Legislatura 17ª - Dossier n. 395 5

Misure finanziarie per le regioni

I commi 524-526 dispongono che le Regioni che hanno ottenuto anticipazioni per il pagamento dei debiti pregressi maturati entro il 31 dicembre 2013 per importi superiori rispetto ai pagamenti effettivamente effettuati, possono utilizzare le risorse eccedenti per il pagamento dei debiti in essere alla data del 31 dicembre 2014. A tal fine le amministrazioni sono tenute a trasmettere formale certificazione dell’avvenuto pagamento dei debiti entro il 28 febbraio 2017. Le risorse, ricevute a titolo di anticipazione, non rendicontate entro il 31 marzo 2017, devono essere restituite allo Stato entro il successivo 30 giugno. Con una modifica disposta durante l’esame alla Camera, tra i soggetti destinatari della disposizione è stata inserita la gestione commissariale della regione Piemonte, che, si rammenta, è considerata anche nei commi 521-523, laddove si ridefiniscono in diminuzione - riallineandoli alla effettiva misura degli stessi che si è di fatto riscontrata - gli oneri a carico della regione nei confronti della gestione in questione.

I commi 527-528 estendono al 2020 i due contributi alla finanza pubblica già previsti sino al 2019, uno a carico delle Regioni a statuto ordinario e l’altro a carico dell’intero comparto delle Regioni (incluse le Regioni a statuto speciale) e delle Province autonome. Pertanto il primo contributo, pari attualmente a complessivi 4.202 milioni euro annui e da corrispondere fino al 2019, andrà versato anche nel 2020, ed analogamente avverrà per quello di 5.480 milioni a carico delle autonomie speciali. L’ammontare complessivo dei due contributi, che al netto delle risorse (circa 2.000 milioni) rinvenienti dal settore sanitario è pari a 7.682 milioni, determina nel 2020 un corrispondente miglioramento dei saldi di finanza pubblica in tale anno.