Legislatura 17ª - Dossier n. 395 4 Sez. I

Articolo 1, commi 268-272
(Finanziamento del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio)

I commi 268-272 – nel testo approvato dalla Camera – prevedono un incremento, a decorrere dal 2017, del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio e la determinazione, ai fini dell’assegnazione del medesimo fondo, dei fabbisogni finanziari regionali. Inoltre, prevedono la razionalizzazione, da parte di ciascuna regione, dell’organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio.

Incremento del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio

A decorrere dal 2017, si prevede un incremento del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio pari a € 50 mln.

Tale incremento consente di mantenere inalterato, nel 2017, il volume delle risorse disponibili nel 2016.

Il fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio è stato istituito dall’art. 18, co. 1, lett. a), del d.lgs. 68/2012 ed è stato da ultimo incrementato di € 54.750.000 per il 2016 e di € 4.750.000 dal 2017 dall’art. 1, co. 254, della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015).

Il fondo è allocato nel cap. 1710 dello stato di previsione del MIUR.

Di seguito si riporta l’andamento delle risorse allocate sul cap. 1710 (che fino al 2011 assumeva la denominazione di cap. 1695) nel periodo 2006-2017:

(milioni di euro)

2006
(cons.)

2007
(cons.)

2008
(cons.)

2009
(cons.)

2010
(cons.)

2011
(cons.)

2012
(cons.)

2013
(cons.)

2014
(cons.)

2015
(cons.)

2016
(ass.to)

2017
(nota di variazioni)

177,0

166,9

152,0

246,5

99,7

101,6

164,7

149,2

162,7

162,0

216,8

216,8

La relazione tecnica all’A.C. 4127 evidenziava, al riguardo, che con l’incremento delle risorse si stima un incremento di 15.201 borse (10,9%) che, pertanto, diventerebbero 154.571. Conseguentemente, il numero degli idonei non beneficiari in rapporto a tutti gli idonei si ridurrebbe dagli attuali 49.242 (26,11%) a 34.041 (18,05%).

Razionalizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio

Ai fini della gestione(100) delle risorse del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, si prevede – quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica(101) – che ciascuna regione razionalizza l’organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio mediante l’istituzione, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un unico ente erogatore dei medesimi servizi.

Durante l’esame alla Camera, la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha ritenuto tale previsione, pur espressamente qualificata come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, come lesiva della competenza legislativa regionale in materia di “organizzazione amministrativa della regione”. Ha, pertanto, formulato la condizione che la previsione sia modificata prevedendo che la regione “può razionalizzare” Anche la Commissione Affari costituzionali, nel parere reso il 25 novembre 2016, ha richiamato l’attenzione sul punto, formulando un’osservazione.

Sempre durante l’esame alla Camera, è stato disposto che negli organi direttivi dell’ente erogatore deve essere comunque prevista una rappresentanza degli studenti.

Qui il quadro degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio presente sul sito del MIUR.

Sono fatti salvi, in ogni caso, i modelli di sperimentazione di cui all’art. 12 del d.lgs. 68/2012.

L’art. 12 del d.lgs. 68/2012 – oltre a disporre la promozione, da parte del MIUR, sentito il MEF, di accordi di programma e protocolli di intese per favorire il raccordo tra regioni, province autonome, università, istituzioni AFAM ed altre istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti e per potenziare la gamma di servizi e interventi posti in essere dalle stesse istituzioni – prevede la possibilità di sperimentare nuovi modelli nella gestione degli interventi per la qualità e l’efficienza del sistema universitario. In particolare, a tal fine, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può stipulare protocolli e intese sperimentali con le regioni e le province autonome, sentiti il CNSU, il CNAM e la CRUI, anche con l’attribuzione di specifiche risorse nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. I risultati dei protocolli e degli accordi sono sottoposti a verifica e valutazione da parte del MIUR(102) , mentre i risultati delle sperimentazioni sono pubblicati sul sito dello stesso MIUR e sono consultabili da tutti i soggetti che concorrono all’attuazione del diritto allo studio.

Assegnazione delle risorse del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio

In relazione all’assegnazione del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, si stabilisce, anzitutto, affinché la stessa avvenga in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni, che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, determina, con proprio decreto, i fabbisogni finanziari regionali.

Il decreto – che interviene nelle more dell’emanazione del decreto interministeriale che, ai sensi dell’art. 7, co. 7, del d.lgs. 68/2012, deve definire i criteri e le modalità di riparto dello stesso fondo – è emanato previo parere della Conferenza Stato-regioni, che si esprime – a seguito delle modifiche apportate durante l’esame alla Camera – entro 60 giorni dalla data di trasmissione(103) , decorsi i quali può essere comunque adottato.

Al riguardo, durante l’esame alla Camera, la Commissione parlamentare per le questioni regionali, rilevato che il D.I. di cui all’art. 7, co. 7, del d.lgs. 68/2012 deve essere emanato d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, ha formulato la condizione che anche il decreto previsto dalla disposizione in esame sia adottato d’intesa con la medesima Conferenza.

Con riferimento all’assegnazione del fondo integrativo statale in misura proporzionale al fabbisogno finanziario regionale, si richiama, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera, oltre che l’art. 18, co. 1, lett. a), del d.lgs. 68/2012 – che indica proprio tale principio – anche il co. 3 del medesimo articolo.

In base all’art. 18, co. 3, del d.lgs. 68/2012, le regioni che concorrono al soddisfacimento del fabbisogno finanziario necessario per il sostegno del diritto allo studio degli studenti capaci e meritevoli in misura maggiore rispetto al 40% dell'assegnazione relativa al fondo integrativo statale (percentuale richiesta dal co. 1, lett. c), del medesimo art. 18) hanno diritto all'assegnazione di specifici incentivi nel riparto dello stesso fondo integrativo e del FFO.

Si prevede, inoltre, che le risorse del fondo integrativo statale sono attribuite direttamente al bilancio dell’ente regionale erogatore dei servizi per il diritto allo studio. Al riguardo, durante l’esame alla Camera è stato disposto che l’attribuzione avviene entro il 30 settembre di ogni anno e che, nelle more della razionalizzazione sopra illustrata,(che pertanto dovrebbe concludersi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge) le risorse sono comunque trasferite agli enti regionali erogatori, previa indicazione, da parte di ciascuna regione, della quota da trasferire a ciascuno di essi.

Si modifica, così, senza procedere a novella, il co. 7 dell’art. 18 del d.lgs. 68/2012, in base al quale le risorse del fondo integrativo statale confluiscono dal bilancio dello Stato in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti alle regioni.

L'ultimo riparto delle risorse del fondo, relativo alle risorse disponibili nel 2015, è stato operato con DPCM 24 ottobre 2016 (GU 1° dicembre 2016), sulla base dei criteri di cui all'art. 16 del DPCM 9 aprile 2001 e dei dati trasmessi dalle regioni.


100) E non più dell’accesso alle risorse del fondo, come previsto nel testo originario del disegno di legge.

101) L’art. 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce la materia del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario alla competenza legislativa concorrente.
Il coordinamento della finanza pubblica, come confermato dalla giurisprudenza costituzionale, non sembra costituire propriamente un ambito materiale, quanto piuttosto una finalità assegnata alla legislazione statale, funzionale anche al perseguimento di impegni finanziari assunti in sede europea, inclusi gli obiettivi quantitativi collegati al rispetto del Patto di stabilità e crescita a livello europeo. La coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea per l'equilibrio dei bilanci e per la sostenibilità del debito pubblico e l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea sono principi ora direttamente richiamati dagli artt. 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost., a seguito delle modifiche introdotte dalla legge costituzionale 1/2012. Da ultimo, anche in considerazione della situazione di eccezionale gravità del contesto finanziario, la Corte ha inoltre fornito una lettura estensiva delle norme di principio nella materia del coordinamento della finanza pubblica. Pur ribadendo, in via generale, che possono essere ritenuti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica le norme che «si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi», la Corte ha, nei fatti, avallato le scelte del legislatore statale di introdurre vincoli specifici per il contenimento della spesa delle regioni e degli enti locali, quali, ad esempio, quelli relativi alle riduzioni di spesa per incarichi di studio e consulenza (sentenza 262/2012), all'obbligo di soppressione o accorpamento da parte degli enti locali di agenzie ed enti che esercitino funzioni fondamentali e funzioni loro conferite (sentenza 236/2013), alla determinazione del numero massimo di consiglieri e assessori regionali e alla riduzione degli emolumenti dei consiglieri (sentenze 198/2012 e 23/2014).

102) A tal fine, i soggetti gestori predispongono ogni anno una relazione sui risultati della sperimentazione, sui benefici concretamente apportati dalle strategie integrative adottate rispetto al regime ordinario delle prestazioni oggetto del d.lgs. 68/2012 e sulle eventuali linee correttive da attivare.

103) A fronte dei 20 giorni previsti dal testo originario del disegno di legge.