Legislatura 17ª - Dossier n. 395 5
Azioni disponibili
Finanza locale
Le disposizioni recate dal disegno di legge di stabilità sulle amministrazioni territoriali si articolano in diverse tipologie di intervento, anche a seguito delle ulteriori norme inserite nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati. Tra i principali interventi vengono in rilievo le nuove regole sull’equilibrio di bilancio di regioni ed enti locali, diverse disposizioni concernenti la dotazione e l’utilizzo delle risorse finanziarie degli enti locali e delle regioni, alcune norme volte a favorire gli investimenti sia delle regioni che degli altri enti territoriali e, da ultimo, specifiche misure che incidono sulla regolazione dei rapporti finanziari con le autonomie speciali.
Pareggio di bilancio
Quanto al primo intervento, i commi da 463 a 482 introducono le nuove regole del pareggio di bilancio per gli enti territoriali ai fini del loro concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. L’intervento consegue alle modifiche recentemente operate (dalla legge n.163 del 2016) sulla disciplina dell’equilibrio di bilancio di regioni ed enti locali contenuta nella legge n.243/2012 di attuazione del principio del pareggio di bilancio. In sostanza, mediante i commi in esame vengono messe a regime, con alcune modifiche, le regole sul pareggio già introdotte per il 2016 con la legge di stabilità 2016, che vengono pertanto contestualmente soppresse. La regola in questione, mediante cui gli territoriali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, consiste nel conseguire a decorrere dal 2017, sia in fase previsionale che di rendiconto, un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, in conformità alla identica disposizione contenuta nell’articolo 9 della legge 243 sopradetta.
Il rispetto del saldo di pareggio in questione è rafforzato da un articolato sistema sanzionatorio da applicare in caso di mancato conseguimento del saldo in esame e, contestualmente, da un sistema premiale in caso di rispetto del saldo stesso.
Si stabilisce inoltre che a decorrere dal 2017, anche la regione Valle d’Aosta segue le regole del pareggio di bilancio (comma 484) che, pertanto, si aggiunge alle regioni Sardegna e Sicilia (cui già si applica rispettivamente dal 2015 e dal 2016). Per le restanti tre autonomie speciali viene stabilito che non si applica la nuova regola del pareggio di bilancio, confermandosi quindi (comma 483) la disciplina del patto di stabilità interno.
Fondo di solidarietà comunale
L’articolo 64, commi 446-452, disciplina l’alimentazione e il riparto del Fondo di solidarietà comunale, che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi, da applicare a decorrere dall’anno 2017.
Le disposizioni provvedono, in particolare a quantificare la dotazione annuale del Fondo a partire dal 2017, pari a circa 6.197 milioni, fermo restando la quota parte dell’imposta municipale propria, di spettanza dei comuni (circa 2.770 milioni), che in esso confluisce annualmente. Vengono inoltre ridefiniti e i criteri di ripartizione del Fondo medesimo, basati per la parte prevalente sul gettito effettivo IMU e Tasi del 2015 e per altra parte secondo logiche di tipo perequativo, vale a dire la differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard. Si provvede altresì ad incrementare tale criterio perequativo, aumentando progressivamente negli anni la percentuale del Fondo da redistribuire secondo tali logiche perequative, anche prevedendo a tal fine un correttivo statistico per contenere il differenziale di risorse, rispetto a quelle storiche di riferimento, che potrebbe derivare dal meccanismo stesso della perequazione. In presenza della nuova disciplina di alimentazione e ripartizione del Fondo, nel corso dell’esame presso la Camera è stato precisato che l’erogazione delle risorse destinate alle unioni e fusioni di comuni (30 milioni annui sia per le unioni che per le fusioni) continueranno ad essere erogate secondo gli importi e le regole ora vigenti. E’ stato inoltre elevata (comma 447) dal 40 al 50 per cento, a decorrere dal 2017, la quota del contributo straordinario commisurato ai trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 a favore dei comuni che danno luogo alla fusione.
Misure contabili per gli enti locali
Sono state inserite (durante l'esame presso la Camera) nell’ambito dei commi da 433 a 443 diverse norme tese ad agevolare la gestione contabile e quella finanziaria degli enti locali, con riguardo, in particolare: alla possibilità di modificare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale introdotto dal comma 714 della legge n. 208/2015, stabilendo che gli enti i quali abbiano presentato od ottenuto l’approvazione del suddetto piano prima dell’approvazione del rendiconto 2014 possono rimodularlo o riformularlo entro il 31 marzo 2017, in presenza di determinati presupposti, tra cui anche una attestazione circa il rispetto della disciplina sui tempi di pagamento degli enti interessati verso i propri creditori (comma 434); alla facoltà di riformulazione del piano triennale di copertura del disavanzo operato ai sensi dell’articolo 193 del Tuel da parte degli enti locali per i quali ricorrano, anche in tal caso, specifici presupposti stabiliti dalle nuove disposizioni (comma 435); alla previsione di un più ampio periodo temporale (dal triennio ora previsto ad un quinquennio) per l’effettuazione delle misure di riduzione delle spese correnti cui sono tenuti gli enti che accedano al Fondo di rotazione per la stabilità finanziaria degli enti locali (comma 436). Con analoghe finalità sono state estese anche al 2017 alcune disposizioni già vigenti in tema di rinegoziazione dei mutui, costituite: - dalla possibilità di utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi, senza vincoli di destinazione; - dal consentire di realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui anche in corso di esercizio provvisorio, fermo restando l’obbligo di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione; - dalla facoltà per le province e le città metropolitane di rinegoziare le rate di ammortamento dei mutui, consentita solo per le rate in scadenza nell'anno 2015-2016 ed ora estesa anche a quelle in scadenza nel 2017 (commi 440-442).
Sempre in tema di riduzione di spesa è stata introdotta una disposizione (comma 459) tesa a meglio regolamentare la ripartizione delle riduzioni di spesa previste da alcune disposizioni vigenti nel caso in cui l’aggregato di spesa di riferimento gravi su comuni capofila di funzioni e servizi in forma associata,
Misure finanziarie per le regioni
I commi 524-526 dispongono che le Regioni che hanno ottenuto anticipazioni per il pagamento dei debiti pregressi maturati entro il 31 dicembre 2013 per importi superiori rispetto ai pagamenti effettivamente effettuati, possono utilizzare le risorse eccedenti per il pagamento dei debiti in essere alla data del 31 dicembre 2014. A tal fine le amministrazioni sono tenute a trasmettere formale certificazione dell’avvenuto pagamento dei debiti entro il 28 febbraio 2017. Le risorse, ricevute a titolo di anticipazione, non rendicontate entro il 31 marzo 2017, devono essere restituite allo Stato entro il successivo 30 giugno. Con una modifica disposta durante l’esame alla Camera, tra i soggetti destinatari della disposizione è stata inserita la gestione commissariale della regione Piemonte, che, si rammenta, è considerata anche nei commi 521-523, laddove si ridefiniscono in diminuzione - riallineandoli alla effettiva misura degli stessi che si è di fatto riscontrata - gli oneri a carico della regione nei confronti della gestione in questione.
I commi 527-528 estendono al 2020 i due contributi alla finanza pubblica già previsti sino al 2019, uno a carico delle Regioni a statuto ordinario e l’altro a carico dell’intero comparto delle Regioni (incluse le Regioni a statuto speciale) e delle Province autonome. Pertanto il primo contributo, pari attualmente a complessivi 4.202 milioni euro annui e da corrispondere fino al 2019, andrà versato anche nel 2020, ed analogamente avverrà per quello di 5.480 milioni a carico delle autonomie speciali. L’ammontare complessivo dei due contributi, che al netto delle risorse (circa 2.000 milioni) rinvenienti dal settore sanitario è pari a 7.682 milioni, determina nel 2020 un corrispondente miglioramento dei saldi di finanza pubblica in tale anno.
Regole contabili di favore per gli investimenti
Il provvedimento, ai commi da 485 a 508, assegna agli enti locali spazi finanziari fino a complessivi 700 milioni annui, di cui 300 destinati ad edilizia scolastica, ed alle regioni fino a complessivi 500 milioni annui, per l’effettuazione di spese di investimento, disciplinando nel contempo i requisiti necessari per l’ottenimento delle risorse stanziate da parte degli enti richiedenti. Tali requisiti- che qui non si dettagliano - vengono stabiliti con il fine di favorire la realizzazione di investimenti prioritariamente attraverso l’utilizzo, da parte degli enti interessati, delle risorse proprie derivanti dai risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e dal ricorso al debito. In tal modo agli spazi in questione concerneranno prevalentemente gli enti locali virtuosi, quelli cioè che non riescono ad utilizzare gli avanzi di amministrazione rispettando nel contempo il saldo di equilibrio di bilancio, a causa dei limitati importi iscritti nel fondo crediti di dubbia esigibilità: circostanza questa rinvenibile presso quegli enti che iscrivono in bilancio entrate in gran parte di effettiva esigibilità. Nell’ambito dei criteri di priorità previsti nella norma in ordine all’assegnazione degli spazi finanziari agli enti, nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati è stato un ulteriore criterio relativo ai comuni istituiti a seguito di fusione, nonché a quelli con popolazione inferiore ai mille abitanti
Rapporti con le autonomie speciali
I commi da 509 a 516 danno attuazione normativa a quanto concordato tra il Governo e la Regione siciliana in materia finanziaria con l’accordo del 20 giugno 2016. In particolare si stabilisce che la regione per l’anno 2017, ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, deve ottenere un saldo positivo non inferiore a 577,5 milioni di euro e a decorrere dal 2018, un saldo non negativo calcolato con le regole del pareggio di bilancio. I successivi commi 2-5 riguardano le misure di riduzione della spesa corrente regionale che la Regione si è impegnata a realizzare, in misura non inferiore al 3 per cento annuo dal 2017 al 2020, e rideterminano la misura - e la modalità di calcolo - della compartecipazione regionale all’IRPEF che passa dai 10 decimi calcolati con il metodo dei riscosso (a legislazione vigente, prima dell’accordo) ai 6,74 decimi per il 2017 e ai 7 decimi a decorrere dal 2018, calcolati con il metodo del ‘maturato’. La modifica comporta un incremento delle entrate regionali pari a 1.400 milioni di euro per il 2017 e circa 1.685 milioni di euro a decorrere dal 2018.
Quanto alla Regione Valle d’Aosta il comma 517, a seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 125 del 2015, stabilisce la restituzione alla regione delle somme che lo Stato aveva trattenuto a titolo di concorso alla riduzione del fabbisogno sanitario per gli anni dal 2012 al 2015. Viene poi attribuito (comma 518) alla Regione Valle d’Aosta l'importo complessivo di 448,8 milioni di euro a compensazione definitiva della perdita di gettito subita dalla Regione in conseguenza della diversa determinazione dell’accisa sull’energia elettrica e sugli alcolici.
Infine per la Regione Venezia Giulia, i commi 519 e 520 stabiliscono – dando seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2016 - la necessità dell’intesa per la quantificazione delle spettanze della Regione Friuli-Venezia Giulia (per i comuni del proprio territorio) e dello Stato in relazione alle variazioni di gettito conseguenti le modifiche dell’imposizione locale immobiliare (IMU), sia in relazione agli anni 2012-2015, sia per gli anni 2016-2020. Nelle more della definizione dell’intesa, il comma 12 quantifica provvisoriamente le spettanze dello Stato in 72 milioni di euro annui. Durante l’esame presso la Camera dei deputati è stata inserita una disposizione (comma 534) con cui è stata attribuita alla Regione medesima, a decorrere dal 2017, l’imposta provinciale di trascrizione, che, attualmente di spettanza delle province, viene ora così trasferita a seguito del riordino territoriale operato dalla Regione, che ha soppresso le province quali enti titolari di funzioni amministrative, e che potrà attribuirla all’ente titolare di funzioni amministrative.
Sono stati altresì introdotti i commi da 502 a 505, riguardanti le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le norme, con esplicito riferimento all’art. 104 dello Statuto (D.P.R. 670/1972) che lo consente, apportano modifiche all’ordinamento finanziario delle due Province autonome con l’accordo delle stesse. In particolare vengono disciplinate e quantificate separatamente dal resto delle regioni l’assegnazione di spazi finanziari per investimenti, per un importo, per ciascuna Provincia, di 70 milioni di euro per il 2017 e 50 milioni di euro per ciascun anno dal 2018 al 2030, disponendosi contestualmente copertura degli oneri. Viene infine stabilito che il concorso alla finanza pubblica a carico delle due province autonome, consistente in contributi a carico delle Province medesime, potrà essere realizzato anche attraverso compensazioni a valere su somme dovute dallo Stato a qualsiasi titolo (con esclusione dei residui passivi perenti).