Legislatura 13ª - Relazione N. 2325-A
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
  XIII LEGISLATURA
N. 2325 e 2169-A
RELAZIONE DELLA 3º COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)
(RELATORE PIANETTA)
Comunicata alla Presidenza il 13 maggio 1997
SUL
DISEGNO DI LEGGE
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sui servizi aerei, con annessa tabella delle rotte, fatto a Vilnius il 4 aprile 1996 (n. 2325)
presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro delle finanze
e col Ministro dei trasporti e della navigazione
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 1997
E
SUL
DISEGNO DI LEGGE
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania sui servizi aerei, con annessa tabella delle rotte, fatto a Vilnius il 4 aprile 1996 (n. 2169)
d'iniziativa del senatore SPERONI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 1996
del quale la Commissione propone l'assorbimento
- RELAZIONE
- PARERI DELLA 1º COMMISSIONE PERMANENTE
- PARERI DELLA 5º COMMISSIONE PERMANENTE
- DISEGNO DI LEGGE N. 2325
- DISEGNO DI LEGGE N. 2169
ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo con la Lituania per i servizi aerei tra i rispettivi territori é volto a costituire il quadro normativo entro cui le compagnie aeree potranno, nell'ambito della Convenzione internazionale per l'aviazione civile di Chicago, svolgere le proprie attività relative all'effettuazione dei servizi di collegamento. Sono fissati i diritti di scalo e di sorvolo, di trasporto di passeggeri e merci, prevedendo esenzioni doganali per oneri su equipaggiamenti, combustibili e materiale aeronautico, secondo criteri di reciprocità. Per la fissazione delle rotte e degli orari si stabiliscono contatti con le autorità aeronautiche dell'altra parte contraente, come pure per la fissazione delle tariffe e delle condizioni applicabili. Viene sancito e protetto il diritto al reciproco trasferimento degli utili, ed infine si indica la procedura per la composizione delle controversie.
Come per altri accordi dello stesso tipo, per accelerarne il piú possibile l'entrata in vigore appare opportuno procedere alla sollecita approvazione del disegno di legge di ratifica presentato dal Governo.
PARERI DELLA 1º COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
sul disegno di legge n. 2169
(Estensore: ANDREOLLI)
2 aprile 1997
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
sul disegno di legge n. 2325
(Estensore: DIANA)
29 aprile 1997
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
PARERI DELLA 5º COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
sul disegno di legge n. 2169
(Estensore: FERRANTE)
2 aprile 1997
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.
sul disegno di legge n. 2325
(Estensore: RIPAMONTI)
29 aprile 1997
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.
| DISEGNO DI LEGGE N. 2325 |
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D'INIZIATIVA DEL GOVERNO
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania sui servizi aerei, con annessa tabella delle rotte, fatto a Vilnius il 4 aprile 1996. |
| Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione é data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso. |
| Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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| DISEGNO DI LEGGE N. 2169 |
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D'INIZIATIVA DEL SENATORE SPERONI
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania sui servizi aerei, con annessa tabella delle rotte, fatto a Vilnius il 4 aprile 1996. |
| Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione é data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso. |
| Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |