Legislatura 17ª - Dossier n. 395 4 Sez. I

Articolo 1, commi 273-289
(Borse di studio nazionali per il merito e la mobilità)

I commi 273-289 – nel testo approvato dalla Camera – prevedono, annualmente, almeno 400 borse di studio nazionali per il merito e la mobilità, ciascuna del valore di € 15.000 annui, da assegnare a studenti, sulla base di requisiti di merito e di reddito, al fine di favorirne l’iscrizione ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico nelle università statali o ai corsi di diploma accademico di primo livello nelle istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, anche aventi sede differente da quella di residenza del nucleo familiare.

Il nuovo strumento sembra tener luogo del Piano nazionale per il merito e la mobilità degli studenti universitari capaci, meritevoli e privi di mezzi che, in base all’art. 59 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), doveva essere emanato ogni tre anni.

La “Fondazione Articolo 34”

Si dispone che, dal 1° gennaio 2017, la Fondazione per il merito di cui all’art. 9, co. 3, del D.L. 70/2011 (L. 106/2011) – che finora non è stata costituita – assume la nuova denominazione di “Fondazione Articolo 34”, evidentemente con riferimento all’art. 34 della Costituzione, che prevede, per quanto qui interessa, che i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi e che la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Si dispone, altresì, che la nuova denominazione sostituisce la precedente in tutti i provvedimenti legislativi e regolamentari, ove presente e, in particolare, nel citato D.L. 70/2011.

A fini di chiarezza normativa, occorrerebbe novellare esplicitamente l’art. 9, co. 3, del D.L. 70/2011.

L’art. 9, co. 3-16, del D.L. 70/2011 (L. 106/2011) ha previsto l’istituzione della Fondazione per il merito per la realizzazione degli obiettivi di pubblico interesse del Fondo per il merito degli studenti universitari - di cui all’art. 4 della L. 240/2010(104) - e per promuovere la cultura del merito e la qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico e universitario(105) .

I membri fondatori sono il MIUR e il MEF, ai quali è stata attribuita la vigilanza sulla stessa Fondazione. Lo statuto della Fondazione deve disciplinare, tra l’altro, la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati, nonché le modalità con le quali tali soggetti possono partecipare finanziariamente allo sviluppo del Fondo per il merito.

Alla Fondazione sono stati affidati, tra l’altro, la gestione del Fondo per il merito, il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali standard per l’accesso al fondo e, ai soli fini del perseguimento degli scopi e degli obiettivi indicati dall’art. 4 della L. 240/2010, la possibilità di concedere finanziamenti e rilasciare garanzie in favore degli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale.

Il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti del MIUR e del MEF, ulteriori apporti dello Stato, risorse provenienti da altri soggetti pubblici e privati. Inoltre, la Fondazione può avere accesso, fra l’altro, alle risorse di programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei.

Lo stesso art. 9, per il 2011, ha autorizzato la spesa di € 9 mln quale dotazione del Fondo per il merito e di € 1 mln a favore della costituzione del fondo di dotazione della Fondazione, nonché la spesa di € 1 mln a favore della stessa Fondazione a decorrere dal 2012.

Dalla deliberazione della Corte dei conti n. 19/2013 del 19 dicembre 2013 risultava che l'iter istitutivo della Fondazione per il merito non era ancora giunto a compimento.

Da ultimo, la tab. D della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) aveva disposto il definanziamento permanente delle risorse destinate alla Fondazione per il merito, che erano state appostate sul cap. 1649 dello stato di previsione del MIUR.

Si dispone, inoltre, in ordine alla governance della Fondazione. In particolare, si prevede che i componenti dell’organo di amministrazione – di cui non viene indicato il numero –, nonché il suo Presidente, sono nominati con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze.

Infine, si prevede che la Fondazione definisce anche i criteri e le metodologie per l’assegnazione delle borse di studio nazionali per il merito e la mobilità.

Allo scopo, si novellano i commi 4 e 6 dell’art. 9 del D.L. 70/2011.

Ai fini della proposta relativa al Presidente e ai membri dell’organo di amministrazione della Fondazione, sembrerebbe opportuno prevedere il concerto fra i due Ministri citati.


104) L’art. 4 della L. 240/2010 ha istituito presso il MIUR un nuovo fondo per la promozione dell’eccellenza e del merito fra gli studenti universitari dei corsi di laurea e di laurea magistrale, destinato a erogare premi di studio, fornire buoni studio e garantire la solvibilità dei finanziamenti concessi dagli istituti di credito. Gli interventi sono cumulabili con le borse di studio. I beneficiari delle provvidenze sono individuati mediante prove nazionali standard per gli iscritti al primo anno per la prima volta e mediante criteri nazionali standard di valutazione per gli iscritti agli anni successivi al primo.

105) Peraltro, lo stesso art. 9 non reca contenuti che attengono ad eventuali funzioni della Fondazione nell’ambito del sistema scolastico.

Le risorse

Per il finanziamento delle borse di studio per il merito e la mobilità, sono attribuiti alla Fondazione € 6 mln per il 2017, € 13 mln per il 2018 ed € 20 mln dal 2019.

In base alle modifiche apportate dalla Camera, si è disposto che la quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata – che deve essere accertata entro il 15 settembre di ogni anno con decreto del MIUR – confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio.

Per il finanziamento dell’organizzazione e delle attività della stessa Fondazione sono attribuiti € 2 mln per il 2017 ed € 1 mln dal 2018.

La procedura per l’assegnazione delle borse di studio per il merito e la mobilità

Entro il 30 aprile di ogni anno, la Fondazione – sentita la Conferenza Stato-regioni (previsione inserita durante l’esame alla Camera) – bandisce almeno 400 borse di studio nazionali, ciascuna del valore di € 15.000 annui, destinate a studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, finalizzate a favorirne l’iscrizione a corsi di laurea, o di laurea magistrale a ciclo unico nelle università statali, o a corsi di diploma accademico di primo livello nelle istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), anche aventi sede diversa da quella della residenza anagrafica del nucleo familiare dello studente.

Trattandosi di un intervento di sostegno del diritto allo studio – materia rimessa alla competenza esclusiva delle regioni a statuto ordinario – occorre valutare se il principio di leale collaborazione richiesto dalla giurisprudenza costituzionale non richieda piuttosto l’adozione di un’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Tale intesa, ad esempio, era stata prevista dal già citato art. 59 del D.L. 69/2013.

L’art. 3 del D.Lgs. 68/2012, nel prevedere un sistema integrato di strumenti e servizi per la garanzia del diritto allo studio, al quale partecipano, nell’ambito delle rispettive competenze, diversi soggetti, ha disposto che, ferma restando la competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, le regioni a statuto ordinario esercitano la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio, disciplinando e attivando gli interventi per il concreto esercizio di tale diritto, mentre le università e le istituzioni AFAM, nei limiti delle proprie risorse, organizzano i propri servizi – compresi quelli di orientamento e tutorato – al fine di realizzare il successo formativo degli studi e promuovono attività culturali, sportive e ricreative, nonché interscambi tra studenti di università italiane e straniere.

Sono ammessi a partecipare al bando gli studenti iscritti all’ultimo anno della scuola secondaria di II grado che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti di reddito e di merito:

  • possesso, alla data di emanazione del bando, di un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o uguale a € 20.000. Il valore ISEE può essere aggiornato con cadenza triennale con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a seguito del monitoraggio dell’attuazione e dell’efficacia dell’istituto introdotto.

Per il calcolo dell’ISEE, anche in tal caso si richiamano l’art. 8 del D.P.C.M.159/2013 e l’art. 2-sexies del D.L. 42/2016 (L. 89/2016), che, nelle more dell'adozione delle modifiche al D.P.C.M. 159/2013, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, nn. 00841, 00842 e 00838 del 2016, ha introdotto una disciplina transitoria, citando esplicitamente anche le prestazioni per il diritto allo studio universitario.

  • medie dei voti relativi a tutte le materie ottenuti negli scrutini finali del terzo e quarto anno del percorso di istruzione secondaria di secondo grado, nonché negli scrutini intermedi del quinto anno, purché effettuati entro la data di scadenza del bando, uguali o superiori a 8/10;
  • punteggi riportati nelle prove di italiano e matematica somministrate dall’INVALSI ricadenti nel primo quartile (evidentemente, in ordine decrescente) dei risultati della regione ove ha sede la scuola frequentata.

Al riguardo, si ricorda che l’art. 1, co. 5, del D.L. 147/2007 (L. 176/2007) ha previsto che, a decorrere dall'a.s. 2007-2008, il Ministro dell’istruzione fissa, con direttiva annuale, gli obiettivi della valutazione esterna condotta dal Servizio nazionale di valutazione in relazione al sistema scolastico e ai livelli di apprendimento degli studenti, per effettuare verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti, di norma, alle classi II e V della scuola primaria, I e III della scuola secondaria di I grado e II e V della scuola secondaria di II grado.

Su tale base, la Direttiva 85/2012 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca aveva disposto che nel corso del triennio scolastico 2012/13 – 2014/15 le rilevazioni nazionali degli apprendimenti previste dalla norma citata avrebbero riguardato anche le classi V della scuola secondaria di II grado.

Tuttavia, come si evince dalla nota INVALSI prot. 9021 del 26 settembre 2016, per l’a.s. 2016/2017 la rilevazione INVALSI riguarderà gli stessi livelli scolastici già coinvolti nelle rilevazioni del precedente a.s. e, per quanto qui interessa, sarà rivolta, per italiano e matematica, (solo) alle classi II del percorso di istruzione secondaria di secondo grado.

Dunque, ai fini dell’assegnazione delle borse di studio nazionali per il merito e la mobilità, potrebbe determinarsi che si debba fare riferimento ai risultati conseguiti nel corso del II anno di scuola secondaria di II grado.

Inoltre, sono ammessi a partecipare al bando, in numero non superiore a due per ogni istituzione scolastica, gli studenti che soddisfano le condizioni relative ad ISEE e punteggi riportati nelle prove INVALSI, ma che, pur non soddisfacendo la condizione relativa alle medie riportate negli scrutini indicati, sono qualificati dal dirigente scolastico, su proposta del collegio dei docenti, come eccezionalmente meritevoli. La qualificazione deve essere motivata.

I candidati ammessi a partecipare sono valutati sulla base dei criteri indicati nel bando, riferiti ai requisiti sopra esposti e alla motivazione del giudizio di merito eccezionale. In particolare, nella fissazione dei criteri, i valori delle medie riportate negli scrutini indicati sono rapportati ai valori delle stesse medie registrate nelle scuole della medesima provincia, come calcolate dall’INVALSI.

All’esito della valutazione, i candidati sono inclusi in un’unica graduatoria nazionale di merito.

Le borse di studio sono assegnate, nell’ordine della graduatoria, entro il 31 agosto di ogni anno e sono corrisposte allo studente in rate semestrali, previa verifica del rispetto di alcune condizioni.

In particolare, la prima rata è corrisposta al momento della comunicazione (evidentemente, alla Fondazione) dell’avvenuta immatricolazione ad uno dei corsi di studio sopra indicati, fermo restando il superamento delle prove di ammissione, ove previste. La seconda rata è corrisposta entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Negli anni accademici successivi, le borse di studio sono confermate, per tutta la durata normale del corso di studio, a condizione che lo studente abbia conseguito, entro il 10 agosto di ogni a.a., tutti i crediti formativi (CFU) degli a.a. precedenti e almeno 40 CFU dell’a.a. in corso, con una media dei voti non inferiore a 28/30 e nessun voto inferiore a 24/30.

Le due rate sono corrisposte, rispettivamente, entro il 30 settembre ed entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Disciplina degli esoneri e delle incompatibilità

Lo studente che percepisce la borsa di studio nazionale per il merito e la mobilità è esonerato dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio (di cui all’art. 3, co. 20-23, della L. 549/1995 – v. ante, scheda co. 252-267), nonché delle “tasse e dei contributi” previsti dalle università statali, o dalle istituzioni AFAM, ferma restando la disciplina dell’imposta di bollo. Inoltre, le borse di studio in questione sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 4, L. 476/1984).

Si ricorda che l’art. 1, co. 252-267, del testo in commento prevede l’istituzione, a decorrere dall’a.a. 2017/2018, di un “contributo onnicomprensivo annuale” (che ricomprende tasse e contributi universitari attuali, ad eccezione della tassa regionale per il diritto allo studio e dell’imposta di bollo).

Le borse di studio per il merito e la mobilità sono incompatibili con altre borse di studio, ad eccezione di quelle per i soggiorni di studio all’estero. Inoltre, sono incompatibili con tutti gli strumenti e i servizi per il diritto allo studio di cui al d.lgs. 68/2012, nonché con l’ammissione a istituti universitari ad ordinamento speciale o altre strutture universitarie che offrano gratuitamente vitto e alloggio. Lo studente borsista, tuttavia, può chiedere di usufruire dei servizi offerti dagli enti regionali per il diritto allo studio, al costo stabilito dai medesimi enti.

La disciplina transitoria

Nelle more del raggiungimento della piena operatività della Fondazione, si prevede l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con D.P.C.M., di una Cabina di regia composta da 3 membri, designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

La Cabina di regia deve attivare le procedure per l’emanazione del bando e procedere all’assegnazione delle borse di studio e al versamento delle rate agli studenti.

Il D.P.C.M. definisce le modalità operative e organizzative della Cabina di regia, nonché il supporto amministrativo e tecnico alle attività della stessa, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Cabina di regia decade automaticamente dalle sue funzioni al momento della nomina dell’organo di amministrazione della Fondazione e del raggiungimento della piena operatività della stessa.

Si segnala che, mentre al co. 274, lett. a), si fa riferimento a l’”organo” di amministrazione”, al co. 288 si fa riferimento agli “organi” di amministrazione.

L'art. 59 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) ha previsto l'erogazione di borse di mobilità - cumulabili con le borse assegnate ai sensi del d.lgs. 68/2012 - a favore di studenti meritevoli che intendessero iscriversi nell'a.a. 2013/2014 a corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico in un'università statale o non statale (con esclusione delle università telematiche) con sede in una regione diversa da quella di residenza.

Per avere accesso al beneficio era necessario aver conseguito in Italia, nell'a.s. 2012/2013, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado con votazione almeno pari a 95/100. Sono stati poi individuati ulteriori criteri di merito, economici e logistici, per l'inserimento nella graduatoria di ammissione al beneficio. Il mantenimento del diritto alla corresponsione della borsa di studio per gli anni accademici successivi al primo era subordinato, oltre che alla permanenza del requisito della residenza fuori sede, esclusivamente a requisiti di merito.

Le somme stanziate, provenienti dalle risorse già impegnate negli anni 2011 e 2012 e non ancora pagate finalizzate a interventi del Fondo per il merito degli studenti universitari, ammontavano a € 5 mln annui per il 2013 e il 2014 e a € 7 mln per il 2015, da iscrivere sul Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti (che, si ricorda, in base all'art. 60, co. 1, del medesimo D.L. 69/2013, è confluito, a decorrere dal 2014, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università e nel contributo statale per le università non statali legalmente riconosciute).

È stato, infine, previsto che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, doveva essere adottato un Piano nazionale per il merito e la mobilità degli studenti universitari capaci, meritevoli e privi di mezzi, che definisse la tipologia degli interventi e i criteri di individuazione dei beneficiari. Il Piano doveva essere triennale e poteva essere aggiornato annualmente anche in relazione alle risorse disponibili. Le risorse stanziate per l'attuazione del Piano dovevano essere determinate annualmente con la legge di stabilità.

L'importo delle borse, le modalità di presentazione delle domande da parte degli studenti, nonché ulteriori criteri per la formazione della graduatoria dei candidati, sono stati definiti con DM 4 settembre 2013, n. 755.

Il bando ha fissato il termine del 26 settembre 2013 per la presentazione della domanda e ha indicato che la graduatoria riportante i punteggi totali sarebbe stata accessibile ai soli candidati, entro il 30 settembre 2013, nell'area riservata del portale www.universitaly.it.

L'importo della borsa di mobilità è stato definito in 5.000 euro annui. Sono stati, inoltre, definiti i punti da attribuire, ai fini della formazione della graduatoria, sia con riferimento al punteggio riportato nell'esame di Stato (al massimo, 4 punti), sia con riferimento all'Indicatore della situazione economica equivalente (al massimo, 6 punti).

Il 3 ottobre 2013 il MIUR ha comunicato che erano state presentate 4.160 domande: 2.902 di studenti che volevano immatricolarsi in un corso triennale, 530 per lauree magistrali a ciclo unico di 5 anni, 728 per lauree magistrali a ciclo unico di 6 anni. Il 71% dei richiedenti proveniva dalle regioni del sud e dalle isole, il 13% dal centro e il 16% dal nord. Nello stesso comunicato erano presenti ulteriori dati e una tabella.

Nella Relazione della Corte dei conti sul Rendiconto 2015 (v. pag. 198) si legge che al primo bando "ha fatto seguito l'erogazione in favore degli atenei delle tre annualità previste".