Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 1343
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
  XIII LEGISLATURA
N. 1343
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro degli affari esteri
(DINI)
di concerto col Ministro dell'interno
(NAPOLITANO)
col Ministro di grazia e giustizia
(FLICK)
col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
(CIAMPI)
col Ministro delle finanze
(VISCO)
col Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
(MACCANICO)
col Ministro della sanità
(BINDI)
e col Ministro dei trasporti e della navigazione
(BURLANDO)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 1996
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo, fatta a Roma il 2 maggio 1995
ONOREVOLI SENATORI. - Il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio federale svizzero hanno stipulato a Roma il 2 maggio 1995 la Convenzione sulla cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo, in particolare nel settore della lotta contro gli incendi, contro i pericoli della contaminazione radioattiva e chimica.
Di particolare rilievo sono gli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 16.
L'articolo 8 prevede che gli equipaggiamenti, i mezzi di soccorso ed il materiale di funzionamento e per l'assistenza siano esonerati da tutti i diritti doganali qualora gli stessi siano stati utilizzati durante un'operazione di soccorso e riesportati al compimento della stessa.
L'articolo 10 stabilisce che qualora le squadre di soccorso siano composte di personale militare, lo stesso sarà sottoposto per la durata dell'intervento alla legislazione nazionale della Parte richiedente.
L'articolo 11 stabilisce che le operazioni di soccorso, ivi comprese le spese risultanti dalla perdita o dalla distruzione totale o parziale del materiale, siano a carico delle autorità competenti dello Stato offerente; mentre le spese di alloggio per le squadre di soccorso, per la durata della loro missione, sono a carico dello Stato richiedente.
L'articolo 12 prevede il risarcimento da parte dello stato richiedente di ogni danno accertato qualora sia derivante direttamente dalle operazioni di soccorso sul proprio territorio.
Con l'articolo 13 é prevista la possibilità per le Parti contraenti di stipulare intese concernenti, tra l'altro, l'effettuazione di esercitazioni congiunte in vista di operazioni di soccorso.
L'articolo 16, infine, prevede che eventuali controversie sull'interpretazione sull'applicazione della Convenzione siano regolate per via diplomatica o, nel caso in cui non si raggiunga l'accordo, mediante ricorso all'arbitrato.
RELAZIONE TECNICA
L'attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo, comporta una spesa connessa all'articolo 14, che prevede una riunione annuale, da tenersi alternativamente nei Paesi contraenti, per l'esame dei programmi operativi. Detta spesa, tuttavia, non comporta un nuovo o maggiore onere a carico del bilancio dello Stato, essendo la stessa già prevista su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Protezione civile.
L'articolo 13 prevede la possibilità, per le Parti contraenti, di organizzare un numero limitato di seminari, corsi scientifici, scambio di visite, nonché esercitazioni congiunte, in vista delle operazioni di soccorso. Dette attività rientrano nei piani di addestramento della Protezione civile e sono sostenute con gli ordinari stanziamenti di bilancio del Dipartimento della Protezione civile; pertanto, anche tale aspetto non ha incidenza aggiuntiva sul bilancio dello Stato.
Quanto alle eventuali minori entrate derivanti dalle esenzioni dei diritti e tasse doganali (articolo 8, quarto comma) per equipaggiamenti, mezzi di soccorso, materiali, materiali di funzionamento e per l'assistenza, qualora gli stessi siano stati utilizzati in una operazione di soccorso, ovvero vengano riesportati al compimento della stessa, esse non determinano variazioni negative sul gettito in quanto sono concesse in base al principio della reciprocità.
Gli oneri di cui all'articolo 11, relativi alle operazioni di soccorso, ivi comprese le spese risultanti dalla perdita o dalla distruzione totale o parziale del materiale, vengono posti a carico dello Stato offerente, mentre le spese di alloggio o di rifornimento per le squadre di soccorso, durante il periodo della loro missione, sono sostenute dallo Stato richiedente.
L'articolo 12, primo comma, stabilisce il risarcimento da parte dello Stato richiedente di ogni danno accertato qualora sia derivante direttamente dalle operazioni di soccorso. Peraltro, il medesimo articolo 12, secondo comma, prevede la rinuncia dello Stato offerente in caso di decesso oppure di danno fisico del personale di soccorso, connessi alla esecuzione degli interventi.
Le spese relative agli articoli 11 e 12, primo e secondo comma, non sono quantificabili in quanto le stesse sono legate al verificarsi ed alla entità degli interventi per i quali andrebbero previsti i mezzi necessari ed i tempi del loro impiego.
In relazione alle indicate considerazioni, risulta evidente che non si rende possibile quantificare l'onere, e quindi si propone che le eventuali spese vengano poste a carico di un capitolo "per memoria", da istituire nel bilancio dello Stato, da classificare tra le spese di carattere obbligatorio e che, in caso di necessità, potrebbe essere alimentato mediante prelevamento dall'apposito fondo di riserva, fatte salve le decisioni che saranno al momento adottate per la richiesta di eventuali rimborsi.
| DISEGNO DI LEGGE |
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Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo, fatta a Roma il 2 maggio 1995. |
| Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione é data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa. |
| Art. 3. 1. Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, rubrica Ufficio per il coordinamento dei servizi della protezione civile, é istituito apposito capitolo "per memoria" con qualifica di spesa obbligatoria sul quale saranno imputati gli eventuali oneri connessi con l'esecuzione della Convenzione di cui all'articolo 1. |
| Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |