Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 2325
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SENATO DELLA REPUBBLICA
  XIII LEGISLATURA
N. 2325
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro degli affari esteri
(DINI)
di concerto col Ministro dell'interno
(NAPOLITANO)
col Ministro delle finanze
(VISCO)
e col Ministro dei trasporti e della navigazione
(BURLANDO)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 1997
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sui servizi aerei, con annessa tabella delle rotte, fatto a Vilnius il 4 aprile 1996
ONOREVOLI SENATORI. - Alla fine del 1995, le competenti Autorità aeronautiche lituane hanno richiesto lo svolgimento di consultazioni aeronautiche al fine di concludere un accordo aereo con l'Italia.
Tutto ció traeva origine dalla necessità di regolamentare il crescente volume di traffico passeggeri e merci tra i due Paesi.
Le consultazioni si svolgevano nel gennaio '96 in un clima cordiale e di collaborazione. Al termine dei negoziati veniva parafato il testo normativo e l'annesso tecnico dell'Accordo aereo che istituiva servizi aerei di linea tra punti nei territori di origine verso le rispettive capitali, via un punto intermedio in Europa e con possibilità di prosecuzione su uno scalo in Europa stessa.
Lo stesso Accordo é stato firmato a Vilnius il 4 aprile 1996 in occasione della visita del Sottosegretario di Stato degli affari esteri, ambasciatore Ferraris.
L'Accordo detta le norme per la regolarizzazione dei servizi aerei tra i due Paesi ai sensi della Convenzione sull'Aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, reso esecutivo con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, e ratificata ai sensi della legge 17 aprile 1956, n. 561, e stabilisce, tra l'altro, i princípi che regolano l'esercizio dei servizi concordati tra le due Parti.
Ció significa che i predetti servizi dovranno essere adeguati al soddisfacimento delle esigenze del trasporto tra i due Paesi di passeggeri, merci e posta.
Le due Parti si sono impegnate inoltre, in conformità ai dettami della Convenzione di Chicago, a salvaguardare reciprocamente la sicurezza dell'aviazione da eventuali atti di illecita ingerenza e a fornirsi reciprocamente la necessaria assistenza, allo scopo di prevenire e prevedere incidenti.
In particolare, l'articolo 3 dell'Accordo prevede, per le imprese designate, i diritti di sorvolo, di scalo tecnico e di scali commerciali, con il divieto di cabotaggio.
L'articolo 4 definisce le modalità di designazione di una sola compagnia aerea per Parte quale vettore nazionale.
L'articolo 5 concerne, ove ció si renda necessario, la facoltà di revocare e di sospendere i diritti concessi alla compagnia designata.
L'articolo 6 riguarda la materia doganale: alle imprese designate viene concessa l'esenzione dai dazi doganali per i carburanti, per gli olii lubrificanti, per le provviste di bordo, per le parti di ricambio e per le attrezzature normali che si trovano a bordo degli aerei.
L'articolo 7 stabilisce pari ed eque opportunità nell'esercizio dei servizi concordati per ciascuna impresa designata.
L'articolo 8 fissa le modalità per la determinazione delle tariffe. In caso di disaccordo tra le parti, le Autorità aeronautiche dei due Paesi dovranno adoperarsi per determinare la tariffa di comune accordo. Qualora non si raggiunga alcuna intesa, in base a quanto stabilito dall'articolo 15 verranno tenuti negoziati.
L'articolo 9 concerne i criteri di applicabilità delle leggi, dei regolamenti e delle direttive amministrative di una Parte contraente agli aeromobili ed ai passeggeri della compagnia designata dall'altra Parte contraente.
L'articolo 10 riguarda il riconoscimento di licenze e certificati.
L'articolo 11 regola il trattamento delle rappresentanze delle compagnie aeree designate e consente di mantenere nel territorio dell'altra Parte contraente, su base di reciprocità ed in conformità alle leggi vigenti, propri uffici nonché personale commerciale, amministrativo e tecnico, necessario all'espletamento del traffico aereo di linea convenuto. É concesso inoltre l'impiego di cittadini di Paesi terzi, ove autorizzato dalle Autorità competenti.
L'articolo 12 stabilisce l'obbligo delle Parti contraenti di salvaguardare reciprocamente la sicurezza dell'aviazione civile.
L'articolo 13 regola la vendita dei titoli di trasporto ed il trasferimento dei proventi.
L'articolo 14 fissa le modalità di eventuali consultazioni per la modifica dell'Accordo.
L'articolo 15 disciplina la soluzione di eventuali controversie sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo attraverso consultazioni tra le Parti contraenti.
L'articolo 16 prevede l'adattamento dell'Accordo bilaterale alle convenzioni multilaterali cui aderiscono le due Parti contraenti.
L'articolo 17 stabilisce la reciproca fornitura di dati statistici sul traffico aereo tra i rispettivi Paesi.
L'articolo 18 prevede la registrazione dell'Accordo e delle eventuali modifiche presso l'Organizzazione interministeriale per l'Aviazione civile internazionale.
Gli articoli 19, 20 e 21 concernono le modalità di notifica della decisione di una Parte contraente di sospendere l'Accordo, la validità e l'entrata in vigore dello stesso.
| DISEGNO DI LEGGE |
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Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania sui servizi aerei, con annessa tabella delle rotte, fatto a Vilnius il 4 aprile 1996. |
| Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione é data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso. |
| Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |