Proposta di modifica n. 10.53 al DDL n. 2448

10.53

Turco, Piarulli, Catalfo, Trentacoste, L'Abbate

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al fine di favorire la transizione ecologica, tecnologia digitale delle imprese e di rilanciare gli investimenti, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024, il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1059, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, credito d'imposta sugli investimenti di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché del credito di imposta sugli investimenti nelle zone economiche speciali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono cedibili, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si fa riferimento al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, ferma l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dalle vigenti disposizioni tributarie, si provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabilito dall'articolo i, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.».

        Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè credito d'imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES».

        Conseguentemente, sostituire l'articolo194, con il seguente:

        «Art. 194. - 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 580 milioni di euro per l'anno 2022, 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».