Legislatura 17ª - Dossier n. 395 4 Sez. I
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Articolo 1, commi 308-313
(Esonero contributivo alternanza scuola-lavoro)
I commi da 308 a 313 introducono un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato presso il medesimo datore di lavoro.
I suddetti commi prevedono, per il solo settore privato, uno sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche in apprendistato(119) , decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.
Lo sgravio contributivo consiste (comma 308) nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua, per un periodo massimo di trentasei mesi.
Il suddetto beneficio contributivo spetta, a domanda e nei limiti di spesa di cui al comma 309 (vedi infra), entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, per l’assunzione di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro:
attività di alternanza scuola-lavoro pari, alternativamente, almeno al:
- 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell’art. 1, c. 33, L. 107/2015 (secondo cui i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio);
- 30 per cento del monte orario previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi di istruzione e formazione professionale (per i quali, ai sensi dell’art. 17 del Capo III del D.Lgs. 226/2005, viene richiesto un orario complessivo obbligatorio di almeno 990 ore annue);
30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori che, ai sensi dell’art. 7 del Capo II del D.P.C.M. del 25 gennaio 2008, in generale, hanno la durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore;
30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.
periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
È previsto il monitoraggio da parte dell’INPS (con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente) del numero di contratti incentivati e delle conseguenti minori entrate contributive, attraverso l’invio di relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze (comma 308). Inoltre, si prevede che il Governo, entro il 31 dicembre 2018, proceda alla verifica dei risultati conseguenti all’introduzione dell’esonero contributivo, al fine di una sua eventuale prosecuzione (comma 310).
Sono previsti dei limiti massimi di spesa per il riconoscimento del suddetto beneficio contributivo (di 7,4 milioni di euro per il 2017, 40,8 per il 2018, di 86,9 per il 2019, di 84,0 per il 2020, di 50,7 per il 2021 e di 4,3 per il 2022). Se dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, risultino scostamenti (anche in via prospettica) del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie così determinate, l'INPS non prende in esame ulteriori domande per l’accesso al beneficio (comma 309).
Relativamente al programma operativo nazionale "Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" del periodo di programmazione 2014/2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, viene riconosciuta la possibilità di condurre i controlli previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (che disciplina l’utilizzo dei Fondi strutturali europei) avvalendosi dei propri revisori dei conti (ossia, ex art. 1, c. 616, della L. 296/2006, due revisori chiamati a riscontrare la regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali)(120) . Tale facoltà deve essere esercitata nel rispetto del principio della separazione delle funzioni previsto dalla normativa comunitaria che disciplina l'intervento dei Fondi strutturali (di cui al richiamato Regolamento (UE) 1303/2013 (comma 312). A tale proposito, nel corso dell’esame alla Camera, si è precisato che nel richiamato programma operativo nazionale, per «istituzioni scolastiche» si intendono tutte le istituzioni scolastiche che costituiscono il sistema nazionale di istruzione (comma 313).
Nel corso dell’esame alla Camera è stata inoltre introdotta una disposizione (comma 311) volta ad estendere l’ambito di operatività del sistema di alternanza scuola-lavoro anche alle scuole paritarie private e degli enti locali.
In particolare si stabilisce che le risorse destinate dall’art. 1, co. 39, della L. 107/2015 all’attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, pari a € 100 mln annui dal 2016, sono ripartite, oltre che tra le istituzioni scolastiche statali, anche tra le scuole paritarie private e degli enti locali, che insieme costituiscono il sistema nazionale di istruzione (art. 1, L. 62/2000).
A tal fine, si novella l’art. 1, co. 39, ultimo periodo, della L. 107/2015, in base al quale le risorse per l’alternanza scuola lavoro – pari a € 100 mln annui dal 2016 - sono ripartite tra le istituzioni scolastiche secondo le stesse modalità indicate al co. 11 del medesimo articolo per il riparto del fondo di funzionamento destinato alle scuole statali.
In base all’art. 1, co. 11, della L. 107/2015, il MIUR, entro il mese di settembre di ogni anno, eroga a favore di ciascuna istituzione scolastica la quota di risorse spettante per il periodo tra settembre e dicembre dell'anno scolastico di riferimento e, contestualmente, comunica in via preventiva l'importo delle ulteriori risorse relative al periodo compreso tra gennaio ed agosto dello stesso anno scolastico, che sarà erogata entro il mese di febbraio dell'esercizio finanziario successivo(121) .
Si segnala che, all’esito della novella, non risultano precisate le modalità di ripartizione delle risorse tra le scuole.
La legge n.107/2015 (c.d. Buona scuola) ha previsto il rafforzamento del collegamento fra scuola e lavoro, attraverso l'introduzione di una durata minima dei percorsi di alternanza negli ultimi 3 anni di scuola secondaria di secondo grado (almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei) e l'adozione della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, riconoscendo allo studente, tra l'altro, la possibilità di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dell'esperienza in azienda con il proprio indirizzo di studio. Ha, altresì, previsto la costituzione presso le Camere di commercio, del registro nazionale per l'alternanza scuola- lavoro (art. 1, co. 33-44).
Inoltre, è stata prevista la possibilità, per le scuole, di dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità (art. 1, co. 60)
Il 7 settembre 2015 il MIUR ha comunicato la firma del decreto che stanzia 45 milioni per l'attivazione dei laboratori territoriali per l'occupabilità. Si tratta del DM 4 settembre 2015, n. 657. Qui l'avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte delle istituzioni scolastiche. Il 1° luglio 2016 ha comunicato che sono stati finanziati 58 laboratori territoriali - che saranno operativi entro dicembre - su 151 ammessi alla valutazione (rispetto agli oltre 500 progetti presentati alla scadenza del bando). Qui la graduatoria. Fra le proposte presentate, ristoranti "digitali" nei quali studiare come ottimizzare il servizio utilizzando strumenti innovativi, officine tecnologiche, poli per la robotica e la meccanica aperti agli studenti e anche ai giovani NEET.
L'8 ottobre 2015, invece, il MIUR ha inviato alle scuole la Guida operativa per l'attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.
In precedenza, il D.L. 104/2013 ha previsto che i percorsi di orientamento - che, dall'a.s. 2013/2014, sono avviati a partire dal quarto anno nelle scuole secondarie di secondo grado, nonché nell'ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado (art. 8) - comprendono, fra l'altro, misure per far conoscere il valore educativo e formativo del lavoro, anche attraverso giornate di formazione in azienda, agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali (art. 8-bis, co. 1). Inoltre, aveva previsto un programma sperimentale per il triennio 2014-2016, per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda degli studenti degli ultimi due anni della scuola secondaria di secondo grado, che contemplava la conclusione di contratti di apprendistato (art. 8-bis, co. 2). Era stato conseguentemente emanato il DI 473 del 17 giugno 2014 e l'8 settembre 2014 sul sito del MIUR era stata data notizia dell'avvio della fase di sperimentazione del programma di formazione in alternanza scuola-lavoro per studenti del quarto e quinto anno degli Istituti tecnici ad indirizzo Tecnologico messo a punto da MIUR, Ministero del Lavoro, regioni, organizzazioni sindacali ed Enel.
Successivamente, il d.lgs. 81/2015, dettando una disciplina organica dell'apprendistato, ha abrogato l'art. 8-bis, co. 2, del D.L. 104/2013, facendo salvi, fino alla loro conclusione, i programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda già attivati.
Ancora in precedenza, l'art. 2, co. 14, del D.L. 76/2013 (L. 99/2013) aveva previsto tirocini formativi da destinare agli studenti delle quarte classi delle scuole secondarie di secondo grado, con priorità per quelli degli istituti tecnici e degli istituti professionali. Tale previsione è stata abrogata dall'art. 2, co.1, e dall'all. 1 del D.Lgs. 10/2016.
Si ricorda, infine, che l’art. 43, c. 5, del D.Lgs. 81/2015 (attuativo della legge delega in materia di lavoro 183/2014, cd. Jobs act) dispone che possono essere, altresì, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico professionali rispetto a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore. Possono essere, inoltre, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a due anni, per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l'esame di Stato. Per quanto concerne altri strumenti volti a rafforzare il collegamento fra scuola e lavoro, si rimanda al sito http://www.sistemaduale.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
Si ricorda che vi sono altri sgravi contributivi previsti dalla normativa vigente per il settore privato, i quali però non sono riconosciuti per i contratti di apprendistato (così come per il lavoro domestico).
Infatti, per il 2015, l'articolo 1, comma 118, della L. 190/2014 (Stabilità 2015) ha introdotto uno sgravio per i contratti a tempo indeterminato relativi a nuove assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2015 e consistente nell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, per un periodo massimo di trentasei mesi. Il beneficio si applica con misure, condizioni e modalità di finanziamento specifiche nel settore agricolo, ai sensi dei commi 119 e 120 del citato art. 1 della L. n. 190.
Per il 2016, l'articolo 1, commi da 178 a 181, della L. 208/2015 (Stabilità 2016) prevede, per il settore privato, la proroga dello sgravio contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato relativi alle assunzioni effettuate nel corso del 2016 consistente nell'esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nel limite di 3.250 euro su base annua, per un massimo di 24 mesi. Anche in questo caso, particolari disposizioni concernono il settore agricolo (commi 179 e 180).
Per entrambi i richiamati esoneri contributivi, per il 2015 e per il 2016, sono previsti specifici casi di esclusione e di incumulabilità con altri benefici.
Nell'ambito delle misure riferite al Mezzogiorno, l’art. 1, c. 109 e 110, della L. 208/2015 estende il suddetto esonero contributivo previsto per il 2016 dalla medesima L. 208/2015 alle assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2017 realizzate dai datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L'estensione dell'incentivo è tuttavia condizionata alla ricognizione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione (PAC), non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati, da effettuarsi entro il 31 marzo 2016 e all’emanazione, all’esito della ricognizione, di un D.P.C.M. che stabilisce l’ammontare delle risorse disponibili e l’utilizzo delle stesse per l’estensione del suddetto beneficio (che non risulta ancora adottato). È prevista una maggiorazione della percentuale di decontribuzione per l'assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
119) Con esclusione dei contratti di lavoro domestico e quelli relativi agli operai del settore agricolo.
120) I controlli in questione sono quelli previsti dall’art. 125, par. 5, del richiamato Regolamento (UE) 1303/2013, secondo cui, nell’ambito delle funzioni dell'autorità di gestione (responsabile della gestione del programma operativo nazionale conformemente al principio della sana gestione finanziaria), la stessa procede, tra l’altro, alle verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari e alle verifiche sul posto delle operazioni.
121) Come si evince dalla nota n. 3623 del 10 marzo 2016, l’assegnazione alle scuole statali delle risorse relative ai percorsi di alternanza scuola-lavoro è stata effettuata con nota n. 1349 del 3 febbraio 2016 e note nn. 2402 e 2403 del 19 febbraio 2016.