Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 113

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 113


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori MANIERI, MARINI e FIORILLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Modifica alle norme penali per la tutela dei minori






ONOREVOLI SENATORI. - Presentiamo oggi al Senato questo disegno di legge, già proposto alla Camera dei deputati nella X legislatura (atto Camera n. 5455) e al Senato nella XI e nella XII legislatura (atti Senato n. 55 e n. 65), augurandoci che in questo ramo del Parlamento esso possa essere presto esaminato, vista l'importanza dell'argomento.
I dibattiti scientifici e culturali in tema di minori, succedutisi nel nostro Paese con sempre maggiore frequenza, hanno maturato nella coscienza collettiva una sempre maggiore consapevolezza della fondamentale importanza che ha per la persona umana un armonico sviluppo della sua personalità nell'età dell'adolescenza. Certi traumi rischiano di essere irreversibili e dar luogo ad una personalità succube o deviata, spesso causa a sua volta di fenomeni criminogeni non trascurabili.
É, inoltre, mutata, progressivamente e parallelamente, anche la legislazione nel nostro Paese: partendo dalla concezione del minore-oggetto, affidato all'esclusivo potere di un padre-padrone (di cui é espressione tipica l'articolo 571 del codice penale, che implicitamente ammette l'uso della violenza come "mezzo di correzione", punendone esclusivamente l' abuso ), ci si é sempre piú orientati, sulla scorta dei princípi enunciati dalla Costituzione repubblicana e dalla Carta dei diritti del fanciullo approvata dall'ONU nel 1959, verso un concetto di famiglia intesa come centro di affetti e relazioni tra persone aventi tutte pari diritti e pari dignità, con la sempre maggiore valorizzazione del ruolo o della funzione quale presenza rassicurante ed educatrice del genitore nei confronti del minore.
In tal senso si é orientata tutta la legislazione di questi ultimi anni sulla riforma del diritto di famiglia (dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, alle leggi 22 maggio 1974, n. 357, sull'adozione, e 4 maggio 1983, n. 184, sull'affidamento familiare).
All'evoluzione della legislazione in campo civile, peró, non é seguito un parallelo aggiornamento dei corrispondenti valori nel settore penale, sicché il divario di disciplina e di impostazione ideologico-culturale é divenuto oggi paradossalmente ancora maggiore all'interno della stessa legislazione del nostro Paese (basti pensare, ad esempio, che l'omissione di soccorso ad un minore abbandonato puó essere oggi perseguita con una pena addirittura soltanto pecuniaria, e ció perfino nel caso in cui da questa omissione derivasse la morte del minore).
Negli ultimi anni, inoltre, si é dovuto registrare da un lato un impressionante aumento della criminalità minorile, dovuto, se non esclusivamente, in misura quanto meno prevalente, all'impiego spregiudicato di minori nella commissione di reati, sul presupposto della loro non punibilità. Dall'altro lato si assiste ad un'esplosione di delitti contro minori (dai rapimenti, alle violenze sessuali) dovuti spesso a fenomeni di pedofilia o commercializzazione di immagini di sesso piú o meno violente, in cui vengono coinvolti fanciulli di età sempre piú bassa. Tutte queste ragioni rendono, a nostro avviso, non piú rinviabile un intervento del legislatore atto a tutelare, anche in campo penale, i diritti del minore nel suo complesso: dall'integrità fisica alla libertà individuale, dalla sfera sessuale all'istruzione, dal lavoro all'educazione.
Con l'articolo 1 di questo disegno di legge viene creata - per ragioni di opportunità sistematica - una nuova sezione nel codice penale nella quale vengono poi raggruppati tutti i delitti contro la libertà dei minori.
Con l'articolo 2 si riformula sostanzialmente, introducendo un nuovo articolo dopo l'articolo 609 del codice penale, la fattispecie già prevista dall'articolo 519 e se guenti e comunemente nota come "violenza presunta": si é peró apportata un'importante innovazione con l'eliminazione della distinzione concettuale tra "congiunzione carnale" e "atti di libidine", la cui linea di demarcazione é assai sottile e, quel che é peggio, costringe il giudice ad un indagine approfondita e minuziosa che é mortificante per chi la subisce e foriera, spesso, di conseguenze psicologiche devastanti per la sensibilità dei minori.
Sotto il profilo del disvalore sociale, oltretutto, appare anche opportuno considerare i due comportamenti alla stessa stregua, tenuto anche conto che certi atti di libidine, specie se reiterati e protratti, arrecano offesa non inferiore a quella di una congiunzione sessuale completa.
Si é ritenuto inoltre opportuno elevare il minimo edittale della pena originaria per evitare che, in presenza di un'offesa obiettivamente grave, il colpevole possa facilmente ottenere - avvalendosi di attenuanti e benefici processuali - la sospensione condizionale della pena.
Tra i soggetti attivi del reato si sono inseriti anche l'adottante e l'affidatario, in armonia - come s'é detto - con le leggi sopra citate dell'adozione e dell'affidamento familiare.
Vengono, di conseguenza, abrogate, con l'articolo 3, alcune fattispecie previste dall'articolo 519 del codice penale, divenute circostanze entrate a far parte del nuovo articolo 609 -bis, come elementi costitutivi del reato.
Con l'articolo 4 si é voluto far salvo l'amore tra minori, in considerazione della maggiore e precoce maturità psicologica e sessuale oggi riscontrabile tra di essi, prevedendo l'esclusione della punibilità se l'atto sessuale é consapevolmente compiuto tra minori che abbiano compiuto tredici anni.
Con l'articolo 5 si aggiunge alle tradizionali aggravanti dell'uso di armi e del travisamento (già previste nel codice penale) anche quella dell'abuso di autorità.
Con l'articolo 6 si prevede, nel caso di persone riunite, la fattispecie autonoma della "violenza di gruppo" nei confronti di minori, una delle manifestazioni piú ripugnanti alla coscienza sociale.
Con l'articolo 7 si é presa in considerazione l'ipotesi residuale dell'odierno articolo 530 del codice penale, dopo l'unificazione concettuale di cui s'é detto, aumentando, sia pure di poco, la pena edittale minima, ma evidenziando la necessità di un comportamento intenzionale (e perció meritevole di sanzione) in modo che la norma non vada a colpire comportamenti semplicemente colposi, che spazi abitativi limitati, soprattutto in certe condizioni, rendono sempre possibili.
Si é infine voluto abbandonare l'attuale concetto di "minore moralmente corrotto", sia perché si vuole escludere un'indagine giudiziaria piú devastante nella psiche di chi la subisce che utile all'amministrazione della giustizia, sia perché si ritiene che, comunque, indipendentemente dalla psiche del minore, il comportamento intenzionale e volontario di chi fa presenziare un minore ad atti sessuali non merita di restare esente da sanzione penale.
L'articolo 8 ridetermina i soggetti tenuti a prestare assistenza e solidarietà familiare, concetto che l'evoluzione giurisprudenziale ha ormai ben individuato e delineato. La pena viene aumentata sia nel primo che nel secondo comma e per la gravità obiettiva dei comportamenti indicati e per l'essenzialità e la non rinunciabilità ad una piú intensa tutela di bisogni elementari come la "sussistenza", che é il minimo indispensabile per l'umana sopravvivenza. Si prevede, inoltre, una multa da lire duecentomila a lire dieci milioni.
Si sono eliminate le modalità di comportamento previste dall'attuale articolo 570 del codice penale sia perché ormai anacronistiche, sia perché appaiono del tutto irrilevanti i modi ed i comportamenti attraverso i quali le necessità primarie dei minori (e non solo dei minori) non vengono rispettate.
L'articolo 9 si limita ad abrogare tout court l'articolo 571 del codice penale: continuare ad ammettere - come s'é detto - la liceità di "mezzi di correzione" é anacronistico, se non addirittura criminogeno quan do si richiede - come fa l'attuale articolo 571 del codice penale - che per la loro punibilità si sia "ecceduto" fino a mettere in pericolo l'integrità fisica o psichica del minore.
Con l'articolo 10 si é voluto sanzionare con un aumento di pena la commissione di atti osceni in luogo pubblico o aperto al pubblico in presenza di minore di anni quattordici.
Con l'articolo 11 si é voluta sanzionare con un aumento di pena la divulgazione a minori di riviste, giornali, pornocassette e simili, e si é previsto un ulteriore aumento di pena e con la multa non inferiore a lire due milioni per chi quelle immagini riproduce in pubblicazioni specificamente destinate ai minori. Ció per l'evidente turbamento che essi possono arrecare all'equilibrato sviluppo psico-intellettuale del minore nell'età della sua formazione.
L'articolo 12 é volto invece alla tutela dei minori di quattordici anni dall'impiego indiscriminato nella produzione di riviste, filmetti, pubblicità e simili, di carattere pornografico.
Gli articoli 13, 14 e 15 affrontano il delicato problema della sottrazione dei minori, che va dal "dispetto" fatto da un genitore separato all'altro che ha ottenuto l'affidamento del minore fino al triste fenomeno del rapimento e del commercio di minori.
Si é perció ritenuto opportuno formulare un ventaglio di ipotesi, graduandole quanto a gravità, in modo da ottenere un equilibrato trattamento sanzionatorio e porre in atto un'adeguata tutela sociale di valori tra di loro assai diversi.
Per il minore degli anni diciotto, ma maggiore degli anni quattordici, si é ritenuto opportuno dare rilevanza al consenso da esso prestato.
Si é ritenuto, in ogni caso, di privilegiare il rientro senza turbamenti del minore nell'ambito familiare dal quale é stato comunque sottratto e si é perció espressamente prevista l'applicabilità delle circostanze attenuanti che l'articolo 525 del codice penale attualmente prevede per il ratto di persone.
Per i minori di anni quattordici non si poteva invece prendere in considerazione il consenso da costoro eventualmente prestato, perció la loro sottrazione si considera sempre e comunque non consensuale. Nel caso quindi di sottrazione di minore di anni quattordici é prevista la reclusione da tre a sei anni e la multa da duecentomila lire a dieci milioni.
Ma la mancanza di consenso puó configurare anche l'ipotesi piú grave del sequestro di persona, che trova la piú naturale e generale previsione nell'articolo 605 del codice penale.
Sono proprio questi, infatti, i casi che destano maggior allarme sociale e dietro i quali si nascondono le piú inconfessabili finalità, siano esse di lucro che di altro genere. É perció che si é voluto prevedere una pena particolarmente grave ed un'aggravante specifica quando é posta in essere a danno di minori. In particolare, nel caso in cui il sequestro di un minore avvenga al fine di farne commercio, si é previsto che si applichino le pene di cui all'articolo 630 del codice penale (sequestro di persona a scopo di estorsione).
Poiché tuttavia l'interesse primario é quello di recuperare alla libertà ed alla famiglia il minore, si é prevista una consistente diminuzione di pena per chi fornisca notizie "decisive" per il ritrovamento del minore medesimo. Tale attenuante, potendo concorrere con quella specificamente indicata nell'articolo 13 e con le altre attenuanti previste dal sistema nella parte generale del codice penale, rende particolarmente "appetibile" per il colpevole il ravvedimento e la collaborazione con gli inquirenti.
Gli articoli 16 e 17, aumentando il minimo della pena, sanzionano in maniera piú adeguata di quanto non lo sia oggi l'abbandono dei minori e l'omissione di soccorso a persona minore.
L'articolo 18 chiude il panorama sull'argomento fissando l'obbligo di denuncia della scomparsa di minori entro le dodici ore e sanzionando tale obbligo con una contravvenzione con pena detentiva.
L'articolo 19 sanziona piú adeguatamente di quanto non faccia l'attuale legislazione l'impiego e lo sfruttamento di minori nell'accattonaggio, ma attenua la pena per l'ipotesi che l'accattonaggio sia - per cosí dire - una "condizione familiare" e la famiglia si porti appresso il minore in tale attività: in tal caso, infatti, il minore rimane in un suo pur degradato e degradante ambito familiare, sicché la fattispecie appare meritevole di sanzione meno grave rispetto all'altra ipotesi, prevista dal primo comma del nuovo testo dell'articolo 671 del codice penale, qui proposto, in cui ad impiegare (o lasciare impiegare) il minore sono persone estranee.
L'articolo 20, tutelando il diritto del minore all'istruzione dell'obbligo e non solo all'istruzione elementare, sanziona in maniera piú adeguata chi, essendovi tenuto, non vi provvede. Si é inoltre eliminato ogni riferimento a qualsiasi "giusto motivo", ritenendosi sufficienti i princípi generali in materia di cause di giustificazione, se ed in quanto ricorrano. La pena prevista é l'arresto fino ad un anno e l'ammenda fino a lire due milioni.
L'articolo 21 si limita ad adeguare le sanzioni previste dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, e successive modificazioni, sulla tutela del lavoro minorile.
L'articolo 22 estende a tutti i reati commessi in danno del minore di anni quattordici la previsione che non puó essere invocato l'errore sull'età della persona offesa.
L'articolo 23 prevede che i reati previsti dalla presente legge sono perseguibili d'ufficio.
L'articolo 24 prevede, infine, una serie di pene accessorie per chi viene condannato per delitti contro i minori, in modo da determinare una situazione di indegnità di tali persone a ricoprire ruoli di delicata responsabilità nell'educazione del minore e nella formazione della sua personalità.
Con l'articolo 25 si é voluto infine creare un piú stretto e costante collegamento tra il sistema penale generale e le altre istituzioni, la giurisdizione minorile in primo luogo, allo scopo di consentire, con una tempestiva ed adeguata conoscenza di certe situazioni, di adottare eventualmente i piú opportuni provvedimenti di sostegno a favore o comunque nell'interesse dei minori.
Si é con ció inteso dare un doveroso e non piú rinviabile contributo alla tutela dei minori, pur nella consapevolezza che molto c'é ancora da fare, e che su altri problemi occorrerà ancora impegnarsi e confrontarsi.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

(Nuova sezione del codice penale)

1. Dopo la sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale é inserita la seguente:

"Sezione II -bis - Dei delitti contro la libertà dei minori".

2. Della sezione di cui al comma 1 fanno parte le disposizioni introdotte dagli articoli 2, 4, 5 e 6 della presente legge.

Art. 2.

(Violenza sessuale su minori)

1. Dopo l'articolo 609 del codice penale é inserito il seguente:

"Art. 609 -bis. - Violenza sessuale su minore. - Chiunque, con violenza o minaccia, costringe un minore a compiere o subire atti sessuali é punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque, anche senza l'uso di violenza o minaccia, compie atti sessuali:

a) con persona minore di anni tredici;
b) con persona minore di anni sedici di cui sia l'ascendente, il tutore, l'adottante, l'affidatario o persona a cui il minore sia stato comunque affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia".

Art. 3.

(Abrogazione di disposizioni vigenti)

1. I numeri 1) e 2) del secondo comma dell'articolo 519 del codice penale sono abrogati.

Art. 4.

(Causa di non punibilità)

1. Dopo l'articolo 609 -bis del codice penale, é inserito il seguente:

"Art. 609 -ter. - Causa di non punibilità. - La punibilità é esclusa se l'atto sessuale é consensualmente compiuto tra minori che abbiano compiuto gli anni tredici".

Art. 5.

(Circostanze aggravanti)

1. Dopo l'articolo 609 -ter del codice penale é inserito il seguente:

"Art. 609 -quater. - Circostanze aggravanti. - La pena é aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui all'articolo 609- bis sono commessi:

1) nei confronti di minori di anni dieci;
2) con l'uso di armi o di sostanze narcotiche o stupefacenti;
3) da persona travisata;
4) con abuso di autorità".

Art. 6.

(Violenza sessuale di gruppo
nei confronti di minori)


1. Dopo l'articolo 609 -quater del codice penale é inserito il seguente:

"Art. 609 -quinquies. - Violenza sessuale di gruppo nei confronti di minori. - Chiunque partecipa ad un fatto di violenza sessuale di gruppo nei confronti di minori é punito con la reclusione da sette a dodici anni. La violenza sessuale di gruppo consiste nella commissione da parte di piú persone riunite, anche ad opera di una soltanto di esse, di atti di violenza di cui all'articolo 609 -bis.
La pena é aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609 -quater".

Art. 7.

(Corruzione di minori)

1. L'articolo 530 del codice penale é sostituito dal seguente:

"Art. 530. - Atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici. - Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, facendola volontariamente assistere, é punito con la reclusione da due a quattro anni.
La pena é aumentata se il fatto é commesso con violenza o minaccia".

Art. 8.

(Violazione degli obblighi
di assistenza familiare)


1. L'articolo 570 del codice penale é sostituito dal seguente:

"Art. 570 - Violazione degli obblighi di assistenza familiare. - Chiunque si sottrae agli obblighi di assistenza o di solidarietà familiare inerenti alla qualità di ascendente, discendente, coniuge, convivente, tutore, adottante, affidatario, é punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire dieci milioni.

La pena é aumentata per chiunque:

1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti, al coniuge, anche se separato, o al convivente, salva la prova dell'impossibilità di adempiere all'obbligo di mantenimento.

Il delitto previsto nel primo comma é punibile a querela della persona offesa".

Art. 9.

(Abuso di mezzi di correzione)

1. L'articolo 571 del codice penale é abrogato.

Art. 10.

(Atti osceni in luogo pubblico
commessi nei confronti del minore)


1. All'articolo 527 del codice penale é aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Se il fatto é commesso in presenza di minore di anni quattordici la pena é da un anno a tre anni".

Art. 11.

(Pubblicazioni e spettacoli osceni)

1. All'articolo 528 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Chiunque vende, cede, o comunque divulga a qualsiasi titolo a persona minore di anni quattordici scritti, disegni, immagini, pubblicazioni o altri oggetti osceni é punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a lire due milioni.
La pena é della reclusione da due a quattro anni per l'editore ed il produttore di pubblicazioni, immagini ed oggetti di cui al comma precedente destinati ai minori di anni sedici".

Art. 12.

(Impiego di minori in pubblicazioni
e spettacoli osceni)


1. Dopo l'articolo 529 del codice penale, é inserito il seguente:

"Art. 529 -bis. - Impiego di minori in pubblicazioni e spettacoli osceni. - Chiunque impiega nella produzione di immagini o spettacoli osceni un minore di anni quattordici é punito con la reclusione da due a quattro anni".

Art. 13.

(Sottrazione consensuale di minori)

1. L'articolo 573 del codice penale é sostituito dal seguente:

"Art. 573 - Sottrazione di minori consenzienti. - Chiunque, senza giusta causa, ritie ne un minore che abbia già compiuto gli anni quattordici col consenso di esso, o lo sottrae al genitore esercente la potestà, al tutore, al curatore o a persona alla quale é affidato per ragioni di cura, custodia, vigilanza, educazione o istruzione, é punito con la reclusione da due a cinque anni.
La pena é aumentata se il fatto é commesso al fine di commettere atti sessuali.
Si applicano le circostanze attenuanti previste dall'articolo 525.
Si applica il secondo comma dell'articolo 388 se il fatto é commesso dal genitore separato o divorziato".

Art. 14.

(Sottrazione di minore di anni 14)

1. L'articolo 574 del codice penale é sostituito dal seguente:

"Art. 574 - Sottrazione di minore di anni quattordici. - Chiunque ritiene senza giusta causa o sottrae un minore di anni quattordici al genitore esercente la potestà, all'adottante, all'affidatario, al tutore, al curatore o a persona alla quale é affidato per ragioni di cura, custodia, vigilanza, educazione o istruzione, é punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da lire duecentomila a lire dieci milioni. La pena é diminuita fino alla metà se il colpevole, prima della condanna, restituisce il minore".

Art. 15.

(Sequestro di persona)

1. All'articolo 605 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"La pena é della reclusione da cinque a dieci anni se il fatto é commesso nei confronti di un minore di anni quattordici.
La pena é diminuita se il colpevole, prima della condanna, fornisce notizie decisive per la scoperta di correi e per la liberazione del minore.
Nel caso in cui il sequestro avvenga al fine di fare commercio del minore, si applicano le pene previste dall'articolo 630".

Art. 16.

(Abbandono di minori)

1. Al primo comma dell'articolo 591 del codice penale le parole "da sei mesi a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a cinque anni".
2. Al quarto comma dello stesso articolo dopo la parola "adottato" sono aggiunte le seguenti: "o dall'affidatario".

Art. 17.

(Omissione di soccorso)

1. Al primo comma dell'articolo 593 del codice penale le parole "fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "da sei mesi ad un anno".

Art. 18.

(Allontanamento di minori)

1. Dopo l'articolo 716 del codice penale, é inserito il seguente:

"Art. 716 -bis. - Allontanamento di minori. - Il genitore, l'adottante, il tutore, l'affidatario o chiunque altro abbia la cura, la custodia o la sorveglianza del minore é punito con l'arresto fino a due anni qualora ometta di denunciare all'autorità entro dodici ore l'allontanamento o la sottrazione del minore".

Art. 19.

(Impiego di minori
nell'accattonaggio)


1. Il primo comma dell'articolo 671 del codice penale é sostituito dai seguenti:

"Salvo che il fatto costituisca reato piú grave, é punito con l'arresto da uno a due anni chiunque si avvale o consente a taluno di avvalersi per mendicare di persona mino re degli anni quattordici o comunque non imputabile.
La pena é diminuita se il fatto é commesso dall'ascendente, dal fratello, dal tutore, dall'adottante o dall'affidatario ovvero da persona convivente con il minore suddetto, che ad esso si accompagna nell'accattonaggio".

Art. 20.

(Violazione dell'obbligo
di istruzione dei minori)


1. L'articolo 731 del codice penale é sostituito dal seguente:

"Art. 731 - Violazione dell'obbligo di istruzione dei minori. - Chiunque, essendovi legalmente tenuto, omette di provvedere a che venga impartita a persona minore l'istruzione obbligatoria é punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino a lire due milioni".

Art. 21.

(Sfruttamento del lavoro minorile)

1. Il comma 1 dell'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e successive modificazioni, é sostituito dal seguente:

"1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 5 é punita con l'arresto da tre mesi a tre anni, ovvero con l'ammenda da lire 10.000 a lire 25.000 per ogni minore occupato e per ogni giorno di lavoro. In ogni caso l'ammenda non puó essere inferiore a lire 300.000. Con la condanna puó essere disposta, nei casi di particolare gravità o di reiterazione del fatto, l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione da una professione o da un'arte ovvero dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione a norma degli articoli 30 e 32- ter del codice penale".

Art. 22.

(Età della persona offesa)

1. L'articolo 539 del codice penale é sostituito dal seguente:

"Art. 539 - Errore sull'età della persona offesa. - Nei reati commessi in danno di minore degli anni quattordici non puó essere invocata a scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa".

Art. 23.

(Perseguibilità d'ufficio)

1. I reati previsti dalla presente legge sono perseguibili d'ufficio, salvo quanto previsto dall'articolo 8.

Art. 24.

(Pene accessorie)

1. La condanna per delitto commesso in danno di persona minore comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:

a) la decadenza dalla potestà dei genitori anche adottivi, e dell'affidatario;
b) l'interdizione da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'affidamento;
c) l'esclusione dalla successione del minore.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 34 del codice penale.

Art. 25.

(Obbligo di informativa)

1. Il pubblico ministero informa il tribunale dei minori competente per territorio di ogni notizia di reato iscritta nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale in danno di persona minore. Analo gamente procedono le cancellerie dei giudici di merito per le decisioni assunte nei successivi stati e gradi dei procedimenti relativi.
2. Le sentenze definitive di condanna sono trasmesse, inoltre, a cura della cancelleria del giudice che le ha emesse, anche al sindaco del comune di residenza, domicilio o dimora del minore.