Proposta di modifica n. 15.0.8 al DDL n. 1662

15.0.8

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie)

        1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina processuale per la realizzazione un rito unificato denominato "Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie" sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi prevedendo:

        a) l'introduzione di nuove disposizioni nel Titolo V del secondo libro del codice di procedura civile, rubricato "Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie", recante la disciplina del rito applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare, con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età, e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni istituite dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e con abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti;

            b) la competenza del tribunale in composizione collegiale, con facoltà di delega per la trattazione e l'istruzione al giudice relatore; prevedendo che nel tribunale per i minorenni la prima udienza di cui alla lettera h) e le udienze all'esito delle quali devono essere adottati provvedimenti decisori, anche provvisori, sono tenute dal giudice relatore, con facoltà per lo stesso di delegare ai giudici onorari specifici adempimenti;

            c) il riordino dei criteri di competenza territoriale, prevedendo quale criterio di competenza prevalente quello della residenza abituale del minore;

            d) l'intervento necessario del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 70 del codice di procedura civile, fermo restando il potere del pubblico ministero nei procedimenti di cui agli articoli 330, 332, 333, 334, 335 del codice civile e in quelli di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 di proporre la relativa azione;

            e) l'introduzione del giudizio con ricorso, redatto in modo sintetico, contenente l'indicazione del giudice, le generalità e la residenza abituale del ricorrente, del resistente e dei minorenni ai quali il procedimento si riferisce; la determinazione dell'oggetto della domanda; l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni; l'indicazione, a pena di decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi; il deposito di copia dei provvedimenti eventualmente già adottati all'esito di uno dei procedimenti di cui alla lettera a); l'indicazione di procedimenti penali in cui una delle parti o il minorenne sia persona offesa; nelle ipotesi di domande di natura economica il deposito di copia delle denunce dei redditi e di documentazione attestante le disponibilità mobiliari, immobiliari e finanziarie delle parti degli ultimi tre anni, disponendo le sanzioni per il mancato deposito della documentazione senza giustificato motivo ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta; prevedere che ad esito del deposito del ricorso sia fissata con decreto la data dell'udienza di comparizione delle parti davanti al giudice relatore, con indicazione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto e del termine per la costituzione della parte convenuta, con possibilità per il giudice relatore di assumere inaudita altera parte provvedimenti d'urgenza nell'interesse delle parti e dei minori, in presenza di pregiudizio imminente ed irreparabile, individuando le modalità di successiva instaurazione del contraddittorio per la conferma, modifica o revoca di tali provvedimenti;

            f) che il convenuto debba costituirsi mediante comparsa di costituzione, redatta in modo sintetico, nella quale dovranno essere proposte, a pena di decadenza, eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché contestazioni specifiche sui fatti affermati dal ricorrente, e, a pena di decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, i mezzi di prova e i documenti; oltre alla documentazione indicata nella lettera e) e con le stesse sanzioni per il mancato deposito della documentazione senza giustificato motivo ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta;

            g) che siano disciplinate le difese del ricorrente in caso di domande riconvenzionali del convenuto, e la modificazione delle domande, prevedendo la possibilità di introdurre domande nuove nel corso del giudizio nell'ipotesi di domande relative all'affidamento e al mantenimento dei minori, nonché, per le domande di mantenimento delle parti, limitatamente alle ipotesi di fatti sopravvenuti ovvero di nuovi accertamenti istruttori;

            h) che la prima udienza debba svolgersi con necessaria comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione, disponendo le sanzioni per la mancata comparizione senza giustificato motivo e prevedendo che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale;

            i) che il giudice relatore possa, con esclusione delle fattispecie in cui siano allegate violenze di genere o domestiche, secondo quanto previsto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva con legge 27 giugno 2013, n. 77, invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione familiare;

            l) che presso ciascun Tribunale sia previsto un elenco dei mediatori familiari iscritti presso le associazioni del settore, secondo quanto disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, con possibilità per le parti di scegliere il mediatore tra quelli iscritti in tale elenco;

            m) che alla prima udienza, in mancanza di conciliazione tra le parti, il giudice ove la causa sia matura per la decisione inviti le parti alla discussione pronunciando sentenza definitiva ovvero parziale qualora possa essere decisa la sola domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento debba continuare per la definizione delle ulteriori domande;

            n) che qualora il processo debba continuare il giudice relatore, nel contraddittorio tra le parti: adotti, anche d'ufficio, i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse delle parti e dei minori, che costituiscono titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, disciplinando il regime della reclamabilità dinanzi al giudice che deciderà in composizione collegiale; ammetta le prove o adotti gli altri provvedimenti istruttori, fissando l'udienza per la prosecuzione del giudizio;

            o) che il giudice, anche relatore, possa adottare provvedimenti relativi ai minori d'ufficio e anche in assenza di istanze, salvaguardando il contraddittorio tra le parti a pena di nullità del provvedimento; che il giudice, anche relatore, possa disporre d'ufficio mezzi di prova a tutela dei minori, nonché delle vittime di violenze, anche al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, sempre garantendo il contraddittorio e il diritto alla prova contraria, disciplinando i poteri istruttori officiosi di indagine patrimoniale;

            p) che i provvedimenti temporanei ed urgenti debbano contenere le modalità e i termini di prosecuzione del giudizio, possano essere modificati o revocati dal giudice, anche relatore, nel corso del giudizio in presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori, che mantengano la loro efficacia in caso di estinzione del processo e che siano disciplinate le forme di controllo dei provvedimenti emessi nel corso del giudizio;

            q) che per la fase decisoria il giudice relatore, esaurita l'istruzione, fissi davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini per gli scritti difensivi finali; prevedendo che all'udienza la causa venga posta in decisione dal giudice relatore che si riserverà di riferire al collegio; prevedendo infine che la sentenza venga depositata nel termine di sessanta giorni;

            r) che in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere siano assicurate: adeguate misure di salvaguardia e protezione; le necessarie modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie, anche inquirenti; l'abbreviazione dei termini processuali; nonché specifiche disposizioni processuali e sostanziali per evitare la vittimizzazione secondaria;

            s) che nel processo di separazione, tanto il ricorrente quanto il convenuto abbiano facoltà di proporre domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che quest'ultima sia procedibile solo all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto del termine previsto dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898; e che sia ammissibile la riunione dei procedimenti aventi ad oggetto queste domande qualora pendenti tra le stesse parti dinanzi al medesimo tribunale; assicurando in entrambi i casi l'autonomia dei diversi capi della sentenza, con specificazione della decorrenza dei relativi effetti;

            t) che nei procedimenti di separazione personale e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possano, sino alla conclusione del procedimento, concludere un accordo sulla legge applicabile alla separazione ed al divorzio ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010;

            u) la nomina, anche d'ufficio, del curatore speciale del minore; il riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore, anche alla luce della normativa sovranazionale di riferimento; la predisposizione di autonoma regolamentazione della consulenza tecnica psicologica, anche prevedendo l'inserimento nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio di indicazioni relative alle specifiche competenze; la possibilità di nomina di tutore del minore, anche d'ufficio, nel corso e all'esito dei procedimenti di cui alla lettera a), e in caso di adozione di provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile;

            v) che sia prevista la facoltà per il giudice, anche relatore, acquisito l'accordo delle parti, di nominare quale suo ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile un professionista, scelto tra quelli iscritti nell'albo dei CTU, ovvero anche al di fuori dell'albo in presenza di concorde richiesta delle parti, dotato di specifiche competenze  in grado di  coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare, per superare conflitti tra le parti e per fornire ausilio per i minori e per la ripresa o il miglioramento delle relazioni genitori figli;

            z) l'adozione nei procedimenti di cui alla lettera a) di puntuali disposizioni per regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari in funzione di monitoraggio, controllo, accertamento, disciplinando presupposti e limiti dell'affidamento dei minorenni al servizio sociale, con diritto delle parti di avere visione di ogni relazione ed accertamento compiuto dai responsabili del servizio socio-assistenziale o sanitario; che siano dettate disposizioni per individuare modalità di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori, anche con ricorso al servizio socio-assistenziale o sanitario, alla nomina del curatore speciale ovvero dell'ausiliario del giudice;

            aa) l'abrogazione degli articoli 158 del codice civile e 711 del codice di procedura civile e l'introduzione di un unico rito per i procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, modellato sul procedimento previsto dall'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e concluso con sentenza, disponendo che nel ricorso debba essere contenuta l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, prevedendo la possibilità che l'udienza per il tentativo di conciliazione delle parti si svolga con modalità di scambio di note scritte e che le parti possano a tal fine rilasciare dichiarazione contenente la volontà di non volersi riconciliare;

            bb) il riordino della disciplina di cui all'articolo 156 del codice civile, all'articolo 8 della legge 1  dicembre 1970, n. 898, all'articolo 3 della legge 1 dicembre 2012, n. 219,  all'articolo 316-bis del codice civile, introducendo un unico modello processuale strutturato in analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e che tenga conto della assenza di limiti prevista dall'articolo 156 del codice civile per adottare le garanzie a tutela dell'adempimento delle obbligazioni a carico dell'onerato e per il sequestro;

            cc) il riordino della disciplina di cui all'articolo 709-ter del codice di procedura civile, con possibilità di adottare anche d'ufficio, previa instaurazione del contraddittorio, provvedimenti ai sensi dell'articolo 614-bis del codice di procedura civile in caso di inadempimento agli obblighi di fare e di non fare anche quando relativi ai minori;

            dd) la predisposizione di autonoma regolamentazione per il giudizio di appello, per tutti i procedimenti di cui alla lettera a);

            ee) che i provvedimenti adottati dal giudice tutelare, anche quelli emessi ai sensi dell'articolo 720-bis del codice di procedura civile in materia di amministrazione di sostegno, siano reclamabili al tribunale che deciderà in composizione monocratica per quelli aventi contenuto patrimoniale gestorio, ovvero in composizione collegiale in tutti gli altri casi; del collegio non potrà far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.».