Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 1883

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 1883


DISEGNO DI LEGGE




presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(TREU)

e dal Ministro dei trasporti e della navigazione

(BURLANDO)

di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio

e della programmazione economica


(CIAMPI)

(V. Stampato Camera n. 2531 )

approvato dalla Camera dei deputati il 18 dicembre 1996

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 18 dicembre 1996



Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 546, recante interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia






DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 546, recante interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia, é convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedi menti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 ottobre 1995, n. 450, 29 dicembre 1995, n. 555, 26 febbraio 1996, n. 85, 26 aprile 1996, n. 220, 29 giugno 1996, n. 340, e 30 agosto 1996, n. 448.






ALLEGATO



MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1996, N. 546



All'articolo 1, dopo il comma 6 é aggiunto il seguente:

"6- bis. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo riferisce al Parlamento in merito alle modalità con cui il Gruppo Alitalia ha dato seguito ai prepensionamenti, agli effetti sulle imprese del Gruppo medesimo in termini di nuova organizzazione e di efficienza nonché al rispetto delle finalità del presente decreto".




Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 546, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 1996.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE



Interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale
del Gruppo Alitalia


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per attuare il programma di carattere previdenziale riguardante il personale del Gruppo Alitalia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legge:


Interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale
del Gruppo Alitalia


Articolo 1.


Articolo 1.

(Disposizioni per il Gruppo Alitalia)

(Disposizioni per il Gruppo Alitalia)

1. Al fine di garantire la prosecuzione del piano di riassetto organizzativo e produttivo, tenuto conto anche del processo di liberalizzazione nell'ambito del mercato interno comunitario, é autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in favore delle imprese del Gruppo Alitalia esercenti il trasporto aereo un piano di pensionamenti anticipati per il triennio 1995-1997, nel limite massimo di 700 unità, sulla base dei seguenti criteri:

a) possono essere ammessi al beneficio del pensionamento anticipato i lavoratori dipendenti da imprese del Gruppo in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva e assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico viene erogato con una maggiorazione dell'anzianità contributiva e assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni regolanti la suddetta assicurazione generale obbligatoria, e in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del sessantesimo anno di età. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori interessati che siano già in possesso dei predetti requisiti, ovvero che li matureranno nel corso del triennio 1995-1997, entro il 14 settembre 1996. Le imprese, sulla base del programma triennale di pensionamenti anticipati, sul quale vanno sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e delle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione, provvedono a selezionare le domande presentate trasmettendole ai competenti enti previdenziali. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità;
b) possono essere altresí ammessi al beneficio del pensionamento anticipato rispetto all'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, con le procedure, i limiti e le contribuzioni previsti dal presente articolo, nonché nell'ambito del limite massimo di cui al presente comma, i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dipendenti da imprese del Gruppo di età non inferiore ai 55 anni se uomini e ai 50 se donne e che abbiano maturato i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Agli stessi spetta una maggiorazione dell'anzianità contributiva commisurata ai periodi mancanti al compimento dell'età di 60 anni se uomini e di 55 anni se donne.

1. Identico.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 31 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1996, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, é approvato il piano di cui al comma 1.

2. Identico.

3. I lavoratori che fruiscono dei pensionamenti anticipati previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e dal presente articolo non possono, per un periodo pari all'entità della maggiorazione dell'anzianità contributiva e assicurativa riconosciuta, assumere incarichi o intrattenere rapporti che comunque comportino una prestazione d'opera o di attività, anche occasionale, con le imprese del Gruppo Alitalia ovvero con soggetti con esse operanti. Il medesimo divieto si applica anche con riguardo alle imprese operanti nell'ambito del trasporto aereo. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma l'erogazione della pensione é sospesa per un periodo pari all'entità della maggioranza dell'anzianità contributiva e assicurativa riconosciuta.

3. Identico.

4. I divieti di cui al comma 3 si applicano anche, fino al compimento dell'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ai lavoratori che fruiscono di incentivi alle dimissioni. L'inosservanza di tali divieti comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria di ammontare pari al valore dell'incentivo ricevuto.

4. Identico.

5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 6,4 miliardi per l'anno 1995, in lire 22,8 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 27,4 miliardi a decorrere dall'anno 1997, é rimborsato ai competenti enti previdenziali su apposita rendicontazione in relazione all'effettiva attuazione del piano di cui al comma 2.

5. Identico.

6. All'onere di lire 6,4 miliardi per l'anno 1995, di lire 22,8 miliardi per l'anno 1996 e di lire 27,4 miliardi per l'anno 1997, si provvede a carico del capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

6. Identico.

6- bis. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo riferisce al Parlamento in merito alle modalità con cui il Gruppo Alitalia ha dato seguito ai prepensionamenti, agli effetti sulle imprese del Gruppo medesimo in termini di nuova organizzazione e di efficienza nonché al rispetto delle finalità del presente decreto.


Articolo 2.


Articolo 2.

(Abrogazione)

(Abrogazione)

1. Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 448.

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addí 23 ottobre 1996.

SCÁLFARO


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Visto, il Guardasigilli : FLICK

Identico.