Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 1137

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 1137


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori BATTAFARANO, SMURAGLIA, PILONI, GRUOSSO, MANZI, TAPPARO, BEDIN, PELELLA, BERTONI, MIGNONE, GUALTIERI, MELE, MONTAGNINO, LORETO, DE LUCA Michele, LARIZZA e RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1996

Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici






ONOREVOLI SENATORI. - La legge 15 febbraio 1974, n. 36, riguarda i lavoratori del settore privato licenziati per rappresaglia politica, sindacale o religiosa, nel periodo che va dal 1º gennaio 1948 al 7 agosto 1966, data in cui venne approvata la legge sui licenziamenti individuali e, successivamente, lo "statuto dei lavoratori" (1970).
Dalla data di entrata in vigore della legge fino alla scadenza dei termini ivi previsti, sono state presentata 17.819 domande; tutte esaminate: 15.059 accolte; 2.761 respinte.
Nel 1979 (legge 19 dicembre 1979, n. 648) furono riaperti i termini per novanta giorni. Furono presentate 14.440 domande: 7.968 sono state accolte e 6.472 hanno avuto esito negativo.
Complessivamente sono state presentate 32.259 domande, di cui 25.686 accolte e 9.233 respinte.
La riapertura dei termini della legge n. 36 del 1974 ha due motivazioni diverse:

a) per quanto riguarda il settore pubblico, un ordine del giorno approvato nel 1974 dal Senato della Repubblica ha impegnato il Governo ad estenderne i benefíci ai lavoratori delle pubbliche amministrazioni. Tuttavia in questi ultimi vent'anni non si é mai provveduto in tal senso. Va tenuto presente che con la legge 31 marzo 1971, n. 214, oltre un migliaio di ex dipendenti del Ministero della difesa ottennero la ricostruzione previdenziale;

b) per il settore privato, alcune centinaia di domande furono respinte perché presentate in ritardo o perché incomplete nella documentazione, mentre alcune altre centinaia si riferiscno ad ex lavoratori in quel periodo emigrati all'estero e, quindi, non informati sui tempi della legge.

Considerato che si tratta di ex lavoratori licenziati prima del 7 agosto 1966, gli interessati sono in numero sempre decrescente ed in età avanzata (70-80 anni e anche piú). Sulla base di quanto sopra esposto e dei dati e della documentazione in possesso delle organizzazioni degli ex licenziati (pubblici e privati), gli eventuali aventi diritto che potranno usufruire della riapertura dei termini della legge n. 36 del 1974 si possono indicare in:

a) meno di 1.000 unità nel settore privato;
b) non oltre le 500 unità nel settore pubblico.

Trattandosi di ricostruire e regolarizzare la posizione assicurativa e pensionistica, per il periodo intercorrente fra il licenziamento, l'esame e la nuova occupazione a raggiungimento dell'età pensionabile, delle 25.686 domande accolte nel settore privato risulta, come media un periodo scoperto (da regolarizzare) inferiore ai dieci anni, ed il costo medio pro capite non supera un milione di lire annue. Costo che é in parte superiore per il settore pubblico per via delle qualifiche e della conseguente retribuzione piú elevata.
Moltiplicando l'onere di un milione di lire annuo pro capite per i circa 1.500 interessati si ricava l'onere annuo.
L'onere é decrescente nel corso degli anni e si avvierà all'estinzione stante l'età avanzata di questi cittadini.
Il trasferimento - che non durerà oltre un decennio é da porre, per il settore privato, a carico della gestione per l'assicurazione generale obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a titolo di solidarietà collettiva, e - per il settore pubblico - a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (IN PDAP), ovvero dei fondi previdenziali presso il Ministero del tesoro.
Infine, va tenuto presente che i costi, prevedibilmente, saranno ulteriormente ridotti perché - nella ricostruzione della posizione assicurativa dei lavoratori licenziati per rappresaglia - si potrà constatare come per vari di essi si determinerebbe una sovrapposizione, per i periodi di contribuzione previdenziale, con quelli già acquisiti con l'integrazione al minimo di pensione e che non sono sommabili.
In conclusione non si puó negare, per insussistenti motivi di spesa, ad alcune centinaia di cittadini quanto é stato riconosciuto prima a molte migliaia di lavoratori, nel dovuto rispetto delle norme di parità costituzionale.





DISEGNO DI LEGGE



CAPO I
RIAPERTURA DEI TERMINI PER

I LAVORATORI PRIVATI



Art. 1.

1. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, già prorogato con la legge 19 dicembre 1979, n. 648, é ulteriormente differito di centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO II
RICOSTRUZIONE DELLA

POSIZIONE ASSICURATIVA DEI

DIPENDENTI PUBBLICI



Art. 2.

1. Le disposizioni contenute nella legge 15 febbraio 1974, n. 36, salvo per quanto disciplinato dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge, si applicano altresí:

a) agli impiegati ed operai, anche non di ruolo, dipendenti della pubblica Amministrazione, ivi compresi i militari che, nel perido 1º gennaio 1946-31 dicembre 1959, sono cessati dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si sono avvalsi dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in conseguenza di un improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagevole sistemazione;
b) ai dipendenti della pubblica Amministrazione il cui rapporto di lavoro é stato risolto, tra il 1º gennaio 1947 e il 7 agosto 1966, per motivi che, indipendentemente dalle forme e motivazioni addotte, sono da ricondurre a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, ovvero a fatti compiuti o comportamenti tenuti in occasione di moti o manifestazioni originati da avvenimenti di rilievo politico;
c) ai militari che sono stati collocati a riposo d'autorità ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, e che non hanno beneficiato dei richiami biennali e dei brevi periodi di aggiornamento.

Art. 3.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, é istituito un comitato composto dai seguenti membri:

a) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale o un suo rappresenante, con funzioni di presidente:
b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
c) un rappresentante del Ministero dell'interno;
d) un rappresentante dell'istituto, cassa o fondo di previdenza presso cui deve essere effettuaa la ricostruzione del rapporto assicurativo;
e) tre rappresenanti dei pensionati, scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tra i designati delle federazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

2. Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione degli elementi documentali di cui all'articolo 4, il comitato é integrato da un rappresentante dell'amministrazione o dell'ente di cui al medesimo articolo.
3. Il comitato é nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Il comitato decide sulla domanda di cui all'articolo 4 entro duecentosettanta giorni dalla sua presentazione e la decisione assunta é notificata al richiedente.

Art. 4.

1. I dipendenti della pubblica Amministrazione, o i loro familiari superstiti aventi diritto, devono presentare la domanda di ricostruzione del rapporto assicurativo ai sensi dell'articolo 2, all'amministrazione o all'ente alle cui dipendenze erano alla data del licenziamento, oppure all'istituto o cassa o fondo di previdenza presso cui erano o dovevano essere iscritti alla stessa data, documentando gli elementi di fatto e di prova che consentono di ricondurre, indipendentemente dalle forme e dalle motivazioni addotte, la risoluzione del rapporto di lavoro a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza a un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacale, anche mediante dichiarazione rilasciata dal partito politico o dall'organizzazione sindacale di appartenenza, con particolare riguardo agli incarichi pubblici, sindacali o di commissione interna svolti all'epoca del licenziamento.
2. L'amministrazione o l'ente che ha ricevuto la domanda ai sensi del comma 1, entro centottanta giorni dalla data di presentazione la trasmette, corredata della relativa documentazione, al comitato di cui all'articolo 3.

Art. 5.

1. Contro la decisione del comitato di cui all'articolo 3, é ammesso ricorso al Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro novanta giorni a decorrere dalla data di notifica della decisione stessa.
2. Decorso il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende accolto.

Art. 6.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1,2 miliardi per il 1996, lire 2,4 miliardi per il 1997 e 1,6 miliardi per il 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.