Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 1271-B

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 1271-B


DISEGNO DI LEGGE




presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

e col Ministro delle finanze

(VISCO)

(V. Stampato n. 1271 )

approvato dal Senato della Repubblica il 16 ottobre 1996

(V. Stampato Camera n. 2497 )

modificato dalla Camera dei deputati il 4 novembre 1996

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 5 novembre 1996



Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 473, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche






DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI


Art. 1.


Art. 1.

1. Il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 473, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche, é convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 15 luglio 1996, n. 371.

Identico.







ALLEGATO


ALLEGATO


MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 13 SETTEMBRE 1996, N. 473


MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 13 SETTEMBRE 1996, N. 473



All'articolo 1:
al comma 2, le parole:
"ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e secondo le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 481 del 1995";
dopo il comma 2 é inserito il seguente:

"2- bis. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, é sostituito dal seguente:
" 3. L'Autorità, nell'esercizio delle funzioni e dei poteri di cui all'articolo 2, comma 12, lettera c) , e commi 20 e 22, emana direttive per assicurare l'individuazione delle diverse componenti le tariffe di cui al comma 2, nonché dei tributi."";

All'articolo 1, comma 4, dopo le parole: "tariffe elettriche" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9." e le parole da: "depurandole" fino alla fine del comma sono soppresse.

il comma 4 é sostituito dal seguente:

" 4 . L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di eliminare progressivamente i fattori distorsivi della concorrenza e di garantire sia la trasparenza delle tariffe che i diritti degli utenti, dispone la graduale semplificazione delle tariffe elettriche di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9.".







TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DAL SENATO DELLA REPUBBLICA


TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI


Disposizioni urgenti in materia di trasparenza
delle tariffe elettriche



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare una nuova disciplina delle tariffe elettriche che tenga conto dell'esigenza di far cessare gli effetti connessi al pagamento delle quote di prezzo sostitutive dei conferimenti statali al fondo di dotazione dell'ENEL, che sia coerente con le regole della concorrenza e del mercato, che assicuri la trasparenza dei meccanismi tariffari e la tutela degli utenti, senza alterare gli equilibri finanziari del bilancio statale e delle società operanti nel settore;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legge:


Disposizioni urgenti in materia di trasparenza
delle tariffe elettriche


Articolo 1.


Articolo 1.

1. Gli effetti delle disposizioni di cui ai capitoli I e II del provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986 cessano a decorrere dal 30 giugno 1996.

1. Identico.

2. A decorrere dal 30 giugno 1997 non é ammissibile alcun onere aggiuntivo, a parte le imposte, al di fuori delle tariffe che saranno determinate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il sovrapprezzo per la copertura dell'onere termico e gli altri sovrapprezzi comunque denominati, purché non destinati alle entrate dello Stato, sono inglobati nella tariffa dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro il 30 giugno 1997, in misura comunque coerente con le normali condizioni della concorrenza e del mercato.

2. A decorrere dal 30 giugno 1997 non é ammissibile alcun onere aggiuntivo, a parte le imposte, al di fuori delle tariffe che saranno determinate ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 14 novembre 1995, n. 481 , e secondo le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 481 del 1995 . Il sovrapprezzo per la copertura dell'onere termico e gli altri sovrapprezzi comunque denominati, purché non destinati alle entrate dello Stato, sono inglobati nella tariffa dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro il 30 giugno 1997, in misura comunque coerente con le normali condizioni della concorrenza e del mercato.


2- bis. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, é sostituito dal seguente:
" 3. L'Autorità, nell'esercizio delle funzioni e dei poteri di cui all'articolo 2, comma 12, lettera c) , e commi 20 e 22, emana direttive per assicurare l'individuazione delle diverse componenti le tariffe di cui al comma 2, nonché dei tributi.".

3. Ferme restando le verifiche di competenza dell'Autorità per l'energia e il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, sono abrogati i commi 238 e 240 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

3. Identico.

4. Al fine di eliminare progressivamente i fattori distorsivi della concorrenza e di garantire sia la trasparenza delle tariffe che i diritti degli utenti, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con propri decreti da emanare dopo aver sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dispone la graduale semplificazione delle tariffe elettriche di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di eliminare progressivamente i fattori distorsivi della concorrenza e di garantire sia la trasparenza delle tariffe che i diritti degli utenti, dispone la graduale semplificazione delle tariffe elettriche di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9.







Decreto-legge 13 settembre 1996, n. 473, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996.

Disposizioni urgenti in materia di trasparenza
delle tariffe elettriche


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare una nuova disciplina delle tariffe elettriche che tenga conto dell'esigenza di far cessare gli effetti connessi al pagamento delle quote di prezzo sostitutive dei conferimenti statali al fondo di dotazione dell'ENEL, che sia coerente con le regole della concorrenza e del mercato, che assicuri la trasparenza dei meccanismi tariffari e la tutela degli utenti, senza alterare gli equilibri finanziari del bilancio statale e delle società operanti nel settore;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legge:

Articolo 1.

1. Gli effetti delle disposizioni di cui ai capitoli I e II del provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986 cessano a decorrere dal 30 giugno 1996.
2. A decorrere dal 30 giugno 1997 non é ammissibile alcun onere aggiuntivo, a parte le imposte, al di fuori delle tariffe che saranno determinate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il sovrapprezzo per la copertura dell'onere termico e gli altri sovrapprezzi comunque denominati, purché non destinati alle entrate dello Stato, sono inglobati nella tariffa dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro il 30 giugno 1997, in misura comunque coerente con le normali condizioni della concorrenza e del mercato.
3. Ferme restando le verifiche di competenza dell'Autorità per l'energia e il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, sono abrogati i commi 238 e 240 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
4. Al fine di eliminare progressivamente i fattori distorsivi della concorrenza e di garantire sia la trasparenza delle tariffe che i diritti degli utenti, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con propri decreti da emanare dopo aver sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dispone la graduale semplificazione delle tariffe elettriche depurandole anche di tutti gli oneri impropri, provvedendo contestualmente alla soppressione delle agevolazioni alle imprese incompatibili con il regime degli aiuti disciplinato dall'Unione europea.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addí 13 settembre 1996.

SCÁLFARO


PRODI - BERSANI - CIAMPI - VISCO
Visto, il Guardasigilli : FLICK