Legislatura 17ª - Dossier n. 395 4 Sez. I
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Articolo 1, commi 420-423
(Acquisizioni di beni e servizi in forma centralizzata nonché linee di indirizzo e standard per la gestione dei magazzini, la logistica distributiva, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione ed in materia di risorse umane)
I commi da 420 a 423 riguardano la disciplina sull'obbligo, a carico delle pubbliche amministrazioni, di procedere ad acquisizioni di beni e di servizi in forma centralizzata. Le novelle concernono casi in cui non sia possibile il ricorso a tale forma e la costituzione di un Comitato guida, ai fini dell'indicazione di linee guida in materia. Il comma 423 prevede la conclusione di un accordo, in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome, relativo a linee di indirizzo e standard per la gestione dei magazzini e la logistica distributiva, nonché, come aggiunto dalla Camera, con riferimento alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nonché alle politiche e ai processi di gestione delle risorse umane.
La novella di cui al comma 421 integra la disciplina sull'obbligo di ricorrere a Consip S.p.A. o ad altri soggetti aggregatori (iscritti(164) nell'apposito elenco(165) ) per le acquisizioni di beni e servizi, posto a carico delle amministrazioni statali centrali e periferiche (ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie) nonché delle regioni, degli altri enti territoriali e locali(166) e degli enti del Servizio sanitario nazionale.
Si ricorda che l'obbligo sussiste per le categorie di beni e servizi e per i casi di superamento delle soglie stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno.
In base alla novella di cui al comma 421, le amministrazioni pubbliche sottoposte al suddetto obbligo possono procedere, in caso di motivata urgenza, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip S.p.A. o degli altri soggetti aggregatori, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto, dirette alla stipulazione di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. L’Autorità nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo per la gara (consentita ai sensi della novella in commento)(167) .
La novella di cui al comma 420 istituisce - nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori(168) - un Comitato guida, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali. Il Comitato, oltre ai cómpiti previsti dal medesimo decreto, fornisce, attraverso linee guida, indicazioni utili per lo sviluppo delle migliori pratiche, con riferimento alle procedure inerenti ai contratti centralizzati in oggetto, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d’asta e - come inserito dalla Camera - delle modalità per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese. La Consip S.p.A. e gli altri soggetti aggregatori trasmettono al Comitato, nel caso di non allineamento alle linee guida suddette, una preventiva comunicazione motivata, sulla quale il Comitato può esprimere proprie osservazioni.
Il comma 422 prevede che nella definizione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, dei criteri di riparto del "Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori" si tenga conto anche dell’allineamento, da parte dei medesimi, alle indicazioni fornite dal Comitato guida.
Il comma 423 demanda ad un accordo, da sancirsi in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome entro il 28 febbraio 2017, la definizione delle attività da porre in essere per pervenire all'individuazione di linee di indirizzo per l’efficientamento e di standard, con riferimento ai magazzini e alla logistica distributiva, nonché, come aggiunto dalla Camera, con riferimento alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nonché alle politiche e ai processi di gestione delle risorse umane.
Sembrerebbe opportuno chiarire l'àmbito delle pubbliche amministrazioni a cui faccia riferimento il presente comma 423, anche al fine di valutare se la sede della Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali possa essere più appropriata rispetto alla Conferenza suddetta.
164) Secondo la disciplina di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni.
165) L'elenco è tenuto presso l’Autorità nazionale anticorruzione.
166) Ivi compresi i consorzi ed associazioni dei suddetti enti.
167) Si ricorda che, per i casi summenzionati di divieto di ricorso a gare autonome, l’Autorità nazionale anticorruzione non può rilasciare il codice identificativo.
168) Di cui al comma 2 dell'art. 9 del citato D.L. n. 66 del 2014, e successive modificazioni.