Legislatura 17ª - Dossier n. 395 5

Regole contabili di favore per gli investimenti

Il provvedimento, ai commi da 485 a 508, assegna agli enti locali spazi finanziari fino a complessivi 700 milioni annui, di cui 300 destinati ad edilizia scolastica, ed alle regioni fino a complessivi 500 milioni annui, per l’effettuazione di spese di investimento, disciplinando nel contempo i requisiti necessari per l’ottenimento delle risorse stanziate da parte degli enti richiedenti. Tali requisiti- che qui non si dettagliano - vengono stabiliti con il fine di favorire la realizzazione di investimenti prioritariamente attraverso l’utilizzo, da parte degli enti interessati, delle risorse proprie derivanti dai risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e dal ricorso al debito. In tal modo agli spazi in questione concerneranno prevalentemente gli enti locali virtuosi, quelli cioè che non riescono ad utilizzare gli avanzi di amministrazione rispettando nel contempo il saldo di equilibrio di bilancio, a causa dei limitati importi iscritti nel fondo crediti di dubbia esigibilità: circostanza questa rinvenibile presso quegli enti che iscrivono in bilancio entrate in gran parte di effettiva esigibilità. Nell’ambito dei criteri di priorità previsti nella norma in ordine all’assegnazione degli spazi finanziari agli enti, nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati è stato un ulteriore criterio relativo ai comuni istituiti a seguito di fusione, nonché a quelli con popolazione inferiore ai mille abitanti