Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 2465

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 2465


DISEGNO DI LEGGE




presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

e col Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

(MACCANICO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 1997

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti all'Accordo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite - INTELSAT - ai fini dell'applicazione delle intese sui firmatari multipli, adottati a Copenaghen il 31 agosto 1995







ONOREVOLI SENATORI. - L'INTELSAT é una Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite. Ha sede a Washington e svolge da oltre trent'anni un ruolo importante nel campo della telefonia e della trasmissione dati; di essa fanno parte centoquarantuno Paesi. La sua struttura prevede, accanto alle Parti (gli Stati), anche i cosiddetti "firmatari", enti nazionali pubblici o privati operativi nel settore delle telecomunicazioni che danno i capitali per il funzionamento dei servizi curati dall'Organizzazione. Il firmatario italiano é la Telecom, che rappresenta il terzo investitore, con il 4,8 per cento del capitale totale.
Un processo di ristrutturazione di INTELSAT é stato avviato da oltre un biennio allo scopo di consentire all'Organizzazione di inserirsi nei nuovi scenari che si vanno definendo nel campo delle telecomunicazioni sotto l'impulso delle nuove tecnologie e dei princípi che sono ispirati alla libera concorrenza.
La ventesima Assemblea delle Parti di INTELSAT, svoltasi a Copenaghen nell'agosto del 1995, ha approvato alcuni emendamenti all'Accordo istitutivo, ratificato ai sensi della legge 23 marzo 1973, n. 163, che consentono la designazione di piú di un firmatario da parte dei Paesi membri. Gli emendamenti rispondono all'esigenza di una maggiore liberalizzazione nel settore delle telecomunicazioni, di un incremento dell'utilizzazione globale del sistema INTELSAT e di un ampliamento degli investimenti.
In base alla nuova normativa, i nuovi firmatari hanno l'opportunità di accedere direttamente al sistema spaziale INTELSAT, di investire in esso come ogni altro firmatario e di avere direttamente approvate dall'Organizzazione le proprie stazioni terrestri.
Una volta che gli emendamenti sono entrati in vigore, ciascun Governo puó, su base volontaria, designare i propri firmatari. Occorre osservare, tuttavia, che la rappresentanza in seno agli organi decisionali resta invariata. Nel Consiglio dei Governatori i firmatari continuano ad essere rappresentati da un solo "Governatore" per Paese, il quale é designato dai firmatari che, individualmente o collettivamente, hanno raggiunto il livello minimo di investimenti nel sistema INTELSAT per accedere a detto Consiglio. Nell'organo assembleare tutti i firmatari possono partecipare ai lavori. Un solo voto, tuttavia, puó essere valido per ciascun Paese e gli altri firmatari non sono conteggiati per la costituzione di un quorum .
Gli emendamenti non avrebbero, pertanto, conseguenze rilevanti sul funzionamento degli organi di INTELSAT. Essi consentirebbero invece una maggiore flessibilità per quei Governi che intendessero avvalersi della possibilità di accordare a piú di una entità l'accesso diretto al sistema INTELSAT.
Gli emendamenti apportati agli articoli I, II, VIII, IX e XVI dell'Accordo sono tutti finalizzati a rendere compatibile il testo con la nozione di firmatario multiplo, statuendo in particolare che nell'organo assembleare gli eventuali firmatari multipli di un Paese dispongono soltanto di un voto (articolo VIII paragrafo e) ) e che nel Consiglio dei Governatori vi é comunque un solo Governatore per Paese (articolo IX, paragrafo a ).

Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al secondo comma dell'articolo 11- ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare gli emendamenti all'Accordo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite - INTELSAT - ai fini dell'applicazione delle intese sui firmatari multipli, adottati a Copenaghen il 31 agosto 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione é data agli emendamenti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XVII dell'Accordo INTELSAT.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


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