Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 1406

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 1406


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa del deputato SIMEONE

(V. Stampato Camera n. 464 )

approvato dalla Camera dei deputati il 1º ottobre 1996

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 3 ottobre 1996



Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni





DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

(Esecuzione delle pene detentive)

1. L'articolo 656 del codice di procedura penale é sostituito dal seguente:

"Art. 656. (Esecuzione delle pene detentive) . - 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non é detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine é consegnata all'interessato.
2. Se il condannato é già detenuto, l'ordine di esecuzione é comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.
3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti il provvedimento deve essere eseguito e quanto altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie alla esecuzione. L'ordine é notificato al difensore del condannato.
4. L'ordine che dispone la carcerazione é eseguito secondo le modalità previste dall'articolo 277.
5. Se la pena detentiva, anche se costituente parte residua di maggior pena, non é superiore a tre anni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 6 e 7, sospende l'emissione dell'ordine di esecuzione e trasmette tempestivamente gli atti al tribunale di sorveglianza competente perché provveda, nelle forme di cui all'articolo 666, comma 3, alla eventuale applicazione al condannato di una delle misure alternative alla detenzione indicate negli articoli 47, 47 -bis , 47- ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Copia del decreto di sospensione é notificata all'interessato. L'esecuzione della pena rimane sospesa fino alla decisione del tribunale di sorveglianza.
6. La sospensione di cui al comma 5 non puó essere disposta:

a) per i condannati per i delitti di cui all'articolo 4- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
b) per coloro che abbiano riportato due o piú condanne a pena detentiva, complessivamente superiore a tre anni, per delitti non colposi commessi nei dieci anni antecedenti alla condanna da eseguire;
c) per coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere al momento in cui la sentenza diviene definitiva.

7. Nei casi di cui al comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da esguire, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione, disponendone provvisoriamente la detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 47 -ter , comma 1- bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda, nelle forme di cui all'articolo 666, comma 3, alla eventuale applicazione al condannato delle misure alternative indicate al comma 5 del presente articolo. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, agli adempimenti previsti dal comma 4 dell'articolo 47 -ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza".

Art. 2.

(Affidamento in prova
al servizio sociale)


1. Il comma 4 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, é abrogato.

Art. 3.

(Affidamento in prova
in casi particolari)


1. All'articolo 47- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 é sostituito dal seguente:
" 2. Se la domanda é presentata dopo che l'ordine di carcerazione é stato eseguito, il pubblico ministero ne ordina la sospensione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza e ordina la scarcerazione del condannato";
b) il comma 7 é abrogato.

Art. 4.

(Detenzione domiciliare)

1. All'articolo 47- ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "a tre anni," é soppressa la parola: "anche";
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1- bis . La detenzione domiciliare puó essere applicata per la espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati.
1- ter . La misura di cui al comma 1- bis non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4 -bis ";
c) il comma 3 é abrogato;
d) al comma 4, le parole: "dal secondo comma dell'articolo 254- quater del codice di procedura penale. Si applica il quinto comma del medesimo articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 284 del codice di procedura penale";
e) al comma 7, le parole: "nel comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "nei commi 1 e 1- bis ";
f) dopo il comma 9 é aggiunto il seguente:

"9- bis. Se la misura di cui al comma 1- bis é revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non puó essere sostituita con altra misura".

Art. 5.

(Ammissione alla semilibertà)

1. All'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, terzo periodo, le parole: "se i risultati dell'osservazione di cui al comma 2 dello stesso articolo non legittimano l'affidamento in prova al servizio sociale ma possono essere valutati favorevolmente in base ai criteri indicati dal comma 4 del presente articolo" sono sostituite dal- le seguenti: "se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale";
b) al comma 6, le parole: "; in tal caso si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 47" sono soppresse.