Legislatura 17ª - Dossier n. 395 5

Salute

In tema di salute vanno ricordate in primo luogo le misure dirette a migliorare l’efficienza organizzativa del Servizio sanitario nazionale.

Possono essere ricondotte a tale finalità le disposizioni dirette a definire e disciplinare l’Infrastruttura nazionale necessaria a garantire l’interoperabilità dei Fascicoli sanitari elettronici (FSE).

L’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) cura la progettazione dell’infrastruttura nazionale necessaria a garantire l’interoperabilità dei FSE in accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e delle finanze, con le regioni e le province autonome. La realizzazione della citata infrastruttura è gestita dal Ministero dell’economia e delle finanze attraverso l’utilizzo del Sistema Tessera sanitaria. E’ previsto l’istituto del commissariamento qualora una regione non rispetti i termini per la realizzazione del FSE. Si dispone un’autorizzazione di spesa di 2,5 milioni di euro, a decorrere dal 2017, per la progettazione e la realizzazione dell’infrastruttura nazionale per interoperabilità dei FSE (art.1, commi 382-384).

Sempre all’ambito dell’efficienza organizzativa possono essere ricondotte le disposizioni (art. 1, commi 385-389) che introducono misure sperimentali per il 2017 per migliorare e riqualificare il Servizio sanitario regionale, mediante incremento della quota premiale del finanziamento del SSN per le regioni che presentano apposito programma, integrativo dell’eventuale Piano di rientro. Viene poi modificata la nozione di disavanzo ai fini dell'individuazione dei casi in cui sussista l'obbligo di adozione e di attuazione di un piano di rientro per le aziende ospedaliere o ospedaliero-universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli altri enti pubblici che eroghino prestazioni di ricovero e cura (art.1, comma 390). In particolare, con una modifica approvata alla Camera, viene fissato al 7 per cento dei ricavi o a 7 milioni di euro – invece che al 5 per cento e a 5 milioni di euro - il valore del disavanzo tra i costi e i ricavi presupposto per l’adozione e l’attuazione di un piano di rientro per gli enti citati.

Altre norme attengono al finanziamento del SSN, rideterminando, in diminuzione, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che viene portato a 113.000 milioni di euro per il 2017 e a 114.000 milioni di euro per il 2018 (art.1, commi 392-394). Per il 2019 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è stabilito in 115.000 milioni di euro. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano gli effetti finanziari risultanti dalla rideterminazione del livello di finanziamento mediante la sottoscrizioni di singoli Accordi con lo Stato, da stipularsi entro il 31 gennaio 2017. Per la Regione Trentino- Alto Adige e per le Province autonome di Trento e di Bolzano si rinvia ad un Accordo preesistente. Una quota parte del Fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a un miliardo, viene vincolata al finanziamento di specifici Fondi rivolti alla spesa farmaceutica - medicinali innovativi, innovativi oncologici e vaccini – e alla stabilizzazione del personale Ssn.

Con una norma aggiunta nel corso dell’esame presso la Camera, vengono disapplicate le disposizioni della legge di stabilità 2015 (comma 569 della legge 190/2014) relative alle incompatibilità, dal 1 gennaio 2015, della nomina a Commissario ad acta, per la gestione dei piani di rientro dei disavanzi sanitari regionali, con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale, nei confronti delle regioni commissariate ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legge 159/2007. Si tratta delle regioni in cui, nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro, si prefigura il mancato rispetto da parte della regione stessa degli adempimenti previsti dai medesimi Piani, e il Presidente del Consiglio dei Ministri, diffida la regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano. Ove la regione non adempia alla diffida, ovvero gli atti e le azioni posti in essere, risultino inidonei o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio dei Ministri, nomina un commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro (1, commi 395-396) .

Un altro insieme di disposizioni (art.1, commi 397-408) revisiona parzialmente la governance farmaceutica.

La percentuale di incidenza della spesa farmaceutica sul Fondo sanitario nazionale rimane fissata al 14,85 per cento, ma cambiano le percentuali delle sue componenti: la farmaceutica territoriale, che assume la denominazione di “tetto della spesa farmaceutica convenzionata”, scende dall’11,35 al 7,96 per cento mentre la farmaceutica ospedaliera ora comprensiva della spesa per i farmaci acquistati in distribuzione diretta e per conto, denominata “tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti”, sale dal 3,5 al 6,89 per cento.

Si prevede l’istituzione due Fondi, con una dotazione di 500 milioni ciascuno a valere sul Fondo sanitario nazionale, dedicati, rispettivamente, ai medicinali innovativi e agli oncologici innovativi.

È possibile una definizione con determina dell’AIFA, da adottare entro il 31 marzo 2017, dei criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e a innovatività condizionata e dei farmaci oncologici innovativi. Vengono introdotte nuove norme sulla sostituibilità dei farmaci biologici con i loro biosimilari e sull’acquisto dei farmaci biologici a brevetto scaduto, dirette alla razionalizzazione della spesa farmaceutica associata ad una maggiore disponibilità di terapie.

Viene infine prevista una specifica finalizzazione per l’acquisto dei vaccini ricompresi nel Nuovo Piano Nazionale Vaccini.

Nell’ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, viene prevista una specifica finalizzazione per gli oneri derivanti dal processo di assunzione e di stabilizzazione del personale del Ssn (art. 1, comma 409).

Inoltre, per garantire la continuità delle attività di ricerca negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e negli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), in deroga a quanto disposto dall'art. 2, co. 4, del D. Lgs. 81/2015 (c.d. Jobs Act), gli IRCCS e gli IZS potranno continuare ad avvalersi del personale addetto alla ricerca, appartenente sia all'area dei ricercatori, sia all'area professionalità della ricerca, assunto con contratti flessibili, in servizio presso detti enti alla data del 31 dicembre 2016. Pertanto, nelle more della revisione dell’accesso all’attività di ricerca, delle modalità di inquadramento del relativo personale e delle diverse possibili tipologie contrattuali, la norma in esame consente agli IRCCS e agli IZS di continuare ad avvalersi del personale già in servizio (art. 1, comma 410, inserito durante l’esame alla Camera).

Viene stabilito, con alcune modifiche approvate nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, che in sede di revisione dei criteri di riparto del fondo per le non autosufficienze, è compresa la condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer (art. 1, comma 411) e che le risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico non utilizzate per l’anno 2016 confluiscano nel 2017 nel Fondo medesimo (art. 1, comma 360).

Infine, viene autorizzata l’iscrizione, su un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di una somma pari a 80 milioni di euro finalizzata alla riduzione del debito dell’Ente strumentale alla Croce rossa nei confronti del sistema bancario - ivi compresa l’anticipazione bancaria in essere al 28 febbraio 2017- (art. 1, commi 597 e 598).