Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 1346-B

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 1346-B


DISEGNO DI LEGGE




presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

(PINTO)

di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio

e della programmazione economica


(CIAMPI)

e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(BASSANINI)

(V. Stampato n. 1346 )

approvato dal Senato della Repubblica il 17 ottobre 1996

(V. Stampato Camera n. 2514 )

modificato dalla Camera dei deputati il 24 ottobre 1996

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 25 ottobre 1996



Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489, recante interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996






DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI


Art. 1.


Art. 1.

1. Il decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489, recante interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996, é convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 luglio 1996, n. 386.

Identico.






ALLEGATO

ALLEGATO


MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 20 SETTEMBRE 1996, N. 489


MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 20 SETTEMBRE 1996, N. 489


All'articolo 3:

al comma 2, dopo le parole: "gli impianti di cui al comma 1 sono trasferiti," sono inserite le seguenti: "a titolo oneroso ed a un congruo prezzo di mercato,"; dopo le parole: "impegno a garantire" sono inserite le seguenti: "l'occupazione e"; e la lettera b) é soppressa;

il comma 4 é sostituito dal seguente:

" 4. I proventi derivanti dall'attuazione del presente articolo saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere assegnati, con decreti del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e destinati, sentito il Comitato permanente per le politiche agroalimentari e forestali, alla realizzazione di agevolazioni di credito agrario da parte delle regioni e di iniziative dirette alla valorizzazione della produzione agricola e zootecnica".


L'articolo 3 é soppresso.







TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DAL SENATO DELLA REPUBBLICA


TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI


Interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare al settore agricolo, attualmente in crisi, la possibilità di utilizzare tempestivamente le risorse finanziarie previste per il 1996, al fine di non interrompere il processo di programmazione nell'ambito delle misure di razionalizzazione della finanza pubblica previste dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legge:

Interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996


Articolo 1.


Articolo 1.

1. Al fine di dare continuità all'azione di programmazione per gli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale per l'anno 1996, a completamento dello stanziamento di lire 1.130 miliardi, previsto dall'articolo 3, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, é autorizzata la spesa di lire 517 miliardi.
2. La somma di cui al comma 1 é destinata:

a) per lire 282,050 miliardi alla realizzazione dei programmi di rilevanza nazionale, da svolgersi da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato "Ministero", relativi alle funzioni previste dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491;
b) per lire 147 miliardi alla realizzazione di programmi interregionali;
c) per lire 87,950 miliardi per la copertura finanziaria delle rate di mutui di miglioramento fondiario, contratti dalle regioni in applicazione dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

3. Le somme di cui al comma 2 sono assegnate dal CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato "Ministro", d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui alla legge 4 dicembre l993, n. 491, di seguito denominato "Comitato permanente".
4. La proposta di assegnazione di cui al comma 3 deve essere corredata anche dall'indicazione delle somme iscritte in bilancio da parte delle singole regioni a statuto ordinario con riferimento ai fondi di cui al comma 8 dell'articolo 3 della citata legge 28 dicembre 1995, n. 549.
5. Entro il 30 giugno 1997 il Ministro, d'intesa con il Comitato permanente, presenta al CIPE ed al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione degli interventi realizzati con i fondi recati dal presente decreto, nonché con le risorse finanziarie di cui dispongono le singole regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche per l'attuazione di regolamenti comunitari aventi finalità strutturali.

Identico.


Articolo 2.


Articolo 2.

1. I programmi di rilevanza interregionale possono essere proposti dal Ministero o da almeno tre regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Essi individuano le azioni attuate rispettivamente, dalle regioni e dalle province autonome e dal Ministero e sono approvati dal Comitato permanente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Nei programmi di cui al comma 1 devono essere previsti i meccanismi di controllo dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi.
3. La verifica dello stato di attuazione degli interventi previsti dai programmi di cui al comma 1 é realizzata tenendo conto degli elementi informativi forniti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dal Ministero.
4. Qualora i programmi di cui al presente articolo riguardino azioni da realizzare nelle regioni a statuto speciale o nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse finanziano la spesa relativa agli interventi ricadenti nei propri territori.

Identico.


Articolo 3.


Articolo 3.

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro, d'intesa con il Comitato permanente, presenta al CIPE un programma per il trasferimento degli impianti di particolare interesse pubblico realizzati ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impianti di cui al comma 1 sono trasferiti, a titolo oneroso ed a un congruo prezzo di mercato, secondo le modalità previste dal programma approvato dal CIPE, previa richiesta contenente specifico impegno a garantire l'occupazione e la continuità produttiva degli impianti medesimi, che non dovranno essere distolti dalla destinazione agroalimentare per un periodo di almeno dieci anni, in base al seguente ordine di priorità:

a) a favore dei soggetti che, alla data del 24 luglio 1996, ne hanno la gestione in base ad un formale atto di concessione;
c) a favore di soggetti singoli o associati operanti nel settore agroindustriale e forestale.

3. Qualora il trasferimento ai sensi del comma 2 non risulti effettuato entro il 31 dicembre 1997, gli impianti devono essere dismessi ed alienati, mediante pubblico incanto, ad un prezzo a base d'asta non inferiore a quello stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio.
4. I proventi deriventi dall'attuazione del presente articolo saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere assegnati, con decreti del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e destinati, sentito il Comitato permanente per le politiche agroalimentari e forestali, alla realizzazione di agevolazioni di credito agrario da parte delle regioni e di iniziative dirette alla valorizzazione della produzione agricola e zootecnica.

Soppresso


Articolo 4.


Articolo 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 del presente decreto, determinato in lire 517 miliardi per l'anno finanziario 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
2. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Identico.






Decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1996.

Interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare al settore agricolo, attualmente in crisi, la possibilità di utilizzare tempestivamente le risorse finanziarie previste per il 1996, al fine di non interrompere il processo di programmazione nell'ambito delle misure di razionalizzazione della finanza pubblica previste dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legge:

Articolo 1.

1. Al fine di dare continuità all'azione di programmazione per gli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale per l'anno 1996, a completamento dello stanziamento di lire 1.130 miliardi, previsto dall'articolo 3, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, é autorizzata la spesa di lire 517 miliardi.
2. La somma di cui al comma 1 é destinata:

a) per lire 282,050 miliardi alla realizzazione dei programmi di rilevanza nazionale, da svolgersi da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato "Ministero", relativi alle funzioni previste dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491;
b) per lire 147 miliardi alla realizzazione di programmi interregionali;
c) per lire 87,950 miliardi per la copertura finanziaria delle rate di mutui di miglioramento fondiario, contratti dalle regioni in applicazione dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

3. Le somme di cui al comma 2 sono assegnate dal CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato "Ministro", d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui alla legge 4 dicembre l993, n. 491, di seguito denominato "Comitato permanente".
4. La proposta di assegnazione di cui al comma 3 deve essere corredata anche dall'indicazione delle somme iscritte in bilancio da parte delle singole regioni a statuto ordinario con riferimento ai fondi di cui al comma 8 dell'articolo 3 della citata legge 28 dicembre 1995, n. 549.
5. Entro il 30 giugno 1997 il Ministro, d'intesa con il Comitato permanente, presenta al CIPE ed al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione degli interventi realizzati con i fondi recati dal presente decreto, nonché con le risorse finanziarie di cui dispongono le singole regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche per l'attuazione di regolamenti comunitari aventi finalità strutturali.

Articolo 2.

1. I programmi di rilevanza interregionale possono essere proposti dal Ministero o da almeno tre regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Essi individuano le azioni attuate rispettivamente, dalle regioni e dalle province autonome e dal Ministero e sono approvati dal Comitato permanente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Nei programmi di cui al comma 1 devono essere previsti i meccanismi di controllo dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi.
3. La verifica dello stato di attuazione degli interventi previsti dai programmi di cui al comma 1 é realizzata tenendo conto degli elementi informativi forniti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dal Ministero.
4. Qualora i programmi di cui al presente articolo riguardino azioni da realizzare nelle regioni a statuto speciale o nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse finanziano la spesa relativa agli interventi ricadenti nei propri territori.

Articolo 3.

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro, d'intesa con il Comitato permanente, presenta al CIPE un programma per il trasferimento degli impianti di particolare interesse pubblico realizzati ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impianti di cui al comma 1 sono trasferiti, secondo le modalità previste dal programma approvato dal CIPE, previa richiesta contenente specifico impegno a garantire la continuità produttiva degli impianti medesimi, che non dovranno essere distolti dalla destinazione agroalimentare per un periodo di almeno dieci anni, in base al seguente ordine di priorità:

a) a favore dei soggetti che, alla data del 24 luglio 1996, ne hanno la gestione in base ad un formale atto di concessione;
b) alle regioni in cui sono dislocati;
c) a favore di soggetti singoli o associati operanti nel settore agroindustriale e forestale.

3. Qualora il trasferimento ai sensi del comma 2 non risulti effettuato entro il 31 dicembre 1997, gli impianti devono essere dismessi ed alienati, mediante pubblico incanto, ad un prezzo a base d'asta non inferiore a quello stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio.
4. I proventi deriventi dall'attuazione del presente articolo saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere assegnati, con decreti del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491.

Articolo 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 del presente decreto, determinato in lire 517 miliardi per l'anno finanziario 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
2. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addí 20 settembre 1996.

SCÁLFARO


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