Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 1313
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
  XIII LEGISLATURA
N. 1313
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(PRODI)
e dal Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
(NAPOLITANO)
di concerto col Ministro per i beni culturali e ambientali
(VELTRONI)
col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
(CIAMPI)
e col Ministro dei lavori pubblici
(DI PIETRO)
(V. Stampato Camera n. 2018 )
approvato dalla Camera dei deputati il 18 settembre 1996
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, recante interventi urgenti di protezione civile
- DISEGNO DI LEGGE
- ALLEGATO
- Decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1996.
- Articolo 1. (Interventi di carattere idrogeologico d'emergenza nelle regioni Sicilia, Calabria e Molise, di prevenzione a fini di [...]
- Articolo 2. (Interventi per la ricostruzione della Basilica di Noto)
- Articolo 3. (Interventi urgenti sui beni architettonici della Val di Noto e sul patrimonio di edilizia abitativa pubblica di [...]
- Articolo 4. (Interventi urgenti nella città di Firenze)
- Articolo 5. (Differimento di termini relativi alla realizzazione di impianti di monitoraggio)
- Articolo 6. (Ordinanze per l'alluvione calabrese del dicembre 1972-gennaio 1973)
- Articolo 7. (Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 [...]
- Articolo 7- bis.
- Articolo 7- ter.
- Articolo 8. (Rifinanziamento Fondo anticipazioni dello Stato e aumento limite di spesa)
- Articolo 9. (Riordino e finanziamenti all'Istituto nazionale di geofisica)
- Articolo 10. (Provvedimenti per la campagna antincendi boschivi 1996)
- Articolo 11. (Volontariato di protezione civile)
- Articolo 12. (Modifiche agli articoli 6, 8 e 12 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla [...]
- Articolo 13. (Interpretazione autentica dell'articolo 24 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, [...]
- Articolo 14. (Entrata in vigore)
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DISEGNO DI LEGGE
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Art. 1. 1. Il decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, recante interventi urgenti di protezione civile, é convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. |
ALLEGATO
All'articolo 1:
il comma 3 é sostituito dal seguente:
"3. All'attuazione degli interventi si provvede, avvalendosi delle competenti strutture tecniche delle amministrazioni statali e regionali, con ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei princípi generali dell'ordinamento giuridico. I commissari individuati nelle ordinanze sono tenuti a riferire sull'attuazione degli interventi con separate relazioni al competente ufficio della Corte dei conti, dando conto, in particolare, delle deroghe poste in essere e dei relativi effetti";
al comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole:
", che si avvale delle competenti strutture tecniche delle amministrazioni statali e regionali. Nella programmazione delle risorse comunitarie si dovranno altresí ricomprendere prioritariamente, nell'ambito del medesimo quadro comunitario di sostegno 1994-1999 obiettivo 1, gli interventi necessari per la bonifica dei siti degradati per l'emergenza rifiuti e per l'inquinamento dei sistemi idrici predisposti dal Ministero dell'ambiente";al comma 6, é aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"I commissari individuati nelle ordinanze sono tenuti a riferire sull'attuazione dei singoli interventi ai competenti uffici dell'Unione europea e della Corte dei conti, dando conto, in particolare, dell'efficacia delle deroghe relative all'accelerazione delle procedure". All'articolo 2:
al comma 2, le parole:
"con ordinanza" sono sostituite dalle seguenti: "con ordinanze". All'articolo 3:
al comma 2, il secondo periodo é sostituito dal seguente:
"I predetti componenti possono delegare un qualificato rappresentante delle strutture di appartenenza in caso di impedimento e partecipano alle conferenze di servizi per l'approvazione dei progetti degli interventi, convocate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni". All'articolo 4:
al comma 1, capoverso 2-
bis, dopo le parole: "della città di Firenze," sono inserite le seguenti: "nonchè per la costituzione di una struttura operativa per il controllo e la gestione delle emergenze,". All'articolo 6:
al comma 1, le parole:
"il Ministro per la protezione civile" sono sostituite dalle seguenti: "il Dipartimento della protezione civile"; ed é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I commissari individuati nelle ordinanze sono tenuti a riferire sull'attuazione degli interventi con separate relazioni al competente ufficio della Corte dei conti, dando conto, in particolare, delle deroghe poste in essere e dei relativi effetti".Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
"Art. 7- bis - (Disposizioni in favore delle zone alluvionate nel novembre 1994). - 1. Per le finalità di cui all'articolo 3- bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, il Mediocredito centrale é autorizzato ad utilizzare nel limite di lire 19 miliardi le disponibilità finanziarie assegnategli per l'anno 1996 ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 691 del 1994.
2. La regione Piemonte é autorizzata a trasformare in contratti a tempo indeterminato i contratti a termine per l'assunzione del personale tecnico laureato di cui all'articolo 7, comma 3- ter, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438.
Art. 7- ter - (Modifica all'articolo 5- ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265). - 1. Al comma 1 dell'articolo 5- ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, le parole: "31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1997"".
All'articolo 12:
al comma 1, lettera
e), le parole: "31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1997".
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Decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1996. | |
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TESTO DEL DECRETO-LEGGE |
TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI |
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Interventi urgenti di protezione civile IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA EMANA il seguente decreto legge:
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Interventi urgenti di protezione civile |
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Articolo 1. | Articolo 1. |
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(Interventi di carattere idrogeologico d'emergenza nelle regioni Sicilia, Calabria e Molise, di prevenzione a fini di protezione civile e per opere dipendenti da calamità del 1995) |
(Interventi di carattere idrogeologico d'emergenza nelle regioni Sicilia, Calabria e Molise, di prevenzione a fini di protezione civile e per opere dipendenti da calamità del 1995) |
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1. Per fronteggiare interventi urgenti di emergenza idrogeologica nella regione siciliana é autorizzata la complessiva spesa di lire 250 miliardi da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996. |
1. Identico . |
| 2. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con la regione, definisce il programma degli interventi anche sulla base degli accertamenti effettuati dal Gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche. | 2. Identico . |
| 3. All'attuazione degli interventi si provvede, tramite i prefetti competenti per territorio, con ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, che disciplinano le modalità di trasferimento dei finanziamenti ai prefetti. | 3. All'attuazione degli interventi si provvede, avvalendosi delle competenti strutture tecniche delle amministrazioni statali e regionali, con ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei princípi generali dell'ordinamento giuridico. I commissari individuati nelle ordinanze sono tenuti a riferire sull'attuazione degli interventi con separate relazioni al competente ufficio della Corte dei conti, dando conto, in particolare, delle deroghe poste in essere e dei relativi effetti . |
| 4. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del capitolo 8778 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, relativa al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato. | 4. Identico . |
| 5. Per fronteggiare situazioni di emergenza e di risanamento del suolo connesse a dissesti idrogeologici e alla salvaguardia delle coste nelle regioni Calabria, Molise e Sicilia sulla base di un programma all'uopo predisposto dal Dipartimento della protezione civile, si provvede a ricomprendere prioritariamente tali interventi nella programmazione delle risorse comunitarie, provenienti dall'utilizzo del deflattore o da eventuali riprogrammazioni di interventi già finanziati nell'ambito del quadro comunitario di sostegno 1994-1999 obiettivo 1 e in ritardo di attuazione, affidandone l'attuazione medesima allo stesso Dipartimento. | 5. Per fronteggiare situazioni di emergenza e di risanamento del suolo connesse a dissesti idrogeologici e alla salvaguardia delle coste nelle regioni Calabria, Molise e Sicilia sulla base di un programma all'uopo predisposto dal Dipartimento della protezione civile, si provvede a ricomprendere prioritariamente tali interventi nella programmazione delle risorse comunitarie, provenienti dall'utilizzo del deflattore o da eventuali riprogrammazioni di interventi già finanziati nell'ambito del quadro comunitario di sostegno 1994-1999 obiettivo 1 e in ritardo di attuazione, affidandone l'attuazione medesima allo stesso Dipartimento, che si avvale delle competenti strutture tecniche delle amministrazioni statali e regionali. Nella programmazione delle risorse comunitarie si dovranno altresí ricomprendere prioritariamente, nell'ambito del medesimo quadro comunitario di sostegno 1994-1999 obiettivo 1, gli interventi necessari per la bonifica dei siti degradati per l'emergenza rifiuti e per l'inquinamento dei sistemi idrici predisposti dal Ministero dell'ambiente . |
| 6. Per l'attuazione degli interventi del comma 5 il Dipartimento della protezione civile é autorizzato, nel rispetto della disciplina comunitaria, ad adottare ordinanze finalizzate all'accelerazione delle procedure. | 6. Per l'attuazione degli interventi del comma 5 il Dipartimento della protezione civile é autorizzato, nel rispetto della disciplina comunitaria, ad adottare ordinanze finalizzate all'accelerazione delle procedure. I commissari individuati nelle ordinanze sono tenuti a riferire sull'attuazione dei singoli interventi ai competenti uffici dell'Unione europea e della Corte dei conti, dando conto, in particolare, dell'efficacia delle deroghe relative all'accelerazione delle procedure . |
| 7. Le regioni colpite dagli eventi calamitosi del 1993, del 1994 e del 1995 possono utilizzare le economie derivanti da fondi già loro assegnati con il decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, con il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, nonchè con il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, per opere dipendenti dalle calamità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, nonchè per interventi che abbiano carattere di prevenzione anche in connessione con i piani di protezione civile. | 7. Identico . |
| Articolo 2. | Articolo 2. |
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(Interventi per la ricostruzione della Basilica di Noto) |
(Interventi per la ricostruzione della Basilica di Noto) |
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1. Per gli interventi di urgenza e per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose a seguito del crollo della Basilica di Noto, nonchè per le operazioni di ricostruzione e restauro della Basilica stessa, é autorizzata la spesa di lire 20 miliardi da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996. |
1. Identico . |
| 2. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede, tramite il prefetto di Siracusa, con ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei princípi generali dell'ordinamento giuridico, che disciplinano le modalità di trasferimento dei finanziamenti ai prefetti. | 2. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede, tramite il prefetto di Siracusa, con ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei princípi generali dell'ordinamento giuridico, che disciplinano le modalità di trasferimento dei finanziamenti ai prefetti. |
| 3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del capitolo 8778 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, relativa al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato. | 3. Identico . |
| Articolo 3. | Articolo 3. |
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(Interventi urgenti sui beni architettonici della Val di Noto
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(Interventi urgenti sui beni architettonici della Val di Noto
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1. Allo scopo di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, si provvede, d'intesa con la regione siciliana, ad emanare ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei princípi generali dell'ordinamento giuridico, per snellire le procedure per l'attuazione del recupero e della conservazione del patrimonio culturale della Val di Noto con particolare riferimento ai comuni colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 e degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 1991, n. 433, relativi alla città di Augusta. |
1. Identico . |
| 2. La valutazione in merito alla rispondenza dei progetti relativi al recupero del patrimonio culturale della Val di Noto con particolare riferimento ai comuni colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 e agli aspetti di restauro e della sicurezza sismica é effettuata da una commissione presieduta dall'assessore regionale alla pubblica istruzione e ai beni culturali ed ambientali e composta dai soprintendenti per i beni culturali ed ambientali competenti, dai direttori degli uffici del genio civile competenti nonchè dal direttore dell'Istituto centrale per il restauro del Ministero per i beni culturali e ambientali e dal presidente del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante in caso di assenza o impedimento. | 2. La valutazione in merito alla rispondenza dei progetti relativi al recupero del patrimonio culturale della Val di Noto con particolare riferimento ai comuni colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 e agli aspetti di restauro e della sicurezza sismica é effettuata da una commissione presieduta dall'assessore regionale alla pubblica istruzione e ai beni culturali ed ambientali e composta dai soprintendenti per i beni culturali ed ambientali competenti, dai direttori degli uffici del genio civile competenti nonchè dal direttore dell'Istituto centrale per il restauro del Ministero per i beni culturali e ambientali e dal presidente del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). I predetti componenti possono delegare un qualificato rappresentante delle strutture di appartenenza in caso di impedimento e partecipano alle conferenze di servizi per l'approvazione dei progetti degli interventi, convocate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni . |
| 3. Le spese per il trattamento economico di missione dei componenti della commissione di cui al comma 2 fanno carico alle disponibilità ordinarie degli appositi capitoli di bilancio delle amministrazioni pubbliche interessate. | 3. Identico . |
| Articolo 4. | Articolo 4. |
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(Interventi urgenti nella città di Firenze) |
(Interventi urgenti nella città di Firenze) |
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1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1996, n. 96, é inserito il seguente: |
1. Identico : |
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" 2- bis. Per la realizzazione degli interventi urgenti finalizzati alla sicurezza idraulica dell'Arno nel tratto urbano della città di Firenze, il Dipartimento della protezione civile é autorizzato a provvedere, nel limite di spesa di lire 1.800 milioni, con le disponibilità del capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996.". |
" 2-bis. Per la realizzazione degli interventi urgenti finalizzati alla sicurezza idraulica dell'Arno nel tratto urbano della città di Firenze, nonché per la costituzione di una struttura operativa per il controllo e la gestione delle emergenze, il Dipartimento della protezione civile é autorizzato a provvedere, nel limite di spesa di lire 1.800 milioni, con le disponibilità del capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996.". |
| Articolo 5. | Articolo 5. |
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(Differimento di termini relativi alla realizzazione
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(Differimento di termini relativi alla realizzazione
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1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 339, le parole: "30 settembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "30 dicembre 1996". |
Identico. |
| Articolo 6. | Articolo 6. |
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(Ordinanze per l'alluvione calabrese del dicembre 1972-gennaio 1973) |
(Ordinanze per l'alluvione calabrese del dicembre 1972-gennaio 1973) |
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1. Al fine di favorire il superamento della situazione di emergenza verificatasi nella ricostruzione delle abitazioni distrutte o abbandonate, perchè in aree dichiarate inagibili, nonchè il trasferimento, anche in altri comuni, degli abitati colpiti o abbandonati, o di parte di essi, nella regione Calabria a seguito delle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973, il Ministro per la protezione civile é autorizzato ad emanare ordinanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in materia di snellimento delle procedure, anche in deroga alle disposizioni vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. |
1. Al fine di favorire il superamento della situazione di emergenza verificatasi nella ricostruzione delle abitazioni distrutte o abbandonate, perchè in aree dichiarate inagibili, nonchè il trasferimento, anche in altri comuni, degli abitati colpiti o abbandonati, o di parte di essi, nella regione Calabria a seguito delle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973, il Dipartimento della protezione civile é autorizzato ad emanare ordinanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in materia di snellimento delle procedure, anche in deroga alle disposizioni vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. I commissari individuati nelle ordinanze sono tenuti a riferire sull'attuazione degli interventi con separate relazioni al competente ufficio della Corte dei conti, dando conto, in particolare, delle deroghe poste in essere e dei relativi effetti . |
| Articolo 7. | Articolo 7. |
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(Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
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(Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
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1. Al comma 4- bis dell'articolo 8 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, introdotto dal decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, le parole: "e, comunque, entro il 30 giugno 1996" sono soppresse. |
Identico. |
| Articolo 8. | Articolo 8. |
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(Rifinanziamento Fondo anticipazioni dello Stato
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(Rifinanziamento Fondo anticipazioni dello Stato
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1. Il Fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamità, già elevato a 238,5 miliardi con legge 23 dicembre 1992, n. 500, é ulteriormente elevato a 256,5 miliardi per l'anno 1996 e a 261,5 miliardi a decorrere dall'anno 1997. |
Identico. |
| Articolo 9. | Articolo 9. |
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(Riordino e finanziamenti all'Istituto nazionale di geofisica) |
(Riordino e finanziamenti all'Istituto nazionale di geofisica) |
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1. In attesa del riordino dell'Istituto nazionale di geofisica (ING) di cui all'articolo 26 del decreto legislativo luogotenenziale 1º marzo 1945, n. 82, e alla legge 30 ottobre 1989, n. 356, l'Istituto medesimo opera tramite programmi pluriennali approvati dal CIPE, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, e finanziati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto adotta il primo programma pluriennale e i regolamenti di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti restano in carica gli attuali organi statutari. |
Identico. |
| Articolo 10. | Articolo 10. |
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(Provvedimenti per la campagna antincendi boschivi 1996) |
(Provvedimenti per la campagna antincendi boschivi 1996) |
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1. Per far fronte con la massima urgenza all'emergenza connessa con gli incendi boschivi sul territorio nazionale e per assicurare la necessaria continuità degli interventi con mezzi aerei anche nella imminenza della prossima stagione estiva, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile sono autorizzati, a far data dalla scadenza delle precedenti convenzioni, a continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 1996, della società SISAM per la gestione degli aerei Canadair CL 215 con verifica della congruità dei prezzi. |
Identico. |
| Articolo 11. | Articolo 11. |
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(Volontariato di protezione civile) |
(Volontariato di protezione civile) |
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1. All'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole: "delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono" sono sostituite dalle seguenti: "delle organizzazioni di volontariato di protezione civile";b) al comma 3, nel capoverso e nelle lettere a) e b) la parola: "associazioni" é sostituita dalla seguente: "organizzazioni"; c) dopo il comma 3, é inserito il seguente: " 3- bis. Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto, si provvede a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613.". 2. All'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, sono soppresse le parole: "accertando l'assenza di condanne penali ovvero di procedimenti penali in corso nei confronti degli aderenti alle associazioni". |
Identico. |
| Articolo 12. | Articolo 12. |
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(Modifiche agli articoli 6, 8 e 12 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e fissazione del termine per l'erogazione del contributo di cui all'articolo 5- ter, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265) |
(Modifiche agli articoli 6, 8 e 12 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e fissazione del termine per l'erogazione del contributo di cui all'articolo 5- ter, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265) |
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1. Al decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, sono apportate le seguenti modifiche: |
1. Identico : |
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a) all'articolo 6, comma 1, é aggiunto in fine il seguente periodo: "Viene, altresí, concesso nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 4 un contributo pari al settanta per cento di quanto effettivamente corrisposto a titolo di imposta sul valore aggiunto per il ripristino, la ricostruzione o l'acquisto delle unità immobiliari.", e dopo il comma 1 é inserito il seguente:" 1- bis. Ferme restando le condizioni di cui al comma 1, ai soggetti proprietari degli immobili o, comunque, ivi residenti, é concesso nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 4 un contributo, a fondo perduto, fino al settanta per cento del danno accertato per la perdita, la distruzione o il danneggiamento di beni mobili di arredo nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare."; |
a) identica ; |
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b) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: "venti miliardi" sono inserite le seguenti: "da ripartire dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"; |
b) identica ; |
| c) all'articolo 8, comma 1- bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche ricomprendendovi eventualmente nuove aree."; | c) identica ; |
| d) all'articolo 12, comma 5- ter, il capoverso 2- bis é sostituito dal seguente: | d) identica ; |
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e) all'articolo 12, comma 5- octies, le parole: "30 giugno 1996" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1996". |
e) all'articolo 12, comma 5- octies, le parole: "30 giugno 1996" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1997 ". |
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2. Il termine entro il quale deve essere erogato il contributo di cui all'articolo 5- ter, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, é fissato, per le domande presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in sessanta giorni dalla data della relativa entrata in vigore; per le domande presentate in data successiva il termine é fissato in novanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. |
2. Identico . |
| Articolo 13. | Articolo 13. |
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(Interpretazione autentica dell'articolo 24 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e proroga del termine di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e successive modificazioni) |
(Interpretazione autentica dell'articolo 24 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e proroga del termine di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e successive modificazioni) |
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1. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, si intende nel senso che l'autorizzazione ad utilizzare le somme ivi previste si riferisce anche agli interventi complementari a quelli già in corso di realizzazione di cui al decreto-legge 1º febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, e al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e diretti ad assicurare la loro piena funzionalità. Conseguentemente le competenze ed i poteri attribuiti al presidente della regione siciliana dall'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, si intendono estesi alla realizzazione degli interventi complementari. |
Identico. |
| Articolo 14. (Entrata in vigore) 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. SCÁLFARO |
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