Legislatura 17ª - Dossier n. 395 5

Ambiente, territorio e protezione civile

In materia ambientale, rileva, in primo luogo, l’istituzione di un Fondo destinato a finanziare interventi riguardanti, tra l’altro, la difesa del suolo e il dissesto idrogeologico. Il Fondo ha una dotazione di 1.900 milioni di euro per l’anno 2017, 3.150 milioni per l’anno 2018, 3.500 milioni per l’anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032 (art. 1, comma 140). Sono stati altresì ulteriormente integrati e dettagliati, durante l'esame presso la Camera dei deputati, i settori oggetto di finanziamento allo scopo di ricomprendere, oltre alla difesa del suolo e al dissesto idrogeologico, anche il risanamento ambientale e le bonifiche, e, nell’ambito delle infrastrutture, gli interventi relativi alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione. Tra le finalità del fondo è stata inoltre inserita, a seguito delle modifiche parlamentari, la soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione europea.

Gli investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico nonché alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rilevante impatto sanitario, sono, altresì, considerati con priorità, nell’ambito delle norme di finanza pubblica per il rilancio degli investimenti, ai fini dell’assegnazione di spazi finanziari agli enti locali (art. 1, comma 492, lettera d), per il triennio 2017-2019, e alle regioni (art. 1, comma 499, lettera b).

Si prevede, poi, l’istituzione di un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell’aria con tecnologie innovative (art. 1, commi 613-615).

Ulteriori disposizioni inserite nel corso dell’esame presso la Camera riguardano:

  • l’istituzione di un fondo per la realizzazione degli investimenti per la conservazione della fauna e della flora e per la salvaguardia della biodiversità e dell’ecosistema marino con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2021 (art. 1 comma 143);
  • l’inserimento dei sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti tra gli investimenti che danno titolo a beneficiare dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle PMI (c.d. nuova Sabatini, art. 1, comma 55);
  • l’introduzione di una disciplina volta a destinare, a partire dal 1° gennaio 2018, esclusivamente e senza vincoli temporali, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia a una serie di interventi, tra i quali l'acquisizione e la realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, la tutela e la riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano (art. 1, comma 460);
  • la destinazione delle somme, che saranno eventualmente confiscate alle società del gruppo ILVA, nell’ambito di procedimenti penali per reati ambientali avviati prima del commissariamento del gruppo, al finanziamento degli interventi di decontaminazione e bonifica degli stabilimenti di interesse strategico nazionale delle medesime società (art. 1, comma 607);
  • la destinazione di 50 milioni di euro per il triennio 2017-2019, e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, al rafforzamento della ricerca nel campo della meteorologia e della climatologia, nonché alla realizzazione delle infrastrutture in tale ambito (art. 1, comma 606).

Per quanto concerne le misure per l’emergenza sismica, il disegno di legge provvede a stanziare le risorse per gli interventi di riparazione, ricostruzione e assistenza alla popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 e per la ripresa economica nei territori interessati. Per tali finalità, si autorizza la spesa di: 100 milioni di euro per l’anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall’anno 2018 all’anno 2047, per la concessione del credito d’imposta maturato in relazione all’accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, previsti per la ricostruzione privata (art. 1, comma 362, lettera a); 200 milioni di euro per l’anno 2017, 300 milioni di euro per l’anno 2018, 350 milioni di euro per l’anno 2019 e 150 milioni di euro per l’anno 2020 per la concessione dei contributi per la ricostruzione pubblica (lettera b).

Gli interventi in materia di prevenzione del rischio sismico rientrano, inoltre, nel novero di quelli finanziabili dal citato Fondo istituito dall’articolo 1, comma 140.

Il disegno di legge, infine, interviene sulla disciplina vigente riguardante le detrazioni per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica, recupero edilizio e misure antisismiche. E’ prorogata fino al 31 dicembre 2017 (31 dicembre 2021 per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio) la misura della detrazione al 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus). Gli interventi che interessino l’involucro dell’edificio e quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica beneficiano di una maggiorazione.

Sul fronte delle detrazioni fiscali per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, il disegno di legge, da ultimo, modifica la disciplina vigente al fine di: ridefinire la misura dell’agevolazione e la sua durata (50% in cinque anni, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021) e incrementarla nel caso in cui dai predetti interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (70 per cento e 80 per cento nel caso di passaggio a una o due classi di rischio inferiori, 75 per cento e 85 per cento qualora gli interventi riguardino le parti comuni di edifici condominiali); ampliare l’ambito di applicazione agli edifici situati nella zona sismica 3 (art. 1, commi 2-3).