il testo che presentiamo riafferma innanzitutto i princípi etici cui deve ispirarsi la cooperazione internazionale, sancendone al contempo l'integrazione nella politica estera dell'Italia; esso pone, cioé, al centro dell'attività di solidarietà il soddisfacimento dei bisogni primari dei PVS ed in primo luogo la salvaguardia della vita umana, l'autosufficienza alimentare e la lotta contro la povertà e lo sfruttamento dei piú deboli.
Per le risorse economiche destinate all'APS, viene altresí definito l'obiettivo tendenziale dello 0,7 per cento del prodotto interno lordo, al fine di mantenere l'Italia in linea con i parametri convenuti internazionalmente e, piú in particolare, a livello comunitario. Un primo carattere chiaramente innovativo del nostro disegno di legge risiede nella affermazione che, seppur facente parte di essa, in alcun modo la cooperazione italiana é condizionata dalla politica estera del Paese né dalle sue necessità di espansione commerciale (articolo 1). A tale proposito, é necessario richiamare - con grande chiarezza - l'insufficienza dell'attuale impianto legislativo a sostegno degli interessi commerciali dell'Italia, che richiede un'urgente opera di revisione ed aggiornamento da parte del Parlamento, affinché la nostra imprenditoria, esclusa opportunamente dai benefíci del presente disegno di legge, non si trovi in condizioni di piú accentuato disagio nella competizione internazionale.
L'indispensabile efficacia dell'azione della pubblica amministrazione, poi, é supportata dalla netta separazione tra il momento di indirizzo politico e di controllo da quello proprio della fase attuativa; il primo, infatti, é demandato al Governo che - su proposta del competente Ministro degli affari esteri - assume annualmente la diretta responsabilità dell'ammontare degli stanziamenti e della loro ripartizione tra canali e strumenti, della scelta delle aree prioritarie e dei settori e/o temi ai quali dedicare prevalenza di interventi nonché del sostegno da dare ad azioni dettate da emergenze o calamità naturali (articolo 4).
Inoltre, il compito di verificare, controllare e formulare indirizzi al Governo é affidato alle Commissioni affari esteri di Senato e Camera e ad un istituendo Comitato parlamentare permanente, previsto nell'ambito delle stesse due Commissioni: é dunque al Parlamento che spettano, com'é logico, il compito e la responsabilità della massima valutazione degli indirizzi dati e dei risultati ottenuti annualmente dall'Italia con l'APS (articolo 5).
Viene cosí chiaramente delineato l'insieme di poteri e responsabilità in un delicato settore dell'attività pubblica con forte impatto internazionale: il controllo e la verifica sono, infatti, affidati al livello piú alto istituzionale (il Parlamento); l'indirizzo operativo é marcato dalle decisioni dell'Esecutivo che garantisce in tal modo la piena coerenza delle azioni di cooperazione internazionale con quelle piú generali di politica estera e - infine - il momento attuativo é affidato ad uno specifico, nuovo organismo, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.
Quest'ultimo, affiancato dalle competenze del Mediocredito centrale (articolo 20) nel settore economico-finanziario, deve garantire - insieme al puntuale rispetto degli indirizzi formulati dal Governo - i risultati programmati con l'APS, con un elevato standard tecnico e la piú puntuale trasparenza degli atti posti in essere; all'Agenzia é dunque affidato il compito unitario di promuovere e coordinare gli interventi di cooperazione internazionale, curandone l'attuazione sul piano bilaterale, multibilaterale e multilaterale.
L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico con piena capacità di diritto privato; essa é dotata di autonomia patrimoniale e gestionale ed opera secondo criteri di efficienza ed economicità (articolo 9); la scelta di un unico soggetto per la promozione e l'attuazione degli interventi di coo perazione allo sviluppo risponde prioritariamente a criteri di efficienza, economicità e responsabilità proprie di una struttura al passo con la complessità proposta dai problemi di solidarietà internazionale. L'ipotesi di una molteplicità di strutture dedicate a questo settore non sembra garantire a sufficienza - tra l'altro - la definizione integrata dei programmi e delle iniziative che devono coinvolgere nel modo piú esteso possibile anche i Paesi beneficiari. In piú, la gestione unitaria permette di affrontare la pianificazione degli interventi evitando competizioni tra diversi organismi pubblici e privilegiando - nel rispetto prioritario del buon esito dell'iniziativa - la scelta dello strumento di finanziamento piú idoneo, a valle di una realistica ricognizione delle strutture locali e con l'accordo del Paese beneficiario.
L'unicità della responsabilità e del coordinamento dei programmi e delle iniziative é solo uno dei due capisaldi necessari a garantire il successo dell'azione di cooperazione internazionale; l'altro é rappresentato dalla certezza dei finanziamenti e dalla loro pronta disponibilità.
Proprio per questo fine é introdotto l'istituto del Fondo unico per l'APS, definito su base triennale con scorrimenti annuali ed é alimentato dagli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria, dai conferimenti provenienti da organismi internazionali e da Paesi terzi, da risorse eventualmente messe a disposizione da enti locali (regioni, province, comuni) ed in generale da qualunque ulteriore apporto come lasciti, donazioni e liberalità. Esso é costituito presso il Mediocredito centrale che lo gestisce esclusivamente su ordinativi dell'Agenzia (articolo 6).
Il meccanismo di copertura finanziaria introdotto nel disegno di legge che presentiamo, svincolato dalle attuali rigidezze dei capitoli di bilancio, consente un piú flessibile uso delle risorse a disposizione degli indirizzi politici, sensibili agli eventi internazionali, e di una programmazione attenta ai bisogni ed alle finalità della cooperazione allo sviluppo.
Il recupero delle risorse già allocate dalla legge n. 49 del 1987, e non utilizzate, permette l'avvio immediato della nuova disciplina e la cadenza triennale - con aggiornamenti annuali - degli stanziamenti disposti con la legge finanziaria consente di avviare iniziative pluriennali, assai frequenti nel settore della cooperazione, con la certezza di non dover inseguire con provvedimenti speciali la copertura di obblighi pur contratti a livello internazionale.
Nel Fondo unico non confluiscono le risorse destinate alla copertura dei contributi obbligatori verso gli organismi internazionali nonché alla partecipazione finanziaria al capitale di banche e fondi di sviluppo che, rese disponibili dal Ministero del tesoro, sono affidate alla gestione politica del Ministero degli affari esteri. Si completa in tal modo il ruolo di responsabilità complessiva dell'APS affidata al Ministero degli affari esteri la cui direzione competente é la Direzione generale per l'aiuto pubblico allo sviluppo (articolo 7).
A sostegno dell'azione dell'Agenzia nei settori della formazione e della ricerca é prevista la costituzione di uno specifico Comitato consultivo la cui operatività é sostanzialmente orientata alla definizione delle linee guida della attività di cooperazione ed al sostegno tecnico scientifico delle iniziative e dei programmi bilaterali e multilaterali a rilevante componente di formazione e ricerca (articolo 14).
All'Agenzia é, infatti, affidato il delicato compito della formazione; in una moderna visione della cooperazione non é possibile diversificare il momento della formazione e della ricerca da quello piú propriamente operativo: sarà compito precipuo di questo organismo coinvolgere il vasto patrimonio di istituzioni e di strutture, esistenti nel nostro Paese, ad elevata competenza nel settore della cooperazione internazionale.
Una particolare attenzione é rivolta al vasto movimento del volontariato che costituisce in Italia strumento collaudato ed effica ce quanto nei piú avanzati Paesi europei: l'utilizzazione di tale risorsa per fini di solidarietà internazionale richiede, tuttavia, una precisa normativa di legge che consenta non solo certezza agli operatori ma possibilità di integrazione dell'intervento italiano con gli analoghi originati in altri Paesi, con particolare riferimento a quelli europei.
Nel nostro disegno di legge sono, infatti, prima di tutto definite la figura del volontario e le modalità con cui gli é assegnato un contratto per un intervento di cooperazione internazionale; all'Agenzia spetta, quindi, il compito di fissare i limiti economici del rapporto e di mantenere la registrazione dell'attribuzione della qualifica di volontario ad ogni operatore che ne abbia i requisiti e ne faccia richiesta. Sono, altresí, definiti i trattamenti assicurativi e previdenziali cosí come gli obblighi posti in capo all'organizzazione da cui dipende l'operatore, relativi soprattutto al mantenimento del posto di lavoro ed alla valutazione dell'attività svolta ai fini della carriera negli organismi pubblici (articolo 24).
Il ruolo delle organizzazioni non governative assume nel disegno di legge un'importanza centrale: da un lato come soggetti tradizionalmente utilizzatori dei volontari e, dall'altro, come promotori di attività di cooperazione internazionale e beneficiari di sostegno economico nell'ambito dell'APS italiano. L'Agenzia é tenuta al mantenimento di un registro delle organizzazioni non governative in base al quale sono individuati i soggetti titolati sia a ricevere cofinanziamenti fino al limite massimo del 75 per cento dei costi stimati, sia ad accedere - con le condizioni previste per i crediti d'aiuto - ad una riserva non inferiore al 3 per cento del Fondo per la concessione di microcrediti fiduciari nei PVS (articolo 23).
E previsto, infine, lo sviluppo della cooperazione decentrata ovvero dell'attività di solidarietà internazionale cui le regioni, le province ed i comuni possono devolvere risorse umane ed economiche proprie. Tali soggetti possono, altresí, accedere a finanziamenti previsti nel Fondo unico sempreché le loro iniziative siano comprese nei programmi-Paese che l'Agenzia predispone (articolo 28).
Sono identificati i meccanismi che consentono la transizione dalla precedente normativa a quella contenuta nel presente disegno di legge nonché le modalità di avvio di quest'ultima e degli organismi di cui in essa é prevista la costituzione (articolo 29).





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

(Finalità)

1. La cooperazione allo sviluppo é parte integrante della politica estera dell'Italia ed ha come obiettivi, nel rispetto dei princípi sanciti dalla Costituzione in materia di politica estera ed in armonia con le direttive dell'Unione europea, la promozione della pace, della giustizia e della solidarietà tra i popoli e la piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo.
2. La cooperazione allo sviluppo é finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari nei Paesi in via di sviluppo (PVS) e ad economia di transizione, ed in particolare: alla salvaguardia della vita umana; al raggiungimento dell'autosufficienza alimentare; alla lotta contro la povertà e lo sfruttamento, con particolare impegno per contrastare quello femminile e minorile; alla valorizzazione delle risorse umane; alla conservazione del patrimonio ambientale; al sostegno dello sviluppo economico endogeno, attraverso la valorizzazione delle risorse locali, e della integrazione delle economie svantaggiate nel piú ampio contesto internazionale. La cooperazione allo sviluppo é altresí finalizzata alla tutela dei diritti civili, politici e sociali, con particolare riferimento al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia; alla difesa delle identità culturali ed alla convivenza tra culture diverse; alla prevenzione ed alla mitigazione delle conseguenze negative dei fenomeni migratori nonché dei danni provocati da calamità naturali o prodotte dall'uomo.
3. Non rientrano nelle finalità della presente legge interventi di sostegno ad operazioni militari o di polizia, anche se definiti a carattere umanitario e decisi in ambito internazionale.
4. Le priorità della cooperazione allo sviluppo sono determinate in modo autonomo rispetto a quelle degli altri aspetti della politica estera dell'Italia, ancorché armonizzate con esse. Tali priorità non possono in alcun modo essere subordinate all'espansione della presenza politica e commerciale italiana né all'incremento dell'influenza dell'Italia negli organismi internazionali.
5. Le risorse di natura pubblica destinate dall'Italia alla cooperazione allo sviluppo devono tendere al raggiungimento, per ogni anno, di un ammontare pari almeno allo 0,7 per cento del prodotto interno lordo, fatte salve percentuali piú elevate stabilite a livello nazionale od internazionale.

Art. 2.

(Attività di cooperazione allo sviluppo)

1. Sono definite attività di cooperazione allo sviluppo e rientrano nell'ambito della presente legge tutte quelle atte al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
2. Rientra tra le attività di cooperazione allo sviluppo il sostegno alle iniziative promosse dai soggetti di cui agli articoli 23 e 28.
3. Le attività di cooperazione allo sviluppo avviate in occasione di calamità naturali ovvero provocate dall'uomo, denominate attività di emergenza, sono finalizzate ad alleviare le sofferenze acute delle popolazioni colpite dall'evento; non appena superata la fase dell'emergenza e ricorrendone le circostanze, tali attività devono evolvere verso forme di intervento ordinario teso alla riorganizzazione delle strutture sociali ed alla ricostruzione delle infrastrutture essenziali.
4. Le attività di cooperazione allo sviluppo sono finanziate con donazioni a titolo gratuito o con crediti di aiuto, a condizioni particolarmente agevolate. Esse sono svolte sul piano bilaterale, multibilaterale e multilaterale ivi comprendendo la partecipazione anche finanziaria, obbligatoria e volontaria, all'attività di cooperazione dell'Unione eu ropea e all'attività ed al capitale di organismi, banche e fondi internazionali di sviluppo.
5. Gli strumenti finanziari della cooperazione allo sviluppo non sono associabili ad altri e differenti strumenti finanziari quali crediti agevolati all'esportazione e crediti a condizioni di mercato.

Art. 3.

(Modalità di attuazione)

1. La cooperazione allo sviluppo si attua, secondo gli indirizzi politici di cui all'articolo 4, mediante attività da svolgere in Italia ed all'estero per la realizzazione di iniziative a valenza nazionale, sub-nazionale o regionale a favore dei PVS e ad economia di transizione, e prioritariamente laddove risultino piú bassi gli indici di sviluppo e piú svantaggiate ed a rischio le popolazioni.
2. Ad eccezione di quelle di emergenza, le iniziative di cooperazione allo sviluppo a carattere bilaterale o multibilaterale, finanziate utilizzando le risorse del Fondo unico per l'Aiuto pubblico allo sviluppo (APS), di cui all'articolo 6, si attuano nell'ambito di programmi-Paese di durata pluriennale, predisposti dall'Agenzia di cui all'articolo 9 sulla base degli indirizzi politici di cui all'articolo 4 ed in accordo con i piani di sviluppo nazionali e locali dei Paesi e delle aree beneficiari. Tale programmazione, elaborata congiuntamente con i Paesi destinatari, deve essere armonizzata, per quanto possibile, con le iniziative di cooperazione bilaterale, multilaterale e multibilarerale sostenute dagli altri Paesi donatori, con particolare riferimento a quelle sostenute dall'Unione europea e dai suoi Paesi membri. I programmi-Paese sono presentati per l'approvazione al Comitato parlamentare permanente di cui all'articolo 5, previo visto di conformità agli indirizzi politici da parte del Ministro degli affari esteri; una volta approvati, essi sono recepiti in appositi accordi bilaterali e multibilaterali promossi dal Ministero degli affari esteri.
3. Nei Paesi dove, per il ridotto ammontare delle risorse finanziarie disponibili, per sfavorevoli congiunture locali o per particolari accordi internazionali, la programmazione delle attività non sia effettuabile secondo quanto previsto al comma 2, le singole iniziative della cooperazione italiana, ivi incluse quelle di emergenza, devono in ogni caso tendere al massimo coordinamento con quelle della cooperazione internazionale anche al fine dell'ottimizzazione dei loro risultati.
4. Le attività di cooperazione sono definite ed attuate con la maggior partecipazione possibile da parte dei soggetti beneficiari degli interventi; a tal fine, nell'ambito delle attività programmate, sono da considerare partner della cooperazione italiana:

a) i governi centrali e le amministrazioni locali dei PVS;
b) le rappresentanze dirette delle popolazioni e delle comunità locali nonché i soggetti pubblici e privati, rappresentanti interessi collettivi, a seguito di accordo con i governi centrali o locali competenti;
c) direttamente, le popolazioni e le comunità locali se oggetto di specifico intervento di sostegno a livello internazionale o di previsione nei programmi-Paese, ovvero se i rispettivi governi rientrino nei casi di cui al comma 5.

5. Non possono essere destinatari di interventi di cooperazione i governi che:

a) si rendano responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o delle libertà democratiche sanzionate da specifiche risoluzioni internazionali. In tal caso, deve essere sospeso ogni intervento di cooperazione eventualmente già in corso;
b) destinino al bilancio militare o di polizia risorse ritenute eccessive, rispetto a quelle destinate ai bisogni primari della popolazione, dal Comitato parlamentare permanente di cui all'articolo 5.

6. In mancanza di accordo con i Paesi beneficiari o di conformità con gli indirizzi politici di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a), b) e c) , le iniziative di cooperazione non possono essere ammesse ai benefíci della presente legge, ad eccezione di quelle promosse da soggetti privati e realizzate con risorse diverse da quelle dell'APS italiano, purché rispondenti alle finalità di cui all'articolo 1.
7. Possono partecipare alla esecuzione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo attuate ai sensi della presente legge l'Agenzia di cui all'articolo 9, altre istituzioni ed enti pubblici, le regioni e le province, i comuni e gli enti locali nonché l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia, gli organismi internazionali, le organizzazioni non governative ed i soggetti privati italiani e degli Stati membri dell'Unione europea, con esclusione di quelli che non applichino correttamente le norme vigenti in materia di diritti del lavoro ovvero siano direttamente od indirettamente coinvolti nella produzione e commercializzazione delle armi, nonché i soggetti pubblici e privati dei Paesi beneficiari, di cui al comma 4..
8. Per beneficiare del finanziamento previsto dalla presente legge, tutte le iniziative di cooperazione allo sviluppo devono essere sottoposte, da parte dell'Agenzia di cui all'articolo 9, ad una istruttoria che ne accerti la compatibilità sociale ed ambientale, le corrette finalità sociali, l'appropriatezza delle tecnologie da utilizzare e ne verifichi ogni altra condizione di sostenibilità.
9. Tutte le attività effettuate in attuazione della presente legge devono essere svolte secondo procedure codificate e periodicamente verificate atte a garantire, oltre all'efficacia degli interventi stessi, anche l'efficienza e la trasparenza degli atti posti in essere.
10. La concessione dei finanziamenti dell'APS italiano non é vincolata alla fornitura di beni e servizi di origine italiana. In sede di definizione degli indirizzi politici di cui all'articolo 4 sono comunque stabiliti i criteri e le condizioni di vincolo da adottare ove, per particolari casi, vi si debba ricorrere.
11. Indipendentemente dallo strumento finanziario di cooperazione allo sviluppo cui si fa ricorso, non é stabilito alcun limite al finanziamento di costi locali derivanti da esigenze di economicità, funzionalità e sostenibilità delle iniziative di cooperazione oggetto del finanziamento. Sono privilegiati gli acquisti in loco di beni e servizi. Gli acquisti in Paesi terzi inerenti alle iniziative approvate sono effettuati di preferenza in altri PVS, in Italia o nell'Unione europea.

Art. 4.

(Indirizzi politici)

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, gli indirizzi politici dell'APS sono stabiliti dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri che si avvale a tal fine anche dell'Agenzia di cui all'articolo 9, tenuto conto degli indirizzi concordati e degli orientamenti emersi in sede di Unione europea.
2. Ai fini previsti dal comma 1, il Governo presenta entro il mese di giugno di ogni anno alle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti in materia di affari esteri, per l'esame del Comitato permanente di cui all'articolo 5, il documento d'indirizzo politico dell'APS per il triennio successivo e gli eventuali aggiornamenti del documento precedente.
3. Nel documento di indirizzo politico sono indicati, per il triennio considerato:

a) gli obiettivi generali e specifici dell'attività di cooperazione;
b) le aree geografiche ed i Paesi prioritari in esse ricadenti destinatari di iniziative da attuare nell'ambito dei programmi-Paese;
c) i settori di intervento e le tematiche nei quali deve prioritariamente svilupparsi l'attività di cooperazione, con eventuale ri ferimento a specifici aree geografiche o Paesi;
d) per ciascuna area geografica prioritaria, le quote percentuali di ripartizione delle risorse finanziarie con riferimento ai canali bilaterale, multilaterale e multibilaterale nonché la proporzione di utilizzazione degli strumenti del dono e del credito di aiuto;
e) la quota percentuale delle risorse finanziarie destinate alla concessione di contributi obbligatori ad organismi multilaterali ed alla partecipazione alla ricostituzione del capitale di banche e fondi di sviluppo rispetto al totale complessivo delle risorse destinate all'APS;
f) la quota percentuale delle risorse finanziarie destinate al Fondo unico per l'APS di cui all'articolo 6 rispetto al totale complessivo delle risorse destinate all'APS;
g) la quota percentuale di riserva finanziaria rispetto al totale delle risorse finanziarie destinate al Fondo unico per l'APS di cui all'articolo 6 per il sostegno di interventi di emergenza, comunque non superiore al 10 per cento della quota riservata ai finanziamenti a dono, per il sostegno di interventi non programmabili, di cui all'articolo 3, comma 3, e per il sostegno di interventi promossi dai soggetti di cui agli articoli 23 e 28;
h) le condizioni di concessionalità ed i parametri di agevolazione dei crediti di aiuto nel rispetto dei limiti e dei vincoli concordati dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);
i) i criteri e le condizioni di vincolo dei finanziamenti dell'APS alla fornitura di beni e servizi di origine italiana;
l) l'ammontare delle risorse finanziarie complessive necessarie all'attuazione delle attività di APS nel triennio.

4. Il documento di indirizzo politico é approvato dal Parlamento, sulla base della valutazione effettuata dalle Commissioni competenti, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, entro il successivo mese di luglio.
5. Contestualmente al documento di indirizzo politico il Governo trasmette al Comitato di cui all'articolo 5 i documenti di cui all'articolo 9, commi 6 e 7, predisposti dall'Agenzia nonché i documenti di cui all'articolo 7, comma 3, predisposti dal Ministro degli affari esteri.

Art. 5.

(Comitato parlamentare permanente)

1. I compiti di controllo e valutazione del complesso delle politiche e dell'attività della cooperazione italiana allo sviluppo sono attribuiti alle Commissioni competenti in materia di affari esteri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, di seguito denominate "Commissioni affari esteri". Per l'espletamento di tali compiti, esse si avvalgono di un apposito Comitato parlamentare permanente, di seguito denominato "Comitato" istituito nel loro ambito.
2. Il Comitato é composto da dieci senatori e dieci deputati, nominati, rispettivamente, dai Presidenti delle due Commissioni affari esteri, scelti fra i membri delle Commissioni stesse in modo da rispettare la proporzione dei Gruppi parlamentari. Il Comitato elegge al suo interno il Presidente, due vicepresidenti e due segretari.
3. Le Commissioni affari esteri:

a) procedono alla valutazione del documento di indirizzo politico di cui all'articolo 4, comma 2;
b) approvano, entro sessanta giorni dalla loro sottoposizione, acquisito il parere del Comitato, i programmi-Paese di cui all'articolo 9, comma 9, ed i loro eventuali aggiornamenti.

4. Il Comitato:

a) vigila sull'efficienza e l'efficacia dell'insieme delle attività poste in essere in applicazione della presente legge con particolare riferimento al beneficio da esse indotto sulle popolazioni destinatarie;
b) emette pareri su temi inerente la cooperazione allo sviluppo che il Governo ritenga di sottoporre alle Commissioni affari esteri e che da queste siano ad esso delegate.

5. Il Ministro degli affari esteri riferisce periodicamente alle Commissioni affari esteri sulla politica di cooperazione allo sviluppo; il presidente dell'Agenzia di cui all'articolo 9 riferisce periodicamente al Comitato sulle attività di competenza dell'Agenzia stessa.
6. Il Comitato puó altresí invitare, con le procedure previste dai regolamenti parlamentari, rappresentanti di organismi pubblici o di soggetti privati operanti nell'ambito della cooperazione allo sviluppo con risorse di natura pubblica e quanti altri ritenga di dover ascoltare per acquisire elementi utili all'espletamento della propria funzione istituzionale.
7. Il Comitato, dopo il suo insediamento e dopo aver provveduto all'elezione dei suoi organi interni, di cui al comma 2, adotta il proprio regolamento interno, avente ad oggetto le norme per il suo funzionamento e le modalità di svolgimento delle sue attività; le sedute del Comitato sono pubbliche, salvo diversa disposizione del Comitato stesso.
8. Per l'espletamento delle sue funzioni, il Comitato fruisce di personale, locali e strumenti operativi predisposti dai Presidenti delle Commissioni affari esteri, d'intesa tra loro.
9. Per lo svolgimento dei propri compiti il Comitato puó avvalersi, con le procedure previste dai regolamenti parlamentari, dell'ausilio di soggetti pubblici e privati di riconosciuta competenza nel campo della cooperazione allo sviluppo, sia italiani che esteri. Esso puó altresí effettuare i sopralluoghi ritenuti necessari in Italia ed all'estero.
10. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.
11. I componenti del Comitato, i funzionari, il personale addetto di qualsiasi ordine e grado e qualsiasi altra persona che collabori con il Comitato sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti ed i documenti dei quali il Comitato stesso abbia vietato la diffusione.
12. I Presidenti delle Commissioni affari esteri possono convocare riunioni congiunte delle due Commissioni al fine di garantire un costante scambio di informazioni e valutazioni sui temi riguardanti la politica estera e la cooperazione allo sviluppo.
13. Il Comitato presenta annualmente alle Commissioni affari esteri una relazione sull'attività svolta e sulle valutazioni effettuate nell'espletamento delle proprie funzioni.

Art. 6.

(Fondo unico per l'APS)

1. É istituito presso il Mediocredito centrale il Fondo unico per l'APS costituito da tutti i mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge, ad eccezione di quelli relativi ai contributi obbligatori ad organismi multilaterali ed alla partecipazione alle risorse finanziarie di banche e fondi di sviluppo, di cui all'articolo 7, comma 3, e di quelli autonomamente stanziati dagli enti locali, di cui all'articolo 28, commi 4 e 5.
2. Il Fondo unico per l'APS é alimentato con:

a) gli stanziamenti approvati annualmente dal Parlamento nell'ambito della legge finanziaria per l'attuazione del programma triennale di attività di cui all'articolo 9, comma 5, a valere su apposito capitolo di bilancio del Ministero del tesoro;
b) gli eventuali apporti conferiti, in qualsiasi valuta, dagli stessi PVS o da altri Paesi ovvero da enti ed organismi internazionali;
c) le restituzioni di crediti di aiuto da parte di Paesi beneficiari anche se concessi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge;
d) i fondi raccolti per le finalità della cooperazione allo sviluppo dalle regioni e dagli enti locali, eventualmente devoluti al Fondo unico per l'APS;
e) qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività dell'Agenzia di cui all'articolo 9, comprese le restituzioni comunitarie;
f) gli interessi e qualsiasi provento derivante dalla gestione finanziaria del Fondo, nei limiti di quanto previsto al comma 5;
g) donazioni, lasciti, legati e liberalità debitamente accettati.

3. In sede di prima applicazione della presente legge il Fondo unico per l'APS é alimentato dalle disponibilità di bilancio previste dalle preesistenti disposizioni di legge sull'aiuto pubblico allo sviluppo, ivi comprese le somme non impegnate e non erogate nei precedenti esercizi e quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nel Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, come modificato dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 48.
4. Le risorse relative agli stanziamenti disposti in sede di approvazione della legge finanziaria, di cui al comma 2, lettera a) , sono trasferite dal Ministro del tesoro nell'apposita rubrica relativa al Fondo unico per l'APS per il medesimo esercizio finanziario.
5. Le risorse finanziarie del Fondo unico per l'APS non possono essere impiegate in investimenti che non perseguano le finalità di cui all'articolo 1.
6. Il regolamento concernente la gestione finanziaria e contabile del Fondo unico per l'APS é emanato dal Ministro del tesoro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

(Competenze del Ministro
degli affari esteri)


1. Il Ministro degli affari esteri garantisce l'autonomia della politica di cooperazione allo sviluppo rispetto agli altri aspetti della politica estera italiana, e l'armonizza con essi.
2. Il Ministro degli affari esteri svolge le funzioni che gli sono attribuite ai sensi della presente legge, e in particolare quelle relative:

a) alla gestione dei rapporti politici a carattere bilaterale, multibilaterale e multilaterale con gli altri Paesi donatori, con gli organismi internazionali, con i Paesi beneficiari della cooperazione allo sviluppo;
b) all'elaborazione del documento di indirizzo politico dell'APS di cui all'articolo 4 e degli eventuali aggiornamenti del documento precedente;
c) all'esame, ai fini dell'emissione del visto di conformità agli indirizzi politici di cui all'articolo 4, dei documenti di cui all'articolo 9, commi 6 e 9 ed all'elaborazione delle relative relazioni di verifica che ne accompagnano la presentazione agli organi preposti all'approvazione;
d) alla predisposizione, alla negoziazione ed alla stipula degli accordi bilaterali e multilaterali derivanti dall'attuazione della presente legge;
e) alla valutazione in itinere ed ex post delle iniziative di cooperazione allo sviluppo poste in essere in attuazione della presente legge.

3. É attribuita alla competenza del Ministro degli affari esteri la cura delle relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale ai fini della partecipazione finanziaria per la costituzione e ricostituzione del capitale di detti organismi nonché ai fini della concessione dei contributi obbligatori agli altri organismi multilaterali di aiuto allo sviluppo. A tal fine il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro, presenta annualmente al Comitato per l'approvazione, contestualmente ai documenti di cui all'articolo 9, commi 6 e 9, una relazione programmatica sull'attività e sulle partecipazioni previste nel triennio successivo alla presentazione. Sugli esiti dell'attività svolta in attuazione della programmazione approvata il Ministro degli affari esteri presenta annualmente al medesimo Comitato una relazione consuntiva riferita all'anno precedente.
4. Lo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione di quanto previsto al comma 3 é disposto annualmente dal Parlamento in sede di legge finanziaria a valere su apposito capitolo di bilancio del Ministero degli affari esteri; il Ministro degli affari esteri provvede alla conseguente erogazione dei finanziamenti in favore di organismi multilaterali, banche e fondi beneficiari.
5. Per lo svolgimento delle attività di cooperazione di competenza del Ministro degli affari esteri ai sensi della presente legge é istituita, nell'ambito del Ministero degli affari esteri, la Direzione generale per l'aiuto pubblico allo sviluppo. Il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, ne disciplina l'organizzazione.
6. Le risorse necessarie al funzionamento della Direzione generale per l'aiuto pubblico allo sviluppo sono assicurate nell'ambito del bilancio del Ministero degli affari esteri.

Art. 8.

(Consulta per la cooperazione
allo sviluppo)


1. Al fine di promuovere e garantire la piú ampia e responsabile partecipazione della società civile in ogni fase dell'attività di cooperazione allo sviluppo attuata ai sensi della presente legge, é istituita con carattere permanente la Consulta per la cooperazione allo sviluppo, di cui fanno parte tutte le organizzazioni con o senza fine di lucro, i soggetti della cooperazione decentrata, enti con finalità statutarie di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale compatibili con quelle stabilite all'articolo 1 e che ne facciano richiesta.
2. La Consulta é convocata, la prima volta, dal Ministro degli affari esteri, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. I componenti della Consulta eleggono il comitato direttivo, composto da undici membri che rimangono in carica per un biennio; i membri del comitato direttivo possono essere rieletti solo per un ulteriore mandato.
3. Il comitato direttivo elabora il regolamento di funzionamento della Consulta che é approvato dalla Consulta stessa, con eventuali modifiche, entro tre mesi dalla sua prima convocazione.
4. Il comitato direttivo nomina al proprio interno tre rappresentanti che possono partecipare, su loro richiesta, ai lavori del consiglio di amministrazione dell'Agenzia di cui all'articolo 9, senza diritto di voto ma con facoltà di far verbalizzare le loro eventuali osservazioni.
5. La Consulta ha diritto a propri spazi autogestiti nell'ambito degli strumenti d'informazione e di pubblicità attivati dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 9.
6. La Consulta puó presentare al Comitato relazioni, osservazioni e pareri su ogni aspetto concernente l'attività di cooperazione allo sviluppo.
7. La Consulta formula annualmente e trasmette al Comitato di cui all'articolo 5 parere obbligatorio sugli indirizzi politici della cooperazione allo sviluppo e sulla loro attuazione.

Art. 9.

(Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo)


1. Per lo svolgimento delle attività di APS di cui alla presente legge é istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata "Agenzia", con sede in Roma.
2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico con piena capacità di diritto privato ed é dotata di autonomia patrimoniale e gestionale. Essa opera secondo criteri di efficienza ed economicità definiti nello statuto di cui all'articolo 29 ed é sottoposta alla vigilanza del Ministro degli affari esteri.
3. Ai fini dell'espletamento dei propri compiti istituzionali l'Agenzia é autorizzata ad operare nei Paesi destinatari dell'APS e ad intrattenere rapporti con gli organismi internazionali, ivi inclusi l'Unione europea e le banche e i fondi che operano nell'ambito della cooperazione multilaterale allo sviluppo.
4. Ai medesimi fini di cui al comma 3 l'Agenzia puó istituire propri uffici operativi nei paesi prioritariamente destinatari dell'APS e presso le sedi centrali dei piú importanti organismi internazionali di aiuto allo sviluppo, in applicazione di accordi negoziati con i Paesi e gli organismi ospitanti per il tramite del Ministero degli affari esteri.
5. L'Agenzia, nei limiti delle funzioni di cui al presente articolo e fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, promuove e coordina l'attività di cooperazione allo sviluppo nel quadro degli accordi internazionali vigenti ed opera, utilizzando le risorse finanziarie costituite presso il Fondo unico per l'APS, in applicazione degli indirizzi politici di cui all'articolo 4, sulla base di un programma triennale di attività aggiornato annualmente per scorrimento, predisposto dall'Agenzia stessa e approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, previo parere del Comitato.
6. Entro il mese di febbraio di ogni anno, l'Agenzia predispone il programma triennale di attività di cui al comma 5 riferito al triennio successivo all'anno di presentazione. L'Agenzia, previa delibera del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 12, inoltra al Ministro degli affari esteri, per la verifica di conformità agli indirizzi politici, il suddetto programma, corredato:

a) di dettagliata relazione sull'attività da svolgere in Italia ed all'estero, contenente specifiche indicazioni sulla tipologia delle iniziative ordinarie e di emergenza da attuare in via bilaterale, multilaterale e multibilaterale in favore dei singoli Paesi e popolazioni beneficiari dell'APS;
b) del bilancio preventivo dell'esercizio finanziario del primo anno di vigenza del programma stesso.

7. Entro il mese di aprile di ogni anno l'Agenzia, previa delibera del consiglio di amministrazione, presenta al Ministro degli affari esteri il rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente, redatto sulla base del rendiconto fornito dal Mediocredito centrale, ai sensi dell'articolo 20, e certificato da un organismo di verifica contabile riconosciuto a livello internazionale, corredato di dettagliata relazione consuntiva dell'attività svolta nel medesimo periodo.
8. Entro il successivo mese di maggio i documenti di cui ai commi 6 e 7, muniti del previsto visto di conformità, sono inoltrati dal Ministro degli affari esteri al Comitato per l'emissione del relativo parere e presentati al Consiglio dei ministri ai fini dell'approvazione.
9. L'Agenzia predispone i programmi-Paese, di cui all'articolo 3, comma 2, e li sottopone, previa delibera del Consiglio di amministrazione, al Ministro degli affari esteri per la verifica di conformità agli indirizzi politici. Il Ministro trasmette i programmi predetti al Comitato con la richiesta della relativa approvazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 3.
10. L'Agenzia, in qualità di ente finanziatore:

a) identifica, formula e sottopone ad istruttoria le singole iniziative di cooperazione, nel rispetto delle modalità di attuazione della cooperazione, come definita all'articolo 3;
b) approva, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo unico di cui all'articolo 6, gli stanziamenti necessari per la realizzazione di ciascuna iniziativa;
c) emette le disposizioni e gli ordinativi di cui all'articolo 20, comma 3, per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti concessi a dono o a credito d'aiuto, ivi compresi quelli in favore di Stati, banche centrali o enti statali dei Paesi beneficiari dell'APS italiano, per l'esecuzione di attività previste nell'ambito del programma-Paese definito ed approvato secondo le modalità della presente legge;
d) gestisce e controlla l'attività degli enti, denominati enti esecutori, incaricati di stipulare i contratti, nonché di provvedere al coordinamento e monitoraggio delle relative attività, con gli organismi fornitori di beni e servizi necessari per la realizzazione delle iniziative di cooperazione, denominati enti realizzatori;
e) valuta per ciascuna iniziativa, sia nel corso della sua realizzazione che dopo il suo completamento, il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche al fine di acquisire utili indicazioni per la futura attività di cooperazione di propria competenza.

11. Nei casi in cui si rende necessario il coordinamento delle iniziative da parte degli uffici dell'Agenzia all'estero, nonché nei casi di interventi di emergenza, di cui all'articolo 2, e in altri casi particolari, l'Agenzia puó operare anche in qualità di ente esecutore, in particolare aggiudicando, stipulando ed amministrando direttamente i contratti con gli enti realizzatori.
12. L'Agenzia opera, inoltre, per facilitare le iniziative di cooperazione allo sviluppo promosse autonomamente da privati, ivi incluse quelle di cui agli articoli 23 e 28. A tal fine essa, fra l'altro:

a) fornisce a titolo gratuito servizi di informazione e di supporto specialistico ai promotori di tali iniziative;
b) partecipa, secondo criteri e modalità predefiniti, al finanziamento di tali iniziative;
c) promuove il coordinamento e la sinergia tra le iniziative.

13. L'Agenzia coordina e promuove, anche attraverso accordi quadro con istituzioni di ricerca e formazione italiane o nell'ambito dell'Unione europea, nonché attraverso apposite iniziative a livello nazionale, la formazione e l'aggiornamento di persone di cittadinanza italiana o degli Stati membri dell'Unione europea o di Paesi beneficiari dell'APS residenti nell'Unione europea, che si dedichino od intendano dedicarsi ad attività di cooperazione allo sviluppo. A tal fine l'Agenzia puó concedere, nel contesto di piú articolate iniziative di cooperazione, apposite borse di studio per la realizzazione di specifiche attività di formazione e ricerca da attuarsi nei Paesi beneficiari dell'APS.
14. L'Agenzia promuove, inoltre, anche attraverso il finanziamento di apposite iniziative, l'informazione, l'educazione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica nazionale, con particolare attenzione ai giovani, cui sono destinate specifiche iniziative sia in ambito scolastico che extra-scolastico, sulle tematiche dello sviluppo, della pace, della multicultura, della cooperazione e della solidarietà internazionali. A tale scopo essa collabora con le istituzioni competenti in materia di istruzione, formazione ed informazione e con le organizzazioni, comprese quelle di cui all'articolo 23, di specifica e consolidata esperienza nel settore di attività di cui al presente comma.
15. L'Agenzia, per favorire il perseguimento dei propri fini istituzionali, ha diritto di accedere ad appositi spazi autogestiti negli strumenti di informazione e di pubblicità.

Art. 10.

(Organi dell'Agenzia)

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori;
d) il comitato consultivo per la ricerca e la formazione.

Art. 11.

(Presidente)

1. Il presidente dell'Agenzia é nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; dura in carica tre anni e puó essere riconfermato solo per un successivo triennio.
2. La carica di presidente dell'Agenzia é incompatibile con la condizione di dipendente dell'Agenzia stessa e con la qualità di amministratore, membro degli organi di amministrazione o dipendente di enti pubblici economici o società commerciali.
3. Il dipendente dello Stato o di enti pubblici non economici nominato presidente dell'Agenzia é collocato fuori ruolo.
4. Il presidente dell'Agenzia decade dalla carica qualora entro sessanta giorni dalla comunicazione della nomina non sia cessata la condizione di incompatibilità.
5. Il presidente dell'Agenzia:

a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;
b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
c) sovrintende all'andamento generale dell'Agenzia;
d) presenta al Ministro degli affari esteri i programmi-Paese, il programma triennale di attività e la relativa relazione programmatica nonché il bilancio preventivo di cui al comma 6 dell'articolo 9;
e) presenta al Ministro degli affari esteri il rendiconto consuntivo e la relazione sull'attività svolta dall'Agenzia nell'anno precedente, di cui al comma 7 dell'articolo 9.

Art. 12.

(Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia é composto dal presidente e da otto membri, scelti fra persone di elevata e comprovata competenza ed esperienza almeno decennale in materia di cooperazione allo sviluppo, cosí designati:

a) uno dal Ministro degli affari esteri;
b) uno dal Ministro del tesoro;
c) uno di concerto fra il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
d) uno dal Ministro dell'ambiente;
e) due di concerto fra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro per la solidarietà sociale e il Ministro per le pari opportunità;
f) due di concerto fra la Conferenza dei presidenti delle regioni, l'Unione delle province d'Italia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro degli affari esteri; essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati solo per un successivo triennio.
3. Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il vicepresidente dell'Agenzia che coadiuva il presidente nell'ambito delle deleghe eventualmente conferitegli dal consiglio stesso e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
4. La carica di consigliere di amministrazione é incompatibile con la condizione di dipendente dell'Agenzia stessa e con la qualità di amministratore, membro degli organi di amministrazione o dipendente di enti pubblici economici o società commerciali.
5. I consiglieri di amministrazione decadono dalla carica qualora entro sessanta giorni dalla comunicazione della nomina non sia cessata la condizione di incompatibilità.
6. Il consiglio di amministrazione opera in conformità con quanto stabilito nello statuto, di cui all'articolo 29, comma 6, e in particolare:

a) delibera il programma triennale di attività dell'Agenzia corredato della relativa relazione programmatica;
b) delibera i programmi-Paese;
c) delibera il bilancio di previsione annuale entro il mese di febbraio dell'anno che precede ciascun esercizio, le eventuali note di variazione e il rendiconto consuntivo entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, corredato della relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato d'avanzamento delle attività;
d) delibera l'organizzazione interna e l'articolazione funzionale dell'Agenzia;
e) stabilisce le procedure relative al funzionamento dell'Agenzia;
f) approva le iniziative di cooperazione finanziate, anche parzialmente, attraverso il fondo unico per l'APS;
g) delibera gli impegni di spesa;
h) delibera l'attribuzione delle deleghe al presidente, al vice presidente, al direttore dell'Agenzia;
i) nomina il direttore dell'Agenzia;
l) nomina i dirigenti dell'Agenzia su proposta del direttore;
m) delibera l'apertura degli uffici periferici dell'Agenzia;
n) delibera in merito ad ogni questione che il presidente ritenga opportuno sottoporre alla sua attenzione.

7. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri sugli argomenti di cui al comma 6, lettere a), b) ed i) .
8. Il consiglio di amministrazione é convocato dal presidente almeno una volta al mese e delle sue deliberazioni viene data notizia mediante apposito bollettino.
9. Le delibere del consiglio non sono soggette all'approvazione o al visto di conformità dell'autorità di vigilanza ad eccezione dei casi specificamente indicati dalla presente legge.
10. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli affari esteri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il consiglio di amministrazione puó essere sciolto in caso di accertate deficienze tali da compromettere il normale funzionamento tecnico-amministrativo dell'Agenzia oppure di ripetute inosservanze degli indirizzi e delle deliberazioni del Comitato.
11. Nell'ipotesi di cui al comma 10 i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione sono esercitati da un commissario che viene nominato nel medesimo decreto di scioglimento del consiglio.
12. Il consiglio deve essere ricostituito secondo le modalità di cui al presente articolo entro sei mesi dalla nomina del commissario.

Art. 13.

(Collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori é composto da tre membri effettivi e tre supplenti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dei quali un revisore effettivo, con funzioni di presidente, e un revisore supplente designati dal Ministro del tesoro.
2. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni ed é rinnovabile per un solo triennio. I suoi componenti possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.
3. Il collegio dei revisori:

a) provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri contabili e delle scritture contabili ed effettua le verifiche di cassa;
b) redige una relazione sul rendiconto consuntivo.

Art. 14.

(Comitato consultivo per la ricerca
e la formazione)


1. Il comitato consultivo per la ricerca e la formazione é composto dal presidente dell'Agenzia e da dieci membri, scelti fra persone di elevata professionalità e comprovata esperienza nei settori della ricerca e della formazione riferiti all'attività di cooperazione allo sviluppo, cosí designati:

a) tre di concerto fra il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) due dal Ministro della sanità;
c) due dal Ministro dell'ambiente;
d) uno dal Ministro per le politiche agricole;
e) uno dal presidente dell'Accademia nazionale dei Lincei;
f) uno dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

2. I membri del comitato consultivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro degli affari esteri; essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati solo per un successivo triennio.
3. La carica di membro del comitato consultivo é incompatibile con quella di dipendente dell'Agenzia.
4. Il comitato consultivo elegge fra i suoi membri il vicepresidente che coadiuva il presidente nell'espletamento dei compiti deferitigli dal comitato consultivo stesso e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
5. Il comitato consultivo opera in conformità con quanto stabilito nello statuto, di cui all'articolo 29, comma 6, ed in particolare:

a) collabora alla definizione delle linee guida dell'attività di cooperazione allo sviluppo con particolare riferimento agli aspetti della formazione e della ricerca nei settori di competenza dei suoi membri;
b) esprime pareri in merito alle iniziative ed ai programmi bilaterali e multilaterali a rilevante componente di formazione e ricerca interamente o parzialmente finanziati dall'Agenzia;
c) esprime pareri in merito alle attività di cui all'articolo 9, commi 13 e 14, e ad ogni altra questione che il presidente ritenga opportuno sottoporre ad esso.

6. I pareri del comitato consultivo sono assunti a maggioranza semplice.
7. Il comitato consultivo é convocato dal presidente almeno una volta al mese. Alle riunioni del comitato consultivo possono essere chiamati a partecipare, con funzione consultiva, il direttore ed il personale dell'Agenzia.

Art. 15.

(Emolumenti degli organi dell'Agenzia)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati gli emolumenti del presidente, dei membri del consiglio di amministrazione, dei componenti del collegio dei revisori dell'Agenzia e dei membri del comitato consultivo per la ricerca e la formazione.

Art. 16.

(Direttore generale dell'Agenzia)

1. Il direttore generale dell'Agenzia é nominato dal consiglio di amministrazione ed é scelto fra persone di elevata e comprovata competenza ed esperienza almeno decennale in materia di cooperazione allo sviluppo e di significativa esperienza nei settori gestionale, amministrativo e della organizzazione del personale; dura in carica quattro anni e puó essere riconfermato solo per un successivo quadriennio. Il licenziamento, la revoca della nomina o la sospensione del mandato sono disposti dal consiglio di amministrazione.
2. Il direttore é dipendente dell'Agenzia; il suo trattamento economico é stabilito dal consiglio di amministrazione.
3. Il direttore dell'Agenzia:

a) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzione consultiva e con facoltà di iniziativa e proposta;
b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
c) predispone lo schema del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo da sottoporre al consiglio di amministrazione;
d) sovrintende all'attività dell'Agenzia e ne é responsabile nei confronti del consiglio di amministrazione;
e) esercita ogni altro compito inerente alla gestione dell'Agenzia che gli sia attribuito dal consiglio di amministrazione e non sia riservato ad altro organo dell'Agenzia stessa.

Art. 17.

(Personale dell'Agenzia)

1. Ai fini dell'espletamento dei compiti ad essa affidati dalla presente legge, l'Agenzia si avvale di proprio personale dipendente.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente dell'Agenzia presso la sede centrale e presso i suoi uffici all'estero sono regolati sulla base di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, che tiene conto della specificità dell'attività di competenza dell'Agenzia e dei criteri e parametri applicati al riguardo dall'Unione europea, da stipularsi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Alla contrattazione partecipa una delegazione dell'Agenzia appositamente nominata dal consiglio di amministrazione.
3. Il personale dipendente dell'Agenzia é assunto a tempo indeterminato mediante la procedura di selezione stabilita dal contratto collettivo di cui al comma 2, tenendo conto in via prioritaria della competenza ed esperienza specifica maturata presso istituzioni governative o internazionali operanti nell'ambito dell'APS. Per il personale cui saranno attribuiti incarichi dirigenziali tale esperienza, opportunamente documentata, non potrà essere inferiore ad un decennio.
4. In sede di prima applicazione della presente legge il personale dipendente dell'Agenzia é costituito dal personale di cui agli articoli 12, comma 3, e 16, comma 1, lettera e) , della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il rapporto di lavoro dipendente dall'Agenzia é incompatibile con qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o industria nonché di qualsiasi attività anche occasionale, che sia in conflitto con gli interessi e i compiti dell'Agenzia.
6. Il personale dipendente dell'Agenzia, su delibera del consiglio di amministrazione, puó essere distaccato per periodi limitati di tempo presso organismi internazionali che perseguono le finalità della presente legge.
7. L'Agenzia puó altresí avvalersi, per specifici incarichi da svolgere in Italia ed all'estero, di:

a) personale dipendente dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali, di enti pubblici non economici, nonché docenti universitari, docenti delle scuole di ogni ordine e grado, magistrati;
b) personale di cittadinanza italiana o degli Stati membri dell'Unione europea o di Paesi beneficiari dell'APS ai sensi della presente legge, assunto mediante contratto di diritto privato a termine sulla base di criteri e parametri stabiliti dal consiglio di amministrazione tenuto conto dei criteri e parametri osservati al riguardo dall'Unione europea.

8. I criteri per la messa a disposizione del personale di cui al comma 7, lettera a) , ivi inclusi il trattamento economico, assicurativo, previdenziale ed assistenziale, la durata, i limiti dell'incarico e l'equiparazione del servizio prestato all'estero a quello di istituto, sono stabiliti con apposito decreto dei Ministri competenti.
9. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge non é ammesso il ricorso a personale militare o di polizia. Il per sonale impiegato dall'Agenzia non puó in alcun modo essere coinvolto in attività militari o di polizia.

Art. 18.

(Attestato di fine servizio)

1. Al termine del servizio l'Agenzia, su richiesta degli interessati, provvede a rilasciare al personale che ha prestato servizio di cooperazione ai sensi degli articoli 17 e 25 un apposito attestato da cui risultino la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato.
2. Tale attestato costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato a servizio presso la pubblica amministrazione:

a) nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici;
b) nell'ammissione agli impieghi privati, compatibilmente con le disposizioni generali sul collocamento.

3. Il periodo di servizio é computato per l'elevazione del limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi.
4. Salvo piú favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate all'estero dal personale di cui al comma 1 sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

Art. 19.

(Struttura organizzativa
e regolamento dell'Agenzia)


1. La struttura organizzativa ed il regolamento che disciplina il funzionamento dell'Agenzia sono deliberati dal consiglio di amministrazione entro due mesi dall'approvazione dello statuto di cui all'articolo 29, comma 6.
2. Nell'ambito della struttura organizzativa dell'Agenzia, articolata su basi geografiche e dotata di tutte le competenze necessarie al corretto ed efficiente espletamento dei compiti di istituto affidati all'Agenzia stessa ai sensi della presente legge, sono previsti, in particolare:

a) un servizio di informazione e comunicazione, che assicuri tra l'altro l'accesso pubblico alla documentazione ed alla banca dati dell'Agenzia, collegato in rete telematica tanto con la struttura interna quanto con gli uffici dell'Agenzia all'estero;
b) un servizio a supporto delle attività di cooperazione decentrata;
c) un servizio di valutazione e controllo interni della efficienza e qualità tecnico-amministrativa dell'azione dell'Agenzia, a supporto dell'attività del consiglio di amministrazione.

Art. 20.

(Mediocredito centrale)

1. Al Mediocredito centrale é attribuita la competenza della gestione finanziaria e contabile del Fondo unico per l'APS che esso esercita in applicazione del regolamento di cui all'articolo 6, comma 6, e di una convenzione stipulata con l'Agenzia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.
2. Il Mediocredito centrale esercita inoltre le competenze previste dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, relative all'erogazione dei crediti di aiuto.
3. Tutte le operazioni relative al Fondo unico per l'APS sono effettuate dal Mediocredito centrale esclusivamente su disposizioni ed ordinativi dell'Agenzia.
4. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Mediocredito centrale predispone e presenta all'Agenzia il rendiconto consuntivo del Fondo unico per l'APS corredato di dettagliata relazione illustrativa.
5. Ai fini dell'espletamento dei compiti ad essa attribuiti dalla presente legge, l'Agenzia puó avvalersi del Mediocredito centrale per attività di consulenza specialistica nei settori di competenza, nei termini e secondo le modalità indicate in apposita convenzione da stipulare entro sei mesi dall'approvazione dello statuto di cui all'articolo 29, comma 6.

Art. 21.

(Annullamento di crediti concessi dall'Italia a titolo di aiuto)

1. I crediti vantati dall'Italia nei confronti dei PVS a piú basso reddito e maggiormente indebitati, concessi a titolo di aiuto allo sviluppo ai sensi delle leggi 24 maggio 1977, n. 227, 9 febbraio 1979, n. 38, 3 gennaio 1981, n. 7, e 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere annullati.
2. Possono formare oggetto di annullamento totale o parziale, per ogni singolo Paese, le rate in conto capitale ed in conto interessi relative a crediti di aiuto per i quali sia stata già effettuata almeno una erogazione alla data del 31 dicembre 1989.
3. Su richiesta del Paese che intende accedere ai benefici di cui al presente articolo, l'Agenzia provvede alla verifica dell'esistenza dei presupposti tecnico-economici per l'annullamento dei crediti di cui al comma 1, trasmettendone gli esiti al Ministro degli affari esteri che provvede all'inoltro degli stessi, corredati delle valutazioni di propria competenza, al Consiglio dei ministri.
4. Il Consiglio dei ministri, tenuto conto della verifica e delle valutazioni di cui al comma 3, stabilisce con propria deliberazione le modalità e i criteri dell'annullamento e dell'eventuale completamento degli interventi finanziati con crediti di aiuto, autorizzando il Ministro degli affari esteri a provvedere alla stipula del relativo accordo bilaterale con il Paese richiedente.
5. In attuazione della deliberazione e dell'accordo bilaterale e di cui al comma 4, l'Agenzia autorizza il Mediocredito centrale ad annullare le rate oggetto dell'accordo predetto.
6. L'attività di cooperazione allo sviluppo nei confronti dei Paesi che beneficiano dell'annullamento di cui al comma 1 é effettuata con finanziamenti a dono salva diversa, motivata determinazione adottata dal Consiglio dei ministri in relazione ai mutamenti favorevoli nelle condizioni del Paese beneficiario.

Art. 22.

(Agevolazioni fiscali
ed esenzioni tributarie)


1. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati da persone fisiche o giuridiche in favore delle organizzazioni non governative di cui all'articolo 23 sono deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui al titolo II del medesimo testo unico, nella misura massima del 2 per cento di detto reddito.
2. Le esenzioni fiscali di cui al comma 1 si applicano altresí a donazioni, lasciti, legati e liberalità erogati a favore del Fondo unico per l'APS di cui all'articolo 6.
3. L'acquisto di beni e servizi destinati alla realizzazione all'estero di iniziative di cooperazione in attuazione e per le finalità della presente legge non é soggetto all'imposta sul valore aggiunto.
4. L'importazione in Italia di merci provenienti dai Paesi beneficiari ai sensi della presente legge, destinate ad essere commercializzate nei circuiti del commercio equo e solidale, é effettuata in esenzione da imposte doganali e di importazione a condizione che l'Agenzia ne certifichi all'origine la produzione prevista e realizzata nell'ambito di iniziative di cooperazione allo sviluppo totalmente o parzialmente finanziate con le risorse del Fondo unico per l'APS.
5. Le organizzazioni che intendano avvalersi dei benefíci di cui al comma 4 sono iscritte, su loro richiesta, in apposito registro nazionale istituito presso il Ministero delle finanze con proprio decreto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini dell'iscrizione tali organizzazioni devono:

a) essere costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile ed avere come finalità statutarie l'effettuazione del commercio equo e solidale nonché il perseguimento della solidarietà internazionale e della cooperazione allo sviluppo;
b) dimostrare di aver svolto attività di commercio equo e solidale da almeno tre anni e di non aver alcun collegamento con soggetti italiani e stranieri aventi finalità di lucro;
c) dimostrare che il numero dei soci lavoratori é superiore a quello dei lavoratori non soci e che al loro interno non vi siano soci sovventori.

Art. 23.

(Organizzazioni non governative)

1. Le organizzazioni non governative, attive nel settore della cooperazione internazionale con i PVS, possono proporre iniziative ricadenti nelle finalità della presente legge ed essere ammesse a fruire dei relativi benefíci a condizione che:

a) siano costituite con atto pubblico ai sensi degli articoli 14, 36 e 39 del codice civile ed abbiano personalità giuridica in Italia o un rappresentante legale di cittadinanza italiana;
b) siano dotate di bilancio certificato e possano dimostrare la buona e corretta tenuta della contabilità;
c) il loro statuto contempli come attività principale la cooperazione allo sviluppo o la solidarietà internazionale a favore delle popolazioni dei PVS, oltre alla formazione e all'educazione allo sviluppo. Rientrano in tale ambito la realizzazione di progetti e programmi a termine nei PVS; iniziative di credito rotativo fiduciario per attività di autosviluppo; interventi di emergenza; la promozione del commercio equo e solidale e di risparmio etico per il credito fiduciario nei PVS; ogni altra attività atta a promuovere le finalità di cui all'articolo 1;
d) non perseguano finalità di lucro; non siano in alcun modo collegate a soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri, aventi scopo di lucro; non ricevano da uno stesso donatore o da piú donatori finanziariamente collegati contributi o donazioni in denaro, beni e servizi eccedenti il 10 per cento del loro bilancio;
e) prevedano l'obbligo statutario di destinare tutti i proventi, anche quelli commerciali ovvero discendenti da una qualunque forma di autofinanziamento, alle finalità statutarie che le abilitano ad essere soggetti di attività di cooperazione internazionale con i PVS;
f) siano in grado di dimostrare almeno un triennio di attività di cooperazione allo sviluppo nei PVS con esperienza operativa diretta e con una soddisfacente capacità organizzativa.

2. Le organizzazioni non governative in possesso dei requisiti di cui al comma 1 sono, a loro richiesta, iscritte in un apposito albo presso l'Agenzia per una durata di tre anni, rinnovabile in costanza di requisiti. Esse possono accedere ad uno o piú dei seguenti benefíci di legge:

a) il finanziamento completo delle attività, a valere sul Fondo unico per l'APS di cui all'articolo 6, fino al limite massimo di lire 500 milioni annue, eventualmente aggiornabile in sede di definizione della programmazione triennale dell'Agenzia, per interventi e progetti di piccola portata ivi compresi quelli per la formazione e l'infor mazione sulla cooperazione allo sviluppo in Italia, con i limiti e le modalità previste in questo settore dall'Unione europea e sempreché le organizzazioni stesse possano dimostrare di aver operato con successo nei PVS in tre degli ultimi cinque anni;
b) il cofinanziamento, a valere sul Fondo unico per l'APS, per la realizzazione di iniziative di cooperazione internazionale da loro promosse fino al limite massimo del 75 per cento dei costi previsti, sempreché il soggetto proponente assicuri il finanziamento di almeno il 15 per cento dei costi diretti;
c) l'accesso, alle condizioni previste per i crediti d'aiuto, ad una riserva non inferiore al 3 per cento del Fondo unico per l'APS per la concessione di microcrediti fiduciari nei PVS, secondo i criteri stabiliti dall'Agenzia e le procedure indicate da Mediocredito centrale;
d) le esenzioni fiscali di cui all'articolo 22.

3. Le organizzazioni non governative beneficiarie di un contributo o di un credito, ai sensi del comma 2, lettere, b) e c) , devono dimostrare a consuntivo l'intero valore dell'iniziativa e documentare la copertura dei relativi costi dichiarando i contributi pubblici e privati, la compartecipazione di partner ed i propri apporti in denaro, beni e servizi purché certificati. Il contributo é erogabile secondo le seguenti modalità:

a) il primo rateo dietro presentazione del programma completo di utilizzo dei fondi e di parametri accertabili per la valutazione del conseguimento dei risultati della iniziativa di cooperazione;
b) i ratei successivi, a seguito della presentazione di una relazione informativa sullo stato di avanzamento delle attività, della documentazione contabile giustificativa dell'intero ammontare del contributo già ricevuto e della documentazione contabile od altra idonea giustificazione dell'intero costo delle iniziative già poste in essere.

4. Le variazioni di utilizzazione del contributo rispetto a quanto originariamente stabilito devono essere esplicitamente approvate dall'Agenzia; l'approvazione si intende comunque concessa decorsi tre mesi dalla relativa richiesta formulata dall'organizzazione non governativa.
5. L'Agenzia é tenuta a controllare la rispondenza al vero di quanto dichiarato dal soggetto interessato ai sensi dei commi 3 e 4 ed a valutare in Italia ed all'estero il conseguimento degli obiettivi per i quali é stato erogato il contributo.
6. L'organizzazione non governativa, titolare di un contributo ai sensi del presente articolo, é tenuta a restituire i residui attivi risultanti dalla differenza tra l'ammontare ricevuto a titolo di contributo e quello risultante dalla documentazione contabile delle spese sostenute per la realizzazione del programma ovvero la quota ammessa a contribuzione dell'intero programma, al netto di eventuali interessi legali.
7. Le organizzazioni non governative iscritte all'albo di cui al comma 2 possono essere selezionate in qualità di enti esecutori per particolari iniziative individuate dall'Agenzia, con decreto del Ministro degli affari esteri, sulla base di confronti concorsuali chiaramente formulati ed ispirati comunque a privilegiare l'efficienza organizzativa, l'esperienza già maturata nel settore di intervento e nel Paese beneficiario nonché il maggior rispetto possibile delle procedure adottate in casi analoghi dall'Unione europea.
8. Alle iniziative nei PVS promosse dalle organizzazioni non governative, finanziate ai sensi del comma 2, lettere a) e b) , é destinato non meno del 15 per cento dei finanziamenti a dono per ciascun triennio.

Art. 24.

(Volontariato internazionale)

1. Ai sensi della presente legge, sono considerati volontari internazionali i cittadini maggiorenni italiani ovvero cittadini di uno dei Paesi membri dell'Unione europea, in possesso di idonei requisiti fisici e professionali, che abbiano contratto l'obbligazione di svolgere attività di volontariato con un soggetto di cooperazione non governativa nei PVS o in Paesi ad economia di transizione, nell'ambito di progetti di sviluppo e di solidarietà internazionale, comunque finanziati e riconosciuti dall'Agenzia conformi alle finalità di cui all'articolo 1.
2. La durata del contratto, per coloro che non hanno esperienza precedente nel settore, non puó essere inferiore a quella prevista dalla legge per il servizio civile nei casi di obiezione di coscienza; in questa fattispecie é parte integrante del contratto, oltre al servizio da prestarsi in loco, anche un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi da destinarsi a formazione e specializzazione professionale.
3. Nei casi in cui l'aspirante volontario abbia già maturato almeno un triennio di attività nei PVS od in Paesi ad economia di transizione, la durata del contratto sarà commisurata esclusivamente alle necessità del progetto nell'ambito del quale il volontario stesso é chiamato ad operare.
4. Il rapporto tra il volontario internazionale e l'organizzazione di cooperazione non governativa é regolato da uno specifico contratto; esso dovrà designare l'iniziativa di cooperazione nella quale il volontario é inserito, l'eventuale periodo di formazione, la durata effettiva della prestazione richiesta in loco nonché il trattamento economico, previdenziale ed assicurativo garantito.
5. Il trattamento economico del volontario é fissato nel contratto, tenuto conto dei massimali indicati annualmente dall'Agenzia, nonché della qualificazione ed anzianità professionale del volontario e della durata del suo impegno nei PVS.
6. La qualifica di volontario internazionale é attribuita con la registrazione del contratto da parte dell'Agenzia, cui viene trasmesso a cura dell'organizzazione non governativa contraente, entro trenta giorni dalla firma e comunque prima dell'inizio del servizio di cooperazione. L'Agenzia, dopo la verifica della conformità del contratto a quanto previsto nel presente articolo, ne trasmette copia al Ministero degli affari esteri per l'inoltro alla delegazione diplomatica territorialmente competente ed al proprio ufficio di rappresentanza, se esistente, ai fini della supervisione e controllo dell'attività svolta dal volontario.
7. I volontari internazionali, ad esclusione di quelli posti in aspettativa in quanto dipendenti da amministrazioni od enti pubblici, sono iscritti a cura dell'Agenzia all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma restando l'inesistenza degli obblighi contributivi a carico diretto dei volontari. L'Agenzia provvede direttamente al versamento degli importi sia presso il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, sia presso idoneo organismo per l'assicurazione contro le malattie e, previa definizione delle modalità e dell'entità dell'assicurazione stessa; i relativi oneri sono a carico del Fondo unico per l'APS di cui all'articolo 6.
8. Gli importi dei contributi previdenziali sono commisurati ai massimali stabiliti annualmente dall'Agenzia; i volontari ed i loro familiari a carico sono inoltre assicurati contro i rischi di infortuni e di malattia, compresa la morte, con polizza a loro favore e secondo condizioni stabilite annualmente dall'Agenzia.
9. Nel caso in cui il volontario sia dipendente da amministrazione od ente pubblico e sia stato posto in aspettativa ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera a) , il trattamento previdenziale ed assicurativo rimane a carico dell'organismo di appartenenza ed il relativo importo é rimborsato allo stesso sia per la parte di competenza che per quella a carico del lavoratore.

Art. 25.

(Diritti dei volontari internazionali)

1. Il titolare della qualifica di volontario internazionale, di cui all'articolo 24, ha diritto:

a) al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendente da amministrazione od ente pubblico, nell'ambito di specifici contingenti determinati per una durata triennale dai Ministri competenti. Il periodo trascorso in aspettativa é produttivo di effetti ai fini della progressione della carriera, degli scatti di anzianità e del trattamento di quiescenza e di previdenza;
b) al rilascio, da parte dell'Agenzia, dell'attestato per il servizio di volontariato prestato che costituisce, a parità di altre condizioni, titolo preferenziale di valutazione nella definizione di graduatorie per concorsi pubblici e per l'ammissione agli impieghi privati, fatte salve le disposizioni in materia di collocamento;
c) ad un periodo di ferie ordinario pari a trenta giorni per ogni anno di servizio prestato, compatibilmente con le esigenze della attività affidata al volontario e previa autorizzazione dell'organizzazione non governativa, nonché ad un periodo straordinario di durata massima pari a venti giorni in caso di gravi e comprovate motivazioni familiari, di salute, per matrimonio ovvero per l'esercizio dei diritti politici. I periodi di ferie ordinarie e straordinarie devono essere considerati utili ai fini del computo della durata del servizio prestato dal volontario;
d) alla conservazione del posto di lavoro, secondo le disposizioni relative ai lavoratori chiamati alle armi per il servizio di leva, qualora benefici del rinvio del servizio militare ai sensi della presente legge;
e) al rinvio del servizio militare, qualora soggetto all'obbligo di leva ed arruolato, che viene concesso dal Ministero della difesa, in tempo di pace, per la durata dell'attività di cooperazione internazionale in un PVS;
f) alla dispensa definitiva dall'obbligo di leva qualora la durata della prestazione, nell'ambito di un progetto di cooperazione internazionale in un Paese in via di sviluppo, risulti uguale o superi quella fissata per il servizio civile degli obiettori di coscienza.

2. L'Agenzia provvede a segnalare al Ministero della difesa i rinvii ed a richiede re le dispense, secondo condizioni e criteri definiti con decreto dal Ministro della difesa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli obiettori di coscienza hanno diritto a prestare il proprio servizio civile come volontari, con impegno di attività nei PVS non inferiore ad un anno.
4. Alle imprese private che concedono a propri dipendenti l'aspettativa senza assegni per l'esecuzione di una prestazione di volontariato in un PVS, é concessa facoltà di assumere personale sostitutivo con contratto a tempo determinato.

Art. 26.

(Doveri dei volontari internazionali)

1. L'attività dei volontari internazionali, impegnati in programmi di cooperazione finanziati ai sensi della presente legge, é sottoposta al controllo ed alla vigilanza della rappresentanza diplomatica e dell'ufficio dell'Agenzia competenti territorialmente, cui compete inoltre l'obbligo di registrare l'inizio e la conclusione della prestazione dei volontari stessi.
2. Il Ministro degli affari esteri dispone il rimpatrio di un volontario:

a) quando amministrazioni, istituti, enti od organismi per i quali presta la sua opera in un determinato Paese cessino la loro attività ovvero la riducano al punto da non essere piú in grado di trarre giovamento dalla prestazione prevista;
b) quando le condizioni del Paese nel quale presta la propria opera mutino in modo da impedire la prosecuzione od il regolare svolgimento dell'attività.

3. Le organizzazioni non governative possono risolvere anticipatamente il contratto con un volontario, disponendone il rimpatrio, in caso di grave inadempienza degli impegni assunti, previa autorizzazione dell'Agenzia.

Art. 27.

(Assistenza ai volontari rientrati)

1. L'Agenzia, anche attraverso specifici accordi con soggetti esterni, assicura un servizio di orientamento e di reinserimento nel mondo del lavoro dei volontari internazionali rientrati in Italia.

Art. 28.

(Cooperazione decentrata)

1. Le regioni, le province ed i comuni, singolarmente, in consorzio tra loro ovvero in collegamento con amministrazioni omologhe di Paesi dell'Unione europea, possono promuovere e finanziare, a valere su specifico capitolo del proprio bilancio, nell'ambito di quanto previsto dalla presente legge e dagli accordi e relazioni internazionali cui aderisce lo Stato italiano, iniziative di cooperazione decentrata e di solidarietà internazionale per favorire l'interscambio con amministrazioni periferiche ed agenzie locali nei PVS. Tali iniziative sono inquadrate nei programmi predisposti dall'Agenzia per le attività di cooperazione e solidarietà internazionali.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere inserite in accordi quadro e coordinate dai soggetti proponenti, nel rispetto sia delle norme vigenti, anche a carattere locale, che degli ambiti territoriali; i predetti soggetti provvedono a favorire e coordinare la partecipazione dei piccoli e medi organismi di natura economica e sociale presenti nei rispettivi territori e operanti nei settori coinvolti dalle attività di cooperazione decentrata, al fine di stabilire collegamenti operativi con organismi di analoga natura presenti nei Paesi beneficiari.
3. Per il raggiungimento delle finalità delle iniziative di cooperazione internazionale decentrata i soggetti promotori e finanziatori di cui al comma 1 possono, con propria deliberazione, inviare in missione pro prio personale dipendente; qualora una organizzazione non governativa partecipi all'iniziativa di cooperazione decentrata, il suo personale puó usufruire della qualifica di volontario internazionale, con i benefíci e gli obblighi previsti dalla presente legge.
4. Per il finanziamento di iniziative di cooperazione decentrata le regioni, le province ed i comuni possono accedere a contributi e cofinanziamenti di carattere internazionale nonché ricevere contributi e donazioni di carattere privato. Gli acquisti di beni e servizi per tali iniziative non hanno carattere commerciale e sono esenti da imposte.
5. Le province ed i comuni sono autorizzati a destinare allo specifico capitolo del bilancio di previsione per il finanziamento di iniziative di cooperazione decentrata fino allo 0,8 per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti; le regioni, con proprie leggi, possono istituire ed alimentare tale capitolo di spesa.
6. L'Agenzia puó cofinanziare le attività di cooperazione decentrata tra comunità locali italiane e comunità locali dei Paesi beneficiari che siano comprese nell'ambito della programmazione triennale predisposta sulla base degli indirizzi stabiliti in sede governativa e parlamentare. L'Agenzia puó disporre l'inserimento di iniziative di cooperazione decentrata nei programmi-Paese, per le finalità del presente articolo anche su richiesta di uno o piú dei soggetti locali di cui al comma 1. In questo ultimo caso, tutti i soggetti della cooperazione decentrata già attivi nel Paese beneficiario partecipano ad un tavolo di concertazione, promosso dall'Agenzia, con la finalità di definire i criteri in basi ai quali selezionare le iniziative meritevoli di essere inserite nella programmazione triennale.
7. Le attività di cooperazione decentrata che rientrano nella programmazione triennale nonché quelle relative ad interventi di emergenza, di riabilitazione, di formazione o di informazione ed educazione allo sviluppo in Italia, possono essere cofinanziate in misura variabile, fino ad un massimo del 75 per cento del loro costo, in base alla previa valutazione effettuata dall'Agenzia. Le iniziative di cooperazione decentrata che godano del cofinanziamento dell'Agenzia sono soggette al controllo ed al monitoraggio della stessa Agenzia; i soggetti proponenti di cui al comma 1 sono tenuti a presentare la rendicontazione dei costi complessivamente sostenuti.
8. L'Agenzia, sulla base delle indicazioni eventualmente ricevute in sede governativa e parlamentare, stabilisce per ogni triennio di riferimento il valore percentuale massimo del Fondo unico per l'APS da destinare alle iniziative di cooperazione decentrata, individuando nel contempo le tematiche prioritarie sulle quali dovranno svilupparsi tali attività.

Art. 29.

(Norme transitorie e finali)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Presidenti delle Commissioni affari esteri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati provvedono alla nomina dei membri del Comitato parlamentare di cui all'articolo 5.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, provvede con proprio decreto, ai sensi della legge 12 gennaio 1991, n. 13, a nominare un commissario straordinario del Governo con il compito di assicurare la continuità dell'azione amministrativa in essere e derivante dalle preesistenti disposizioni legislative in materia di APS, fino al suo completo trasferimento all'Agenzia, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4.
3. Per l'espletamento dei propri compiti, il commissario si avvale delle risorse e delle strutture esistenti presso il Ministero degli affari esteri derivanti dall'applicazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, cui é preposto per la durata del mandato; le risor se necessarie sono assicurate dallo stesso Ministero degli affari esteri che mantiene lo specifico capitolo del proprio bilancio di previsione.
4. Il commissario rimane in carica un anno, prorogabile in caso di mancato completamento dei compiti di cui al comma 2, su motivata indicazione del Comitato.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati gli organi dell'Agenzia. Il consiglio di amministrazione é convocato entro quindici giorni dalla sua nomina e procede entro i successivi trenta giorni alla designazione del direttore generale.
6. Entro tre mesi dall'insediamento degli organi, l'Agenzia provvede all'elaborazione del proprio statuto e lo trasmette al Governo, che lo sottopone all'approvazione del Comitato, che vi provvede entro trenta giorni.
7. L'Agenzia provvede, di concerto con il Mediocredito centrale, alla costituzione del Fondo unico per l'APS, di cui all'articolo 6, secondo quanto disposto in apposito regolamento adottato dal Ministero del tesoro.
8. L'istituzione del Fondo presso il Mediocredito centrale é comunicata al Ministero del tesoro che provvede, entro trenta giorni, a trasferirvi le risorse in essere su tutti i capitoli di bilancio che concorrono a formare l'APS in tutte le sue forme, che sono conseguentemente annullati. Presso il Fondo rotativo di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b) , sono trasferite altresí le risorse di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, come modificato dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
9. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, istituisce un apposito capitolo nello stato di previsione del medesimo Ministero sul quale affluiscono le risorse destinate ad alimentare il Fondo unico per l'APS di cui all'articolo 6.
10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia provvede a dotarsi del personale e delle strutture necessari per l'adempimento delle proprie funzioni e procede alla definizione delle procedure di cui all'articolo 12, comma 6, lettera e).BFT.
11. É istituito presso il Ministero degli affari esteri un apposito ufficio stralcio, cui sono demandate esclusivamente le attività inerenti la chiusura dei contenziosi in essere e gli interessi per ritardato pagamento maturati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i soli aspetti di natura tecnica, l'ufficio stralcio puó avvalersi dell'Agenzia.
12. Entro il termine stabilito al comma 5 per la prima convocazione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, il Ministero degli affari esteri, al fine del definitivo trasferimento all'Agenzia stessa delle proprie competenze e funzioni in materia di cooperazione allo sviluppo, provvede all'inventario dettagliato di tutte le attività in essere ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, evidenziando quelle gravate da contenzioso.
13. Entro il medesimo termine di cui al comma 10, su richiesta dell'Agenzia, si procede al definitivo trasferimento di cui al comma 12, fatta eccezione per le attività gravate da contenzioso per le quali si applica quanto previsto al comma 11. Le modalità dell'operazione, che deve essere completata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite di comune accordo tra il commissario straordinario e l'Agenzia; tutta la documentazione relativa alle attività conferite all'Agenzia é trasferita contestualmente. L'Agenzia subentra al Ministero degli affari esteri nei rapporti in essere con i terzi, relativamente alle sole attività trasferite.
14. Il Ministero degli affari esteri provvede tempestivamente ad impartire le opportune direttive alle rappresentanze diplomatiche affinché provvedano a darne comunicazione ai partner
bilaterali e multilaterali.
15. Le iniziative non perfezionate amministrativamente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se già autorizzate secondo la normativa vigente prima della predetta data, sono sottoposte al riesame dell'Agenzia che, ove ne ravvisi la validità, ne assicura l'esecuzione. In caso contrario, le medesime iniziative possono essere annullate ovvero riformulate dandone motivata comunicazione a tutti i soggetti interessati.
16. Entro lo stesso termine di cui al comma 10, l'Agenzia subentra altresí al Ministero degli affari esteri nei rapporti contrattuali in essere con il personale a contratto di cui agli articoli 12 e 16, comma 1, lettera e) , della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla loro naturale scadenza che, laddove anteriore, é prorogata fino ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale personale é trasferito presso l'Agenzia secondo modalità e tempi stabiliti dall'Agenzia stessa, d'intesa con il commissario straordinario, comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
17. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge, ed in particolare:

a) la legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni;
b) il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177;
c) l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116;
d) la legge 28 marzo 1991, n. 106;
e) la legge 29 agosto 1991, n. 288;
f) l'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
g) la legge 6 febbraio 1992, n. 180;
h) l'articolo 19 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e successive modificazioni;
i) la legge 16 luglio 1993, n. 255;
l) l'articolo 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559;
m) il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, e la relativa legge di conversione 17 febbraio 1994, n. 121;
n) il comma 4 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373;
o) il comma 3 dell'articolo 1 e gli articoli 4, 9 ed 11 del decreto-legge 1º luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426.

18. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.