Legislatura 17ª - Dossier n. 395 4 Sez. I

Articolo 1, comma 424
(Programma biennale degli acquisti di beni e servizi)

Il comma 424, introdotto alla Camera, sposta l’obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per le amministrazioni aggiudicatrici a decorrere dal bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, in deroga a quanto previsto dall’attuale normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali.

Il comma 424 sposta all’esercizio finanziario 2018 la decorrenza dell’obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, che il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016, articolo 21) ha imposto alle amministrazioni aggiudicatrici, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali stabilita dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000) e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (sull’armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali).

Il programma biennale per l’acquisto di beni e servizi relativo agli esercizi 2018–2019 dovrà quindi essere una componente del Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2018- 2020, che dovrà essere presentato al Consiglio entro il 31/7/2017.

Si ricorda che l’articolo 21 comma 1, del D.lgs 50/2016, ha disposto un obbligo di programmazione per le amministrazioni aggiudicatrici, che devono adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.

Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori

Si demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata, deve definire la normativa di dettaglio della programmazione. Il decreto non è stato ancora adottato.

Nelle more dell’emanazione di tale decreto, il nuovo Codice dei contratti pubblici prevede l’applicazione degli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto ministeriale.

Si segnala infine che resta invariato l’obbligo per le amministrazioni pubbliche previsto dall’articolo 1, comma 505, della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015), di approvare, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro.