Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 1553
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SENATO DELLA REPUBBLICA
  XIII LEGISLATURA
N. 1553
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro degli affari esteri
(DINI)
di concerto con il Ministro dell'interno
(NAPOLITANO)
col Ministro di grazia e giustizia
(FLICK)
col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
(CIAMPI)
col Ministro della difesa
(ANDREATTA)
col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
(BERLINGUER)
col Ministro del lavoro e della previdenza sociale
(TREU)
col Ministro del commercio con l'estero
(FANTOZZI)
e col Ministro dell'ambiente
(RONCHI)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 1996
Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e lo Stato di Eritrea, fatto a Roma il 9 febbraio 1996
ONOREVOLI SENATORI. - Dopo che l'Eritrea ha riacquistato la piena indipendenza, il Governo italiano si é attivato per rafforzare i tradizionali rapporti di amicizia e cooperazione con detto Stato, negoziando e stipulando una serie di accordi in materia culturale, di protezione degli investimenti e cooperazione economica, nonché il Trattato di amicizia e collaborazione, che forma oggetto del presente disegno di legge.
Gli articoli iniziali del Trattato (da 1 a 5) sanciscono i princípi fondamentali cui debbono ispirarsi i rapporti tra i due Stati e l'azione internazionale degli stessi: rispetto della sovranità e integrità territoriale reciproche, della dignità umana e dei diritti fondamentali dell'uomo; soluzione di ogni controversia con mezzi pacifici; concorso al rafforzamento del ruolo delle Nazioni Unite; appoggio all'attuazione delle misure di sicurezza collettive; iniziative comuni e concertate per prevenire la proliferazione delle armi di distruzione di massa e per controllare il trasferimento degli armamenti convenzionali.
Gli articoli da 7 a 12 sono dedicati a sancire l'impegno, sia pure di carattere generale, di rafforzare la collaborazione economica, industriale, finanziaria, tecnico-scientifica ed ecologica, soprattutto favorendo gli investimenti, la costituzione di società miste, l'armonizzazione delle normative, la formazione professionale e la cooperazione allo sviluppo, inteso quest'ultimo in particolare al superamento degli squilibri della situazione in Eritrea.
Con l'articolo 13 le Parti si impegnano a rafforzare i loro rapporti in campo culturale, adoperandosi per ampliare le opportunità dello studio della lingua, letteratura e civiltà di ciascun Paese sul territorio dell'altro e agevolare gli scambi tra enti, associazioni, istituzioni del settore.
Infine, le due Parti, riconoscendo la necessità di contrastare i flussi migratori clandestini, concordano per la conclusione di un accordo organico in materia e per l'esame congiunto dei problemi attinenti al rilascio dei visti.
Come si vede, si tratta di un Trattato a largo spettro, inteso ad individuare il quadro generale degli impegni e a creare le condizioni per la successiva stipulazione di accordi piú specifici e concreti.
RELAZIONE TECNICA
Le disposizioni del Trattato in materia di amicizia e collaborazione tra l'Italia e l'Eritrea hanno natura di accordo quadro, inteso a sostenere le condizioni per rafforzare la cooperazione politico-economica tra i due Paesi, e non comportano obblighi immediatamente operativi, né impegni finanziari, salvo la partecipazione alle riunioni delle Parti contraenti (articolo 5) per l'esame dei programmi comuni.
Dette riunioni si terranno una volta l'anno, alternativamente in Eritrea e in Italia.
Nell'ipotesi dell'invio di tre funzionari ad Asmara, con una permanenza di tre giorni nella indicata città, la relativa spesa viene cosí quantificata:
Porzione di testo non disponibile
Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri a decorrere dal 1996 e per ciascuno dei bienni successivi, ammonta a lire 14.108.000, in cifra tonda 14 milioni di lire.
Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.
| DISEGNO DI LEGGE |
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Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e lo Stato di Eritrea, fatto a Roma il 9 febbraio 1996. |
| Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione é data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 del Trattato stesso. |
| Art. 3. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 14 milioni di lire annue per ciascuno degli anni 1996 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. |
| Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |